Sentenza del 30/12/2016 n. 27479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a una maggiore imposta INVIM, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, atto presupposto, poiché il messo comunale aveva omesso l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione della contribuente. L'Agenzia ha sostenuto che tale omissione fosse sanata dalla ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ricezione della raccomandata informativa, anche se consegnata a una persona diversa dalla destinataria presso il domicilio, sanasse la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La Corte ha precisato che la raccomandata informativa è soggetta alle regole della raccomandata ordinaria e che la presunzione di conoscenza può essere superata solo provando l'impossibilità incolpevole di prendere cognizione del plico. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR dell'Umbria, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché riguardava questioni non esaminate dai giudici di merito.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La notificazione deve rispettare le formalità previste, tra cui il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa. Tuttavia, la ricezione della raccomandata può sanare la nullità derivante dall'omessa affissione quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La ricezione della raccomandata informativa e la conseguente conoscenza del deposito dell'atto presso la casa comunale sanano la nullità della notifica, anche se una formalità specifica, come l'affissione dell'avviso alla porta, è stata omessa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La disposizione consente di impugnare una sentenza per errata interpretazione o applicazione delle norme giuridiche.
Art. 1335 c.c.
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario
La conoscenza della raccomandata si presume quando essa giunge al domicilio del destinatario. La presunzione può essere superata soltanto dimostrando di essere stati, senza propria colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del contenuto.
Art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973
Notificazione della cartella di pagamento
In caso di temporanea irreperibilità del contribuente, la notifica della cartella deve rispettare, a pena di nullità, le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Art. 38 D.P.R. 655/1982
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili
La raccomandata informativa, non contenendo l'atto da notificare ma soltanto la notizia del suo deposito, può essere consegnata secondo le regole della raccomandata ordinaria anche a un soggetto diverso dal destinatario presente presso il domicilio.
Massime di principio
- Nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'omissione di una formalità può essere sanata se il destinatario dimostra di avere comunque ricevuto la comunicazione e di avere potuto conoscere il deposito dell'atto.
- La ricezione della raccomandata informativa presso il domicilio può essere valida anche quando la firma sull'avviso di ricevimento sia apposta da una persona diversa dal destinatario, salvo contestazione mediante querela di falso o prova dell'inesistenza della consegna al domicilio.
- La raccomandata informativa non equivale alla notifica dell'atto principale: serve a comunicare il deposito dell'atto presso la casa comunale. La sua ricezione può però rendere efficace la procedura notificatoria complessiva.
- Chi contesta la notifica deve fornire una prova concreta di non aver potuto conoscere la comunicazione senza propria colpa; la mera circostanza che la raccomandata sia stata ricevuta da un terzo non è, di per sé, sufficiente.
- La parte vittoriosa nel merito non può proporre in cassazione un ricorso incidentale condizionato su questioni rimaste assorbite e non esaminate dal giudice d'appello; tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio dopo l'eventuale cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27467 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27468 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27469 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27470 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27471 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 dic 2016Sentenza del 30/12/2016 n. 27472 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →