Cassazione Penale, Sentenza n. 10683/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Perugia (20/01/2021) per il reato di cui all'art. 385 c.p. a 5 mesi e 10 giorni. Con ricorso in Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducendo che il ricorrente era stato espulso il 3/12/2021 e non poteva rientrare in tempo per esercitare il diritto di difesa in appello; (2) mancata considerazione, ai fini del fatto, che l'imputato si trovava insieme ad altra persona per aiutarla a far ripartire il mezzo nelle immediate adiacenze dell'abitazione; (3) errato diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., nonostante il Tribunale avesse concesso la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e/o aspecificità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'espulsione fosse stata sospesa dall'Autorità giudiziaria in tempo utile e ha richiamato l'art. 17 d.lgs. 286/1998 che consente allo straniero di rientrare temporaneamente per esercitare il diritto di difesa; sul secondo motivo ha affermato che, ai fini dell'integrazione del reato contestato, non rilevano la distanza dall'abitazione né le motivazioni soggettive dell'elusione delle prescrizioni; sul terzo motivo ha rilevato l'omessa confrontazione critica con le ragioni della Corte d'appello e ricordato che la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non è incompatibile con il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versi la Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto la doglianza generica e aspecifica rispetto alla motivazione dell'ordinanza collegiale; il richiamo alla norma non è sufficiente senza confrontarsi con la concreta motivazione che aveva già spiegato la sospensione dell'espulsione.
art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico immigrazione)
Interpretato come norma che attribuisce allo straniero la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa e che, tramite autorizzazione del Questore (anche per tramite diplomatico/consolare), permette il rientro per partecipare al giudizio o per compiere atti per i quali è necessaria la presenza.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: il ricorso non ha dimostrato in modo efficace che il fatto ricadesse nella particolare tenuità e non ha confutato le ragioni che il giudice d'appello ha addotto per il diniego.
art. 163 cod. pen.
Richiamata per spiegare che il beneficio della sospensione condizionale della pena riguarda la pena concretamente irrogata e una prognosi favorevole di non recidiva; non coincide né impone automaticamente il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja; Sez. 1, n. 25706 del 05/06/2008, Seck; Corte cost. n. 142/2006; Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino; Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Muleta)
Le pronunce richiamate sono utilizzate per consolidare i principi: l'espulsione non impedisce automaticamente il rientro autorizzato per difesa; la facoltà di rientro fugherebbe profili di incostituzionalità dell'espulsione immediata; per il reato in questione non rilevano la distanza dal luogo di detenzione domiciliare né le motivazioni soggettive; e la tenuità del fatto è distinta dalla concessione della sospensione della pena.
Massime di principio
- L'espulsione di uno straniero, di per sé, non costituisce automaticamente un legittimo impedimento a partecipare a udienze penali: la normativa (art. 17 d.lgs. 286/1998) prevede la possibilità di autorizzazione al rientro per esercitare il diritto di difesa; chi contesta deve dimostrare l'impossibilità concreta e documentata di ottenere tale autorizzazione.
- In Cassazione i motivi devono essere concreti, specifici e confrontarsi direttamente e criticamente con le ragioni della motivazione della corte distrettuale: argomentazioni generiche o aspecifiche sono dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- La concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non equivale automaticamente al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); sono istituti distinti, con requisiti diversi.
- Per i reati che contestano violazioni di prescrizioni relative alla detenzione domiciliare, la distanza dal luogo di detenzione o le ragioni soggettive per l'elusione delle prescrizioni non escludono automaticamente l'integrazione del reato: la giurisprudenza tende a non valorizzare tali circostanze come cause esimenti.
- Chi impugna una decisione deve fornire elementi di fatto e diritto che mettano in luce la manifesta erroneità della valutazione del giudice di merito; l'assenza di questo confronto favorisce l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione delle spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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