Ordinanza n. 515/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 4797/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, ne era stata notificata una copia informatica unitamente al ricorso e alla relata, ma non indicava la sentenza da eseguire, la parte resistente né altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione centrale riguardava l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il relativo vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba contenere gli elementi necessari a identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia, salvo il caso in cui la procura sia materialmente incorporata al ricorso, poiché in tale ipotesi il contesto documentale unitario consente di riferire il mandato alla specifica lite. La qualificazione normativa della procura separata come "apposta in calce" quando depositata telematicamente insieme al ricorso non elimina, secondo il Collegio, l'esigenza del contenuto identificativo della procura, soprattutto quando manca l'incorporazione materiale tra documento analogico e documento informatico. Il vizio non è stato ritenuto normalmente sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, il TAR ha ravvisato oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, almeno fino alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, e ha concesso l'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. Ha quindi assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve essere idonea a conferire al difensore lo ius postulandi per la specifica controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce e consente la certificazione dell'autografia, ma non determina da sola il contenuto minimo identificativo della procura speciale.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il TAR richiama il combinato disposto per escludere, alla luce dell'orientamento richiamato, la rinnovabilità della procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile può essere concesso in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; nel caso concreto è stato riconosciuto per l'incertezza sul contenuto necessario della procura nel processo telematico.
art. 99 c.p.a.
Il TAR richiama la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025 quale intervento chiarificatore definitivo sulla questione della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire l'identificazione della specifica controversia, indicando o rendendo desumibili l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali del giudizio.
- La procura generica può essere considerata idonea quando è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso e procura e ricorso formano un contesto documentale unitario, dal quale risulta necessariamente il collegamento tra mandato e controversia.
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito congiunto di una procura analogica separata, acquisita in copia informatica, e di un ricorso nativo digitale consente di considerare la procura apposta in calce ai fini delle modalità tecniche e della certificazione dell'autografia, ma non esonera dall'indicazione nella procura degli elementi identificativi della lite quando manchi una congiunzione materiale tra i documenti.
- L'assenza o l'inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è normalmente sanabile mediante rinnovazione successiva, dovendo il requisito sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando l'inidoneità della procura sia stata determinata da obiettiva incertezza normativa e da orientamenti giurisprudenziali non univoci; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
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