Cassazione Penale, Sentenza n. 22250/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava che i rapporti commerciali, i contributi economici e le espressioni di deferenza nei confronti di esponenti del clan non dimostrassero un'effettiva affectio societatis o un'inserimento stabile nella struttura mafiosa, sostenendo che tali elementi potevano essere spiegati come rapporti di imprenditore colluso o vittima di estorsioni. (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: il ricorrente lamentava che non potesse essere applicata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la custodia cautelare in carcere fosse inadeguata, richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 48/2015 in tema di concorso esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non consentiti in sede di legittimità poiché miravano a una rivalutazione fattuale e interpretativa delle prove (captazioni, rapporti economici e comportamenti) che è riservata al giudice di merito. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha ribadito che, per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui l'art. 416-bis), opera una presunzione (salvo prova contraria) della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; spetta quindi all'indagato allegare elementi specifici per superare tale presunzione, cosa che il ricorrente non ha fatto. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato a rifondere le spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è incaricata degli adempimenti formali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso. La Corte indica che, per i reati previsti, la partecipazione può integrarsi anche mediante la stabile messa a disposizione personale e aziendale delle risorse dell'indagato, senza necessità di prova di partecipazione a singole azioni esecutive.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che permette l'appello del Pubblico Ministero contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; nel caso oggetto ha condotto all'adozione della misura dal Tribunale del riesame.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede per taluni reati (tra cui l'art. 416-bis) una presunzione, salvo prova contraria, della sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. La Corte di Cassazione ribadisce che tale presunzione e' speciale e prevale sull'art. 274; l'onere di allegare elementi idonei a superarla grava sull'indagato.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola generale sulle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo). La Corte afferma che non prevale sull'art. 275, comma 3, quando il titolo cautelare riguarda i reati ivi elencati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 48 del 1/4/2015
Citata dal ricorrente in relazione alla presunzione assoluta per il concorso esterno; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la pronuncia impedisca l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, nel caso concreto, ritenendo in ogni caso onere dell'indagato fornire elementi contrari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna per le spese del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle formalità di trasmissione degli atti; la cancelleria è stata incaricata di adempiere.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione ampia dei fatti o delle intercettazioni: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui l'associazione mafiosa) opera una presunzione, salvo prova contraria, della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; l'indagato deve allegare elementi specifici per confutare tale presunzione.
- La mera frequentazione o rapporti economici con esponenti di un clan non sono automaticamente esclusivi di una partecipazione mafiosa; però la giurisprudenza ammette che la stabile messa a disposizione di risorse o la condivisione di logiche mafiose possano costituire indizi idonei a dimostrare l'intraneità all'associazione.
- Nel formulare ricorso in cassazione contro misure cautelari sostenute da gravi indizi per reati associativi, è essenziale confrontare puntualmente e in modo specifico le argomentazioni del provvedimento impugnato e produrre, già dagli atti, elementi concreti idonei a neutralizzare la presunzione cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →