Cassazione Penale, Sentenza n. 7423/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 03/08/2022 che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a De Salvo. Il Procuratore Generale denunciava, nei limiti di legge, inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), 275, comma 1-bis e 125 c.p.p., sostenendo che il giudice del riesame non avrebbe valutato concretamente il pericolo di recidiva e la capacita' a delinquere dell'imputato (desumibile dalle modalita' del fatto contestato e da precedenti condanne), nonche' il pericolo di fuga alla luce di precedenti misure di prevenzione e di rapporti con contesti criminali locali; inoltre si contestava la mancata considerazione di misure meno afflittive alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento. Pur riconoscendo la gravita' del fatto per cui De Salvo e' stato condannato nei due gradi, la Corte ha confermato l'argomentazione del Tribunale del riesame circa la rilevanza temporale dell'evento (ottobre 2011) e la mancanza di esigenze cautelari concrete e attuali. Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, la Corte ha ritenuto che la condanna definitiva neutralizzi in buona parte tale rischio. Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha valutato l'assenza di elementi specifici e attuali idonei a dimostrare un prevedibile allontanamento, precisando che non e' possibile fondare il giudizio prognostico su automatismi legati all'entita' della pena. Il ricorso e' quindi respinto/ritenuto inammissibile e l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare resta confermata.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari vanno valutate concretamente; la gravita' indiziaria non e' automaticamente sufficiente se mancano esigenze attuali e concrete di cautela, con possibilita' di ponderare il tempo intercorso rispetto al fatto
art. 275 cod. proc. pen.
Norma riferita alle misure non custodiali e all'adeguatezza delle misure coercitive; la Corte ricorda che, in presenza di insussistenza di esigenze cautelari, non ha senso applicare misure meno afflittive
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento formale nelle doglianze circa l'applicazione delle misure cautelari e relative modalita' di esercizio del potere cautelare
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di censura per il ricorso per cassazione in materia cautelare: il ricorso deve rimanere nei limiti consentiti dall'articolo
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata esclusivamente in ordine alla richiesta di discussione orale in udienza ex disciplina emergenziale e successive proroghe; non rilevante sul merito cautelare
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 27042 del 06/06/2012 (Duzioni); Sez. 5, n. 12869 del 14/02/2005 (Martella)
Principi richiamati: il giudizio prognostico sul pericolo di fuga non puo' fondarsi su automatismi collegati alla sola entita' della pena, ma richiede elementi specifici e concreti
Massime di principio
- La mera gravita' del reato o l'entita' della pena non giustificano automaticamente una misura cautelare: e' necessario verificare esigenze cautelari concrete e attuali
- Il tempo intercorso dal fatto e l'assenza di comportamenti penalmente rilevanti successivi possono ridurre significativamente la sussistenza delle esigenze cautelari
- Per dimostrare il pericolo di fuga o di recidiva occorrono elementi specifici, attuali e puntuali (date, episodi, violazioni), non generiche referenze a precedenti provvedimenti o alla sola rete di conoscenze
- La condanna definitiva per il fatto principale limita la rilevanza della presunta capacita' di inquinare le prove, riducendo la necessita' di misure cautelari per tale rischio
- Quando si invocano misure alternative non custodiali, il giudice deve comunque accertare che persistano esigenze cautelari che giustifichino anche tali misure; in assenza di esigenze cautelari non vi e' spazio per alcuna misura coercitiva
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