Cassazione Penale, Sentenza n. 35805/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP di Termini Imerese che aveva disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali della Falco Carburanti s.r.l., in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). La ricorrente deduce tre motivi, tra cui: (i) vizio temporale nella decorrenza del termine delle indagini preliminari (sostenendo che il termine dovesse decorrere dal primo fatto contestato, 10/07/2019, e che acquisizioni successive fossero inutilizzabili); (ii) mancata valutazione e considerazione di prove e deduzioni atte a escludere il fumus commissi delicti e il periculum in mora (regolarità delle vendite, documentazione di trasporto, pagamenti tramite bonifico, assenza di vantaggio illecito, capienza cisterna, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (a) molti dei profili dedotti in cassazione non erano stati tempestivamente sollevati in sede di riesame e quindi sono preclusi per "novum"; (b) le censure sono risultate generiche e non hanno indicato quali specifici elementi probatori acquisiti oltre il termine delle indagini avrebbero inficiato la misura; (c) in quanto "terzo" che contesta il sequestro, la ricorrente non può rimproverare l'esistenza dei presupposti della misura (fumus e periculum) salvo dimostrare la propria effettiva titolarità o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; applicata quale titolo del provvedimento impugnato volta a conservare i beni pertinenti al reato.
art. 416 cod. pen.
Reato di associazione per delinquere contestato in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo.
art. 407 cod. proc. pen.
commi richiamati nel testo
Regola la durata massima delle indagini preliminari; la Corte richiama orientamenti che fanno decorrere il termine dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, escludendo conseguenze automatiche per ritardi nell'iscrizione salvo responsabilità disciplinari/penali del PM.
art. 335-quater cod. proc. pen.
Norma evocata dalla difesa per contestare la tempestività dell'iscrizione; la Corte ha ritenuto non applicabile tale istituto per effetto della norma transitoria.
art. 88-bis d.lgs. n.150 del 2022
Norma transitoria richiamata per escludere l'applicabilità dell'art. 335-quater ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, rilevante per il decorso dei termini delle indagini.
art. 606 cod. proc. pen.
Regole sulle motivazioni di ricorso per cassazione utilizzate per censurare la genericità delle doglianze presentate.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro del divieto di "novum" in cassazione e delle eccezioni per questioni non deducibili in appello; la Corte spiega che l'eccezione non è applicabile nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per liquidare le spese e disporre l'ammenda.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consentita facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616; utilizzata per determinare l'ammenda di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un terzo che impugna un sequestro preventivo (es. titolare formale del bene) non può in genere contestare i presupposti generali della misura (fumus commissi delicti e periculum in mora), salvo dimostrare la propria effettiva e esclusiva titolarità o l'assenza di collegamento con l'indagato: la sua azione è principalmente diretta alla restituzione del bene.
- In sede di cassazione non si possono introdurre "novità" di fatto o di diritto che non siano state dedotte tempestivamente nei gradi di merito: questioni che implicano valutazioni di merito e che non sono state sollevate in precedenza sono precluse.
- La decorrenza dei termini delle indagini (art. 407 c.p.p.) segue l'orientamento che la fa decorrere dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, e ritardi dell'atto di iscrizione non producono automaticamente nullità o inutilizzabilità degli atti salvo profili di responsabilità del P.M.; tuttavia la tempestiva impugnazione in sede di riesame/appello è fondamentale per contestare eventuali violazioni procedurali.
- Le contestazioni generiche su "presunte" acquisizioni fuori termine o sulla mancata valutazione di singole prove sono deboli se non specificano quali elementi probatori concreti sono viziati e in quale misura avrebbero inciso sul giudizio di necessità del sequestro.
- Per massimizzare l'efficacia delle impugnazioni: a) sollevare tempestivamente in sede di riesame e motivare puntualmente quali atti sono viziati e come ciò incide sui presupposti della misura; b) se si è terzi, provare la titolarità/esclusività del bene o l'estraneità ai fatti; c) conservare e produrre documentazione commerciale, bancaria e contabile che dimostri la regolarità delle operazioni già in sede di merito.
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