Cassazione Penale, Ordinanza n. 33790/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 giugno 2025, che aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso deduceva, anzitutto, vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 c.p., sostenendo in sostanza l'assenza di volontà predatoria. La Corte ha rilevato che tale tesi non era stata proposta con l'atto di appello e che, pertanto, la questione era nuova e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado né di questione non deducibile in precedenza. Il ricorso censurava inoltre, per vizio di motivazione e violazione di legge, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. La censura è stata ritenuta del tutto generica, poiché non indicava per quale ragione, nell'ipotesi di consumazione del furto, il valore della cosa sottratta sarebbe stato di speciale tenuità, requisito ritenuto necessario dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La doglianza sulla riqualificazione del fatto è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova, non devoluta specificamente al giudice d'appello. La doglianza relativa all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è stata dichiarata inammissibile per genericità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni di violazione di legge non sottoposte al giudice d'appello, salvo le eccezioni previste per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
art. 614 c.p.
È indicato come fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva di riqualificare il fatto contestato, in luogo del tentato furto in abitazione aggravato.
art. 62, n. 4, c.p.
Il riconoscimento dell'attenuante richiede, secondo il principio richiamato dalla Corte, che il valore della cosa oggetto del furto, se il reato fosse stato consumato, risultasse di speciale tenuità; una censura che non spieghi tale requisito è generica.
art. 624-bis c.p.
La sentenza richiama il tentato furto in abitazione aggravato come reato oggetto della condanna, senza riportare espressamente nel testo l'articolo applicato.
Massime di principio
- È inammissibile per novità il motivo di ricorso per cassazione che deduca una diversa qualificazione giuridica del fatto fondata su una tesi fattuale non proposta con l'appello, quando la questione non sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e fosse deducibile in precedenza.
- Il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi su questioni che non siano state devolute alla sua cognizione con la necessaria specificità; tali questioni non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- È inammissibile per genericità il motivo relativo all'attenuante del danno di speciale tenuità quando non indichi le ragioni concrete per cui, in caso di consumazione del furto, il valore della cosa sottratta sarebbe stato lievissimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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