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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22250/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava che i rapporti commerciali, i contributi economici e le espressioni di deferenza nei confronti di esponenti del clan non dimostrassero un'effettiva affectio societatis o un'inserimento stabile nella struttura mafiosa, sostenendo che tali elementi potevano essere spiegati come rapporti di imprenditore colluso o vittima di estorsioni. (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: il ricorrente lamentava che non potesse essere applicata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la custodia cautelare in carcere fosse inadeguata, richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 48/2015 in tema di concorso esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non consentiti in sede di legittimità poiché miravano a una rivalutazione fattuale e interpretativa delle prove (captazioni, rapporti economici e comportamenti) che è riservata al giudice di merito. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha ribadito che, per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui l'art. 416-bis), opera una presunzione (salvo prova contraria) della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; spetta quindi all'indagato allegare elementi specifici per superare tale presunzione, cosa che il ricorrente non ha fatto. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato a rifondere le spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è incaricata degli adempimenti formali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso. La Corte indica che, per i reati previsti, la partecipazione può integrarsi anche mediante la stabile messa a disposizione personale e aziendale delle risorse dell'indagato, senza necessità di prova di partecipazione a singole azioni esecutive.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che permette l'appello del Pubblico Ministero contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; nel caso oggetto ha condotto all'adozione della misura dal Tribunale del riesame.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede per taluni reati (tra cui l'art. 416-bis) una presunzione, salvo prova contraria, della sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. La Corte di Cassazione ribadisce che tale presunzione e' speciale e prevale sull'art. 274; l'onere di allegare elementi idonei a superarla grava sull'indagato.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola generale sulle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo). La Corte afferma che non prevale sull'art. 275, comma 3, quando il titolo cautelare riguarda i reati ivi elencati.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 48 del 1/4/2015

    Citata dal ricorrente in relazione alla presunzione assoluta per il concorso esterno; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la pronuncia impedisca l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, nel caso concreto, ritenendo in ogni caso onere dell'indagato fornire elementi contrari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna per le spese del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulle formalità di trasmissione degli atti; la cancelleria è stata incaricata di adempiere.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione ampia dei fatti o delle intercettazioni: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito.
  • Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui l'associazione mafiosa) opera una presunzione, salvo prova contraria, della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; l'indagato deve allegare elementi specifici per confutare tale presunzione.
  • La mera frequentazione o rapporti economici con esponenti di un clan non sono automaticamente esclusivi di una partecipazione mafiosa; però la giurisprudenza ammette che la stabile messa a disposizione di risorse o la condivisione di logiche mafiose possano costituire indizi idonei a dimostrare l'intraneità all'associazione.
  • Nel formulare ricorso in cassazione contro misure cautelari sostenute da gravi indizi per reati associativi, è essenziale confrontare puntualmente e in modo specifico le argomentazioni del provvedimento impugnato e produrre, già dagli atti, elementi concreti idonei a neutralizzare la presunzione cautelare.

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