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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/09/2021 del GIP che aveva ordinato il sequestro preventivo di due opere d'arte (una serigrafia su carta "Buste de femme d'apres cranach le jeune", firmata "Picasso", e un'opera tecnica mista oro su tavola raffigurante "Urvasi", firmata sul retro da G. De Dominicis) ritenute sospette di essere contraffatte. Primo motivo: inutilizzabilità delle risultanze estratte dallo smartphone iPhone XS sequestrato (per presunta modifica/irripetibilità dei dati e deficit della custodia/tracciabilità), con violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) e art. 360 c.p.p. Secondo motivo: carenza assoluta di motivazione in ordine al "fumus" del reato contestato e, in particolare, alla destinazione al commercio o esposizione pubblica delle opere (contestando motivazione tautologica e contraddittoria, in particolare rispetto all'opera trovata appesa in casa).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e perché proposto al di fuori dei casi consentiti nella fase di legittimità. Sul primo motivo la Corte rileva che l'eccezione sull'inutilizzabilità dei dati del cellulare è incompleta e sterile, posto che il Tribunale del riesame non ha fatto dipendere la valutazione della destinazione alla vendita dell'opera dai dati estratti dallo smartphone ma da altre fonti (dichiarazioni di terzi, polizza assicurativa), per cui la doglianza non incide sul provvedimento impugnato. Sul secondo motivo la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge e che la valutazione critica della logica della motivazione (anche se controversa) non è sindacabile in sede di legittimità se non come violazione di legge; nel caso la motivazione sul fumus non è assente né meramente apparente e non sussiste violazione di legge. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00. Viene inoltre ricordata la sussistenza dell'ipotesi di reato contestata (ex art. 178 d.lgs. 42/2004, poi ricomposta nell'art. 518-quaterdecies c.p.) e la conseguente obbligatorietà della confisca degli esemplari contraffatti salvo diversa indicazione per cose di terzi estranei al reato.

Norme richiamate

  • art. 178 d.lgs. n. 42 del 2004

    "è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: (...) b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico"

    Fattispecie prevista per la commercializzazione o detenzione ai fini di commercio di opere contraffatte; disciplina anche l'obbligatorietà della confisca degli esemplari contraffatti salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso è richiamata come fondamento dell'ipotesi accusatoria e della misura cautelare sul bene.

  • art. 518-quaterdecies c.p.

    evento segnalato nel testo come norma che ha replicato la fattispecie dell'art. 178 abrogato

    La nuova disposizione del codice penale ha mantenuto la sostanza della tutela contro i delitti contro il patrimonio culturale; secondo la Corte sussiste continuità normativa tra l'abrogato art. 178 d.lgs. 42/2004 e l'art. 518-quaterdecies c.p., anche ai fini della confisca obbligatoria.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 22 del 09/03/2022

    richiamata per l'abrogazione dell'art. 178 d.lgs. 42/2004 e l'inserimento della nuova fattispecie nel codice penale

    Norma che ha riformulato la disciplina dei reati contro il patrimonio culturale trasferendo la fattispecie nel codice penale; la Corte ne riconosce la continuità con la precedente disciplina.

  • art. 325 c.p.p. (ricovero per cassazione dei provvedimenti di riesame)

    richiamato nel testo come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame delle misure cautelari reali è consentito soltanto per violazione di legge (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente), non per una ordinaria rivalutazione di merito o della logicità della motivazione.

  • art. 322-bis e 324 c.p.p.

    richiamati nel testo come norme che disciplinano le ordinanze in materia di riesame delle misure cautelari reali

    Norme processuali che prevedono il riesame delle misure cautelari e le relative forme di impugnazione; contro le ordinanze emesse a norma di tali articoli, il ricorso per cassazione è limitato ai casi di violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato nel provvedimento in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità

    Prevede l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, anche quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    richiamato nel frontespizio come norma ai sensi della quale il ricorso è stato trattato

    Disposizione di riferimento procedurale per il trattamento del ricorso; in concreto indica il procedimento seguito per la trattazione della causa.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di riesame delle misure cautelari reali è ammesso il controllo solo per violazione di legge (es. mancanza o apparente motivazione); la mera critica alla logica o alla valutazione delle prove è inammissibile.
  • Eccezioni sulla inutilizzabilità di dati estratti da dispositivi elettronici possono risultare sterili se il provvedimento impugnato non ha fatto affidamento decisivo su quegli elementi ovvero se le medesime informazioni sono entrate nel processo attraverso fonti indipendenti (dichiarazioni, documenti).
  • La contestazione della catena di custodia e della ripetibilità dell'estrazione forense richiede specificità probatoria in sede di gravame; una deduzione generica e non dimostrata è insufficiente per annullare provvedimenti basati su altri elementi di prova.
  • Per il sequestro preventivo di opere ritenute contraffatte è necessario che il "fumus" del reato sia ancorato a elementi concreti e specifici del caso; tuttavia la valutazione del "fumus" e della gravità indiziaria, se correttamente motivata, è normalmente riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio di legge.
  • In caso di opere contraffatte la normativa prevede l'obbligatorietà della confisca degli esemplari contraffatti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato; la riforma normativa ha trasferito la fattispecie nel codice penale senza sostanziali cambiamenti nel regime della confisca.

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