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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale il TAR Sicilia Palermo – sezione seconda, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha accolto, limitatamente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria del Comune resistente, il ricorso n. -OMISSIS- e ha annullato, per l'effetto, l'impugnata nota n° 5816/2017, rigettando per il resto il medesimo ricorso.

Giustizia amministrativa202300561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, che aveva annullato la richiesta comunale di conguagli relativi a tre pratiche di condono edilizio, respingendo per il resto le domande dirette ad accertare la formazione del silenzio-assenso e a ottenere la sanatoria e la restituzione dell’immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre istanze di definizione di illeciti edilizi presentate nel 2004 ai sensi della disciplina del terzo condono, relative a un fabbricato abusivo già interessato da un’ordinanza di demolizione del 1995 e dall’accertamento di inottemperanza con acquisizione dell’area e del manufatto al patrimonio comunale, trascritta nel 2002. L’appellante sosteneva, con il primo motivo, che l’acquisizione non potesse impedire la procedibilità delle domande di condono né la formazione del silenzio-assenso, poiché non erano state dimostrate la demolizione del manufatto o la sua effettiva destinazione a uso pubblico. Deduceva inoltre che la documentazione e i pagamenti effettuati avessero completato le pratiche e fatto decorrere il termine biennale per il silenzio-assenso. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994, sostenendo che la presentazione delle domande e il pagamento delle somme dovute attribuissero il diritto alla rimozione degli effetti dell’acquisizione e alla cancellazione della trascrizione. Chiedeva altresì che l’illegittimità dei conguagli richiesti dal Comune fosse confermata con una diversa motivazione, collegata alla formazione del silenzio-assenso o alla prescrizione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha chiarito che l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, anche se formalizzata e trascritta, non costituisce di per sé un impedimento assoluto alla definizione del condono. L’incompatibilità con la sanatoria si verifica quando, dopo l’acquisizione e l’immissione in possesso, il Comune abbia demolito, anche parzialmente, il manufatto oppure lo abbia effettivamente destinato e utilizzato per finalità pubbliche. Tuttavia, la non preclusione astratta dell’esame della domanda non equivale alla formazione del titolo in sanatoria, né espressamente né per silenzio-assenso. Per il silenzio-assenso è necessaria la completezza della domanda e della documentazione, inclusi gli adempimenti previsti dalla disciplina del terzo condono, nonché la certezza del momento in cui tali adempimenti sono stati integralmente assolti, dal quale soltanto può decorrere il termine biennale. Nel caso concreto, il Comune aveva contestato specificamente l’assenza di documentazione decisiva, anche relativa agli adempimenti fiscali e catastali, e non era possibile individuare con certezza il dies a quo del termine. Pertanto non poteva essere dichiarata la formazione del silenzio-assenso né ordinato il rilascio immediato dei titoli in sanatoria. L’art. 39 della l. n. 724/1994 non è stato interpretato come fonte di un automatismo restitutorio: l’annullamento dell’acquisizione e la cancellazione della trascrizione presuppongono una sanatoria positivamente definita e si attuano secondo il circuito amministrativo-documentale previsto dalla legge. Quanto alla richiesta di una diversa motivazione dell’annullamento dei conguagli, il Collegio ha rilevato che l’appellante aveva già ottenuto dal TAR l’annullamento della nota comunale n. 5816/2017 e che il Comune aveva riconosciuto l’erroneità della pretesa e dichiarato di essersi conformato alla sentenza di primo grado. Il relativo segmento non costituiva quindi più un’effettiva materia di contesa. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 47/1985

    Disciplina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; l’acquisizione, anche se trascritta, non impedisce automaticamente il condono, salvo demolizione o concreta destinazione pubblica del bene.

  • art. 43 l. n. 47/1985

    Rileva nel rapporto tra acquisizione e condono, individuando le ipotesi di demolizione o utilizzazione a fini pubblici che rendono incompatibile la sanatoria.

  • art. 44 l. n. 47/1985

    Richiamato dall’appellante quale norma di sistema a sostegno della compatibilità tra misure repressive non eseguite e conseguimento della sanatoria.

  • d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    Disciplina il terzo condono edilizio, i cui adempimenti documentali, fiscali e finanziari condizionano la completezza della domanda e la decorrenza del termine per il silenzio-assenso.

  • art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003

    Richiamato per gli adempimenti necessari alla formazione del silenzio-assenso sul condono, tra cui il pagamento degli oneri e la presentazione della documentazione prevista.

  • art. 39 l. n. 724/1994

    Non determina automaticamente la restituzione dell’immobile o la cancellazione della trascrizione per il solo fatto della presentazione della domanda o del pagamento di somme; tali effetti presuppongono la positiva definizione della sanatoria e il rispetto del procedimento previsto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale, anche se formalizzata e trascritta, non preclude di per sé l’esame e l’eventuale definizione della domanda di condono; la sanatoria diviene incompatibile con l’acquisizione quando, dopo l’immissione in possesso, il manufatto sia stato demolito, anche parzialmente, oppure sia stato effettivamente destinato e utilizzato per finalità pubbliche.
  • La mera non preclusione astratta della domanda di condono non comporta né la formazione del titolo in sanatoria né il diritto al suo immediato rilascio. Il silenzio-assenso richiede una fattispecie costitutiva completa, comprensiva degli adempimenti documentali, finanziari, fiscali e catastali previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio non decorre finché la domanda e la documentazione necessaria a identificare e valutare compiutamente l’abuso non siano complete; il dies a quo deve essere individuabile con certezza e non può essere desunto dal mero decorso del tempo.
  • L’art. 39 della l. n. 724/1994 non fonda un automatismo restitutorio derivante dalla sola presentazione della domanda di sanatoria o dal pagamento di somme: l’annullamento dell’acquisizione e la cancellazione della trascrizione presuppongono la positiva definizione della sanatoria e il perfezionamento degli effetti secondo il procedimento amministrativo previsto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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