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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28448/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava, per un'annualità d'imposta, il reddito di una società ai fini IRES, IRAP e IVA. I rilievi riguardavano, da un lato, l'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito relativi a lavori in corso su ordinazione realizzati nell'esercizio e, dall'altro, la deduzione di costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva otto motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe deciso sulla base di un difetto di motivazione dell'accertamento non specificamente dedotto; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che l'avviso era motivato per relationem tramite rinvio al PVC della Guardia di Finanza; 3) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, avendo la CTR aderito in modo apodittico alla decisione di primo grado; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 5) violazione delle norme sul trattamento contabile dei lavori ultrannuali, che avrebbero dovuto essere iscritti tra le rimanenze; 6) violazione delle norme sull'accertamento e sulla riscossione, per avere la CTR ritenuto ostativo un preteso divieto di doppia imposizione; 7) violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che spettava alla contribuente provare l'effettività delle operazioni e non bastavano i pagamenti o la regolarità contabile; 8) omessa o insufficiente motivazione quanto agli elementi istruttori addotti dall'Ufficio per dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, dichiarando inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente perché si limitava a un'adesione acritica alla decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito. I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando dai motivi introduttivi del giudizio di merito emerge una contestazione ampia della nullità dell'atto impositivo, comprensiva del profilo motivazionale poi esaminato dal giudice.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto dell'atto.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma sulla motivazione degli atti IVA, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per carenza di autosufficienza.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È evocato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    È richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, senza decisione di merito sulla sua applicazione concreta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza d'appello deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; non è sufficiente un'adesione apodittica alla decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra vizio della sentenza quando manca l'esposizione del ragionamento decisorio del giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica, ma deve consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice d'appello.

  • artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati per il dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte afferma che l'adesione meramente acritica alla sentenza di primo grado non soddisfa tale dovere.

  • artt. 75, 93 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Sono richiamati in tema di imputazione dei componenti di reddito e rimanenze nei lavori ultrannuali; la censura è stata però assorbita.

  • artt. 43 e 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono richiamati in relazione all'accertamento e alla pretesa impossibilità di opporre un divieto di doppia imposizione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 127 d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato a sostegno della tesi dell'Ufficio sull'irrilevanza del preteso divieto di doppia imposizione; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nella censura sulla detraibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti; il relativo motivo è assorbito.

  • artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono richiamati per la disciplina dell'accertamento IVA e dei presupposti della contestazione di operazioni inesistenti; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere della prova sull'effettività delle operazioni contestate; la questione resta assorbita.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati in tema di presunzioni a fondamento della prova dell'inesistenza delle operazioni; il motivo non viene esaminato perché assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla valutazione della prova e degli elementi istruttori; il relativo profilo è assorbito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È evocato per il vizio di motivazione, ma la censura non viene esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

Massime di principio

  • La sentenza di appello deve esporre, anche in forma sintetica, le ragioni della decisione in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito; una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado integra motivazione apparente e comporta cassazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello richiama in modo intelligibile i contenuti degli atti o della decisione richiamata e dia conto delle ragioni di conferma in relazione ai motivi di impugnazione; in mancanza, la sentenza è cassabile.
  • La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il tema deciso dal giudice risulta comunque ricompreso nell'ampio perimetro delle contestazioni introdotte dalla parte nel giudizio di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze che presuppongono il contenuto di un atto o documento devono rispettare l'autosufficienza, riportandone il testo o i passaggi essenziali; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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