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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29789/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo dichiarava penalmente responsabile ai sensi dell'art. 14, comma 5ter, d.lgs. n.286/1998 per essere stato rintracciato il 9/11/2014 nonostante fosse destinatario di provvedimento di espulsione notificato il 14/09/2014. L'appello censura le modalità di identificazione (affermando che l'identificazione si è basata solo su confronto del fotosegnalamento e non su verifica tramite autorità consolare) e contesta l'entità della sanzione, ritenendola eccessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che la censura sull'identificazione fosse generica e non confrontasse la comparazione tra il fotosegnalamento effettuato alla notifica dell'espulsione (14/09/2014) e quello del rintraccio (9/11/2014), né spiegasse i profili di illegittimità. Quanto alla pena, il ricorso non ha contrastato la motivazione del giudice di merito che aveva considerato i precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5ter

    art. 14, comma 5ter, d.lgs. n.286 del 1998

    Norma invocata per configurare la fattispecie penale contestata (permanenza/ritorno nel territorio dopo provvedimento di espulsione). La Corte ha ritenuto comprovata la materialità della condotta tramite fotosegnalamento e attribuzione di codice identificativo.

  • cod. proc. pen., art. 568, comma 5

    art. 568 comma 5 cod.proc.pen.

    Richiamato per la qualificazione dell'atto di impugnazione come ricorso per cassazione; la decisione del Tribunale di Venezia ha qualificato l'atto come ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per colpa; applicata dalla Corte per irrogare il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'identificazione attraverso fotosegnalamento, se integrata da attribuzione di codice identificativo e comparazione con precedenti rilevamenti, può essere considerata idonea a comprovare l'identità dell'imputato; la mera asserzione generica di irregolarità non è sufficiente.
  • Un motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni e le prove indicate dal giudice di merito; l'assenza di un confronto motivato espone all'inammissibilità del ricorso.
  • La quantificazione della pena va contestata con argomentazioni che contrastino la motivazione del giudice (es. considerazione dei precedenti, circostanze del caso); un'eccezione generica sull'eccessività della pena non è efficace.
  • In caso di inammissibilità per colpa del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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