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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01418/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'8 aprile 2024. Dal testo emerge soltanto che il gravame deduceva un motivo generico, riferito alla determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Non sono indicati nel testo i fatti storici del processo né il reato contestato in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e comunque diretto a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte esclude l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo generico e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure che investono il trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, non essendo sufficiente una doglianza meramente assertiva.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia scusabile, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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