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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12818/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti dei garanti personali di una società debitrice principale. Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto e l'accertamento dell'effettivo saldo dovuto dalla società, deducendo: la pendenza della procedura di concordato preventivo del debitore principale; la loro qualità di soci privi di funzioni gestorie; la mancanza di prova del credito; la non corrispondenza degli importi richiesti alle somme effettivamente dovute; l'inidoneità delle fideiussioni a garantire il credito nei termini azionati; e, soprattutto, la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver la banca continuato a finanziare il debitore nonostante la situazione patrimoniale deteriorata. In appello si era poi posta la questione della legittimazione della società cessionaria del credito, subentrata alla banca originaria a seguito di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., nonché la sufficienza probatoria del saldaconto ex art. 50 T.U.B. in presenza di contestazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione della società cessionaria, affermando che, quando è contestata non l'esistenza della cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata della cessione se le indicazioni sono sufficientemente precise. Ha inoltre confermato la valutazione della corte territoriale sulla idoneità del saldaconto ex art. 50 T.U.B. a provare l'ammontare del credito anche nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare in presenza di contestazioni generiche e della clausola contrattuale che attribuiva efficacia probatoria alle scritture contabili della banca. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Nella cessione in blocco di rapporti bancari, l'avviso pubblicato in G.U. può essere sufficiente a provare l'inclusione del singolo credito ceduto, quando non si contesti l'esistenza stessa della cessione e le indicazioni siano specifiche.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sull'onere probatorio sono assorbite quando il giudice di merito abbia congruamente valutato gli elementi istruttori idonei a dimostrare la cessione e l'entità del credito.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla legittimazione processuale del successore a titolo particolare o del soggetto subentrato nel credito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla successione nel diritto controverso e alla prosecuzione del giudizio da parte del successore.

  • art. 50 T.U.B.

    La certificazione bancaria del saldo, il c.d. saldaconto, può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito anche nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione a decreto ingiuntivo, se non è specificamente contestata la sua conformità alle scritture contabili.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato dalle parti; le relative censure restano assorbite dalla ritenuta correttezza dell'accertamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle parti; le doglianze sulla valutazione delle prove restano assorbite dalla motivazione congrua della corte territoriale.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato dai fideiussori quale causa di liberazione, ma la censura non è accolta in questa sede poiché il ricorso è rigettato sui motivi esaminati.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione piena nel quale il saldaconto può rilevare come prova del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando in una controversia bancaria si contesta solo che uno specifico credito sia incluso nella cessione in blocco, l'avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 T.U.B. può essere sufficiente a dimostrare il subentro del cessionario, se contiene indicazioni idonee a identificare con certezza il rapporto ceduto.
  • Se non viene contestata in modo specifico la conformità del saldaconto alle scritture contabili bancarie, la certificazione ex art. 50 T.U.B. può essere utilizzata per provare l'ammontare del credito anche nel successivo giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
  • Le contestazioni meramente generiche sull'an o sul quantum del credito non sono, di per sé, sufficienti a scalfire una prova documentale e presuntiva adeguatamente valorizzata dal giudice di merito.
  • La valutazione della riconducibilità di un credito a una cessione in blocco e dell'efficacia probatoria degli elementi documentali prodotti rientra nel giudizio di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione costituzionalmente minima.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCessione del creditoInadempimentoImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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