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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 04/07/2019 che aveva rigettato la richiesta di decreto penale di condanna nei confronti della Magagna per i reati ex art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (fuga e omissione di soccorso), ritenendo il GIP che dovesse ricorrere anche il reato di lesioni colpose lievi in danno di Tantoni Abdesslam e che tale reato fosse connesso agli altri ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 274/2000, con la conseguente procedibilità d'ufficio e obbligo di un diverso coordinamento procedurale.

La decisione

La corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha stabilito che le lesioni personali lievi in capo alla Magagna sono perseguibili a querela e di competenza del giudice di pace; l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 274/2000 disciplina la connessione solo in caso di reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale). Nel caso di specie la condotta lesiva e la successiva fuga/omissione di soccorso sono comportamenti ontologicamente distinti e cronologicamente successivi, quindi non si configura il concorso formale necessario per la connessione ai sensi del citato art. 6. Ne consegue che il provvedimento del GIP era abnorme perché imponeva la procedibilità d'ufficio per un reato querelabile; la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti all'ufficio GIP del Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada

    art. 189, commi 6 e 7, cod.strada

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con ipotesi aggravate quali fuga e omissione di soccorso; nella fattispecie era oggetto della richiesta di decreto penale di condanna nei confronti della Magagna

  • D.Lgs. 274/2000, art. 6, comma 1

    art. 6, comma 1, D.Lgs. 274 del 2000

    Stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice sussiste solo quando la stessa persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (quindi esclusivamente il concorso formale); la Corte ha applicato tale principio per escludere la connessione richiesta dal GIP

  • art. 590 Codice Penale

    Disciplina delle lesioni personali; le lesioni personali lievi rientrano nella normativa che ne prevede la perseguibilità a querela, come rilevato dalla Corte

  • art. 12 Codice di Procedura Penale

    Richiamato implicitamente per distinguere i vari casi di connessione previsti dal codice di procedura penale rispetto alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. 274/2000; la Corte rileva che l'art. 6 del d.lgs. limita la rilevanza di alcune fattispecie di connessione

Massime di principio

  • La connessione tra procedimenti disciplinata dall'art. 6 D.Lgs. 274/2000 sussiste solo se i reati sono commessi con una sola azione od omissione (concorso formale); non si applica ai casi di reati distinti e successivi anche se geneticamente collegati.
  • Se una delle fattispecie è perseguibile a querela (es. lesioni lievi di cui all'art. 590 c.p.), il PM non può essere obbligato, tramite un provvedimento del GIP, ad esercitare l'azione penale d'ufficio se non ricorrono i presupposti di connessione previsti dalla norma speciale.
  • Quando reati derivano da condotte cronologicamente distinte (es. prima lesioni, poi fuga/omissione di soccorso) occorre valutare attentamente se si tratta di un unico atto o di più atti autonomi; in assenza di un atto unico non si configura il concorso formale richiesto dall'art. 6 D.Lgs. 274/2000.
  • Un provvedimento del GIP che imponga l'esercizio d'ufficio dell'azione penale per reati querelabili, senza fondamento normativo, può essere dichiarato abnorme e annullato senza rinvio per evitare indebite regressioni del procedimento.
  • In situazioni pratiche verificare sempre la competenza per materia (giudice di pace vs altro giudice) e l'esistenza di un 'atto unico' che possa legittimare la connessione ai sensi del D.Lgs. 274/2000 prima di connettere procedimenti o imporre procedibilità d'ufficio.

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