Sentenza n. 1788/2026 - Napoli, Sezione 6
per accertamento della illegittimità “del comportamento omissivo, ovvero del SILENZIO RIFIUTO formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241/90, sulla diffida inoltrata a mezzo P.E.C., in data 23 ottobre 2025, a ACER, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da ACER sull'istanza-diffida volta a ottenere il nulla-osta per la definizione di una sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ACER, aveva presentato al Comune di Lacco Ameno un'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, dopo l'accertamento di abusi edilizi sull'immobile. Sebbene la Commissione Edilizia comunale avesse espresso parere favorevole, la definizione del procedimento richiedeva il nulla-osta dell'ente proprietario. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida del 23 ottobre 2025 e la condanna di ACER a provvedere. ACER ha contestato l'esistenza di un obbligo di provvedere in senso favorevole, sostenendo di non essere tenuta ad autorizzare la sanatoria di opere abusive realizzate dall'assegnataria e richiamando la disciplina sulla decadenza dall'assegnazione e sull'obbligo di demolizione delle opere abusive su suoli pubblici. Nel corso del giudizio ha inoltre comunicato formalmente di non ritenersi tenuta a rilasciare il nulla-osta, ha contestato la validità del parere favorevole comunale e ha diffidato la ricorrente a demolire le opere abusive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La nota di ACER del 18 febbraio 2026, adottata dopo la proposizione del ricorso, è stata qualificata come provvedimento espresso idoneo a porre fine all'inerzia, poiché manifestava in modo inequivoco la volontà dell'ente di negare il nulla-osta e indicava le ragioni giuridiche ostative, oltre a intimare la demolizione delle opere. Ai fini dell'azione avverso il silenzio, è sufficiente che l'amministrazione adotti un provvedimento espresso non meramente soprassessorio, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole: il giudizio sul silenzio non può quindi proseguire per ottenere una pronuncia sul contenuto sostanziale del provvedimento. La ricorrente potrà eventualmente contestare la nota negativa con autonoma impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei termini. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il provvedimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, ma la complessità della disciplina sostanziale giustificava la mancata condanna dell'amministrazione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone la perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; l'adozione di un provvedimento espresso non meramente soprassessorio fa venir meno l'oggetto del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che supera l'inerzia.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 27 Regolamento Regionale n. 11/2019
È richiamato da ACER in relazione alla decadenza dall'assegnazione per opere abusive non rimosse; il TAR non decide la questione sostanziale.
art. 35 d.P.R. 380/2001
È richiamato da ACER in relazione all'obbligo di demolizione delle opere abusive realizzate su suoli pubblici; la sentenza non decide nel merito l'applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la perdurante inerzia dell'amministrazione costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione.
- L'adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso e non meramente soprassessorio fa venir meno l'oggetto del giudizio, anche quando il provvedimento sia sfavorevole al ricorrente; ne consegue l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudizio avverso il silenzio è diretto a ottenere il superamento dell'inerzia procedimentale e non consente, una volta adottato il provvedimento espresso, di conseguire una decisione sul suo contenuto sostanziale; l'eventuale illegittimità dell'atto deve essere fatta valere con autonoma impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando l'amministrazione provvede soltanto dopo la proposizione del ricorso, ma la controversia sostanziale presenta una particolare complessità.
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