Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva ritenuto legittima una cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativa a IVA, IRPEF, IRAP e ritenute alla fonte per l'anno 2002. I quattro motivi riguardavano: la contraddittorietà della motivazione sulla comunicazione di irregolarità; la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione e di contraddittorio; l'insufficiente motivazione della cartella e della sentenza; la presunta introduzione in appello di una nuova eccezione da parte dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo generico, privi della necessaria indicazione del fatto controverso e, per il terzo, anche carenti di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nell'ambito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, il contraddittorio preventivo è necessario solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non dedotta dal contribuente. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché il riferimento alle risultanze dell'anagrafe tributaria costituiva una mera difesa e non una nuova eccezione vietata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 1.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. La Corte ha ritenuto legittima la cartella, non essendo stata dedotta l'esistenza di specifiche incertezze rilevanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Il contraddittorio preventivo non è sempre necessario, ma lo diventa quando dal controllo emergono incertezze rilevanti.

  • Legge n. 241 del 1990

    È stata invocata dal contribuente in relazione agli obblighi di partecipazione e istruttoria procedimentale, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a invalidare la cartella.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 17

    Riguarda gli obblighi di informazione, motivazione e garanzie del contribuente. Nel caso concreto non è stata riconosciuta una violazione decisiva, anche per la genericità delle censure formulate.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Imponeva, per le sentenze soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, la formulazione di un quesito di diritto o di una chiara indicazione del fatto controverso. La mancata specificità ha determinato l'inammissibilità del primo e del terzo motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare il vizio di motivazione, ma il motivo deve individuare precisamente il fatto controverso e il punto della motivazione asseritamente omesso o contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello, ma il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la comunicazione di irregolarità e il contraddittorio preventivo non sono richiesti in ogni caso: diventano necessari quando il controllo evidenzia incertezze rilevanti o aspetti non meramente aritmetici e immediatamente desumibili dalla dichiarazione.
  • La mancata o contestata ricezione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando non venga dimostrata l'esistenza di incertezze rilevanti nella liquidazione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, autosufficienti e riferiti puntualmente agli atti e ai fatti decisivi; quesiti generici o richiami non trascritti agli atti processuali possono comportare l'inammissibilità.
  • In appello tributario è vietato introdurre nuove eccezioni in senso stretto, ma l'Ufficio può ancora sviluppare mere difese o richiamare elementi probatori e dati dell'anagrafe tributaria per sostenere pretese già dedotte.
  • La valutazione della sufficienza della motivazione della cartella dipende anche dal suo contenuto concreto: una cartella analitica e comprensibile può essere ritenuta adeguatamente motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.