Cassazione Penale, Sentenza n. 15875/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare Apple iPhone trovato in possesso dell'indagato. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 125, comma 3; 253; 355, comma 3 c.p.p.) e carenza o mera apparenza della motivazione, sostenendo che il primo sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non era stato convalidato entro 48 ore e quindi fosse inefficace, con conseguente obbligo di restituzione. Lamenta inoltre che il Tribunale del riesame non si sarebbe pronunciato sulla nullità del successivo decreto di sequestro del Pubblico Ministero, emesso dopo la mancata convalida, e che tale nuovo decreto non avrebbe potuto sanare l'illegittimità del primo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la questione relativa alla mancata pronuncia del collegio della cautela sul profilo della nullità sia comunque esaminabile dal giudice di legittimità; dall'esame del fascicolo è stato però accertato che il sequestro iniziale della polizia giudiziaria (15/10/2025) non convalidato entro 48 ore è stato seguito da un autonomo decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero (28/10/2025) adeguatamente motivato e volto a esigenze probatorie specifiche (estrapolazione di conversazioni con il contatto memorizzato come "Provenzano", verifica provenienza del denaro e delle schede). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata convalida di un sequestro di iniziativa non impedisce al Pubblico Ministero di disporre, in ogni tempo durante le indagini preliminari, un nuovo sequestro probatorio delle stesse cose; il principio del ne bis in idem opera solo se vi è una pronuncia giurisdizionale definitiva che esclude la sussistenza delle condizioni per il provvedimento. Condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Riferimento procedurale sull'eventuale richiesta di trattazione orale; qui usato per spiegare che il procedimento si è svolto per contraddittorio scritto in assenza di richiesta rituale di trattazione orale.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura relativa al sequestro; nel contesto la Corte non ravvisa che la censura sia fondata rispetto alla possibilità per il PM di disporre un autonomo sequestro probatorio.
art. 253 c.p.p.
Richiamato nella contestazione difensiva in tema di misure ablative; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito l'argomento che avrebbe impedito al PM di procedere a nuovo sequestro per esigenze probatorie.
art. 355, comma 3 c.p.p.
Citato dal ricorrente in relazione alle motivazioni del provvedimento; la Corte ha invece ritenuto la motivazione del decreto del PM adeguata a giustificare il vincolo probatorio.
Principio del ne bis in idem (diritto processuale)
La Corte precisa che il divieto di reiterazione di un provvedimento avente medesimo oggetto opera solo se c'è stata pronuncia giurisdizionale definitiva che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per il provvedimento; non si applica al caso di mera caducazione formale per mancata convalida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 14/1992 Lucchetta e successivi: Sez. 2 n. 2276/2015 Gaeta; Sez. 2 n. 41786/2015 Micchichè; Sez. 5 n. 4937/2021 Cavatorta; Sez. 2 n. 8241/20/02/2026)
Richiamo consolidato a orientamenti che ammettono la possibilità per il Pubblico Ministero di disporre, anche dopo la mancata convalida di un sequestro di iniziativa, un autonomo sequestro probatorio delle stesse cose durante il corso delle indagini, purché motivato da esigenze probatorie.
Massime di principio
- La mancata convalida entro 48 ore di un sequestro disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria non impedisce al Pubblico Ministero di adottare successivamente un autonomo sequestro probatorio delle stesse cose, se esistono motivazioni concrete e esigenze probatorie durante le indagini.
- Per impugnare efficacemente un sequestro è utile contestare non solo la forma (mancata convalida) ma dimostrare che il successivo provvedimento del PM riproduce gli stessi vizi sostanziali o che mancano reali esigenze probatorie; altrimenti i tribunali e la Cassazione tendono a ritenere legittimo il nuovo vincolo.
- Se il collegio della cautela omette di pronunciarsi su una specifica eccezione, tale omissione può essere esaminata dalla Corte di Cassazione; tuttavia, la verifica documentale del fascicolo può portare comunque a rigettare il ricorso se emergono elementi giustificativi del provvedimento impugnato.
- Il principio del ne bis in idem non blocca automaticamente ogni nuovo provvedimento ablativo: occorre una pronuncia giurisdizionale definitiva che abbia escluso le condizioni per il sequestro perché la reiterazione sia illegittima.
- In fase di riesame e ricorso è strategico produrre elementi che dimostrino la mancanza di esigenze probatorie concrete (es. assenza di specifiche finalità investigative o motivazione insufficiente) e non limitarsi a censure formali sulla procedura di convalida.
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