Tribunale, Sentenza T-443/20
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2021 (Estratti). — Sanford LP contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un’etichetta – Disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Prove presentate dopo la scadenza del termine assegnato – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. — Causa T-443/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Sanford LP contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto la domanda di nullità proposta da Avery Zweckform GmbH. Ha ritenuto legittima la presa in considerazione di prove prodotte tardivamente in appello dinanzi all’EUIPO e ha confermato l’esistenza della divulgazione del modello anteriore. Ha inoltre stabilito che le differenze tra i due disegni o modelli non bastavano a creare un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato, sicché il modello contestato era privo di carattere individuale.
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante un’etichetta: prova della divulgazione del modello anteriore, ammissibilità di prove tardive in appello dinanzi all’EUIPO e assenza di carattere individuale del modello contestato.
La questione giuridica
La Corte/il Tribunale era chiamata a stabilire: 1) se la commissione di ricorso avesse legittimamente preso in considerazione prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; 2) se fosse stata correttamente accertata la divulgazione del disegno o modello anteriore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento; 3) se i disegni o modelli in conflitto producessero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e, quindi, se il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso dell’EUIPO dispone di un ampio potere discrezionale nel prendere in considerazione prove tardivamente prodotte, purché esse siano prima facie pertinenti, integrino elementi già prodotti e la loro acquisizione sia motivata; non sussiste violazione del diritto di difesa se la controparte può controdedurre. Inoltre, nel merito, il disegno o modello anteriore è stato correttamente ritenuto divulgato e il disegno o modello contestato è stato correttamente dichiarato privo di carattere individuale perché, pur esistendo alcune differenze, l’impressione generale resta la stessa per l’utilizzatore informato.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 63, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 3, lettere a) e b), regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante un’etichetta
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Sanford LP contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020, resa in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo a un disegno o modello comunitario registrato rappresentante un’etichetta. Il Tribunale esamina tre profili: ammissibilità di prove tardive, divulgazione del modello anteriore e carattere individuale del modello contestato.
Parti e svolgimento del procedimento
La ricorrente è Sanford LP; il convenuto è l’EUIPO; interveniente dinanzi al Tribunale è Avery Zweckform GmbH, già controinteressata nel procedimento amministrativo. Sanford chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto della domanda di nullità del disegno o modello contestato.
Motivi di ricorso dedotti
Il Tribunale sintetizza tre motivi:
- violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, per aver la commissione di ricorso ammesso prove prodotte tardivamente;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per errato accertamento della divulgazione del disegno o modello anteriore;
- violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, per aver ritenuto che i modelli in conflitto producessero la stessa impressione generale e che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale.
Sulla ricevibilità delle prove tardive
Quanto al primo motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 attribuisce all’EUIPO il potere di non tener conto di fatti o prove non addotti in tempo utile, ma non impone una esclusione automatica. La disposizione conferisce piuttosto un ampio potere discrezionale, da esercitare in modo motivato.
Nel caso concreto, l’interveniente aveva prodotto dinanzi alla commissione di ricorso gli allegati 32, 33 e 34, comprendenti dichiarazioni giurate, fatture e immagini dei rotoli di etichette R5015 e 8853, per dimostrare la divulgazione del modello anteriore. Il Tribunale rileva che tali prove si aggiungevano a quelle già presentate davanti alla divisione di annullamento, erano successive alla sua decisione e consentivano di replicare alle censure relative all’insufficienza della prova di divulgazione.
Il Tribunale osserva inoltre che:
- le prove erano pertinenti perché riguardavano la stessa serie di etichette R5012-R5020;
- erano state comunicate alla ricorrente, che aveva potuto presentare osservazioni;
- la commissione di ricorso aveva motivato la propria scelta di tenerne conto.
Ne consegue che non vi è stata né violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, né lesione del diritto di essere ascoltata.
Sulla divulgazione del modello anteriore
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso circa la divulgazione del disegno o modello anteriore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Dalla motivazione emerge che le prove complessivamente considerate erano sufficienti a dimostrare che il modello anteriore era stato reso accessibile al pubblico.
Sulla nozione di utilizzatore informato e sull’impressione generale
Nel trattare il terzo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il carattere individuale dipende dall’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato, alla luce del margine di libertà dell’autore e delle caratteristiche effettivamente protette.
Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva individuato l’utilizzatore informato come una persona che conosce la gamma dei rotoli per stampanti presenti sul mercato e presta un’attenzione relativamente elevata durante l’uso, pur non essendo un tecnico né un autore del prodotto. Era stato inoltre ritenuto che il margine di libertà dell’autore fosse medio.
Confronto tra i disegni o modelli in conflitto
Il Tribunale conferma il confronto operato dalla commissione di ricorso. Le caratteristiche comuni comprendevano:
- il rotolo di supporto;
- la striscia giallastra;
- le etichette rettangolari bianche unite;
- i fori ovali tra un’etichetta e l’altra.
Le differenze, invece, riguardavano:
- la maggiore lunghezza e minore larghezza dell’etichetta nel disegno o modello contestato rispetto al modello anteriore R5015;
- la diversa altezza del rotolo;
- il numero, la posizione e la dimensione degli indicatori di stampa neri.
Il Tribunale riconosce che tali differenze non sono meramente insignificanti, ma afferma che non sono sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.
Irrilevanza degli elementi denominativi e figurativi
La ricorrente sosteneva che i marchi denominativi e figurativi presenti sui modelli dovessero essere considerati nella comparazione. Il Tribunale respinge l’argomento: tali elementi sono segni distintivi che indicano la provenienza del prodotto, non componenti ornamentali o decorative, e quindi non incidono sull’aspetto tutelato ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002.
Anche a volerli ritenere rilevanti, l’utilizzatore informato li percepirebbe come meri indicatori d’origine e non come elementi capaci di modificare l’impressione generale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel ritenere che i disegni o modelli in conflitto producessero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.
Il ricorso è dunque respinto integralmente e Sanford LP è condannata alle spese. La domanda subordinata della ricorrente, diretta a ottenere il rigetto della nullità del disegno o modello contestato, non viene esaminata in quanto assorbita dal rigetto del ricorso di annullamento.
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