Sentenza n. 751/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto di ricorrenti al risarcimento di tutti i danni iure hereditario, “anche per effetto degli atti confessori della stessa Amministrazione”; e per l’integrale risarcimento di tutti i danni iure hereditario, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell'Amministrazione, consistita nella mancata adozione di cautele contro l'esposizione all'amianto e ad altre sostanze cancerogene durante il servizio militare, nonché silenzio sulle richieste risarcitorie amministrative
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, vedova e figli del militare deceduto, hanno chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni iure hereditario e la condanna del Ministero della Difesa al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro dante causa, inclusi i danni da ritardo e da silenzio-inadempimento sulle richieste risarcitorie presentate in sede amministrativa. Hanno dedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione per avere esposto il militare, durante il servizio nella Marina militare dal 1953 al 1995, all'amianto e ad altre sostanze cancerogene senza adottare le necessarie cautele. Sono state invocate la violazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 17 del r.d. 530/1927, degli artt. 4, 19, 20 e 21 del d.P.R. 303/1956 e degli artt. 377 e 387 del d.P.R. 547/1955. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di vittima del dovere avesse valore confessorio e di riconoscimento del debito, e che sussistessero il nesso causale tra esposizione e patologia, nonché la colpa dell'Amministrazione, essendo la nocività dell'amianto conoscibile all'epoca. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità per violazione dei criteri di chiarezza e sinteticità e, nel merito, ha contestato la domanda, deducendo in subordine la compensatio lucri cum damno per le somme percepite dagli interessati a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione e assegni vitalizi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l'eccezione processuale del Ministero. La domanda risarcitoria è stata considerata infondata per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, indispensabile per affermare la responsabilità della pubblica amministrazione. Il giudice ha valorizzato la circostanza che l'amianto era stato impiegato sulle navi in conformità agli standard della Convenzione SOLAS e dei registri navali, per finalità di coibentazione e sicurezza antincendio, e che, secondo la relazione prodotta dal Ministero, fino alla metà o alla fine degli anni Ottanta non era concretamente conoscibile, nell'ambito navale e medico-prevenzionale, il rischio specifico per i marinai. Ha inoltre osservato che non esistevano, all'epoca, adeguati apparati di protezione ambientale o dispositivi individuali idonei e che l'uso dell'amianto rimase consentito fino alla legge n. 257/1992. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione sull'art. 2087 c.c., il TAR ha affermato che tale disposizione non configura una responsabilità oggettiva né impone un obbligo di garantire un ambiente di lavoro a rischio zero; la colpa non può essere desunta dal solo verificarsi del danno, ma richiede la violazione di obblighi cautelari esigibili sulla base della legge, della tecnica e dell'esperienza disponibili. Esclusa la colpa, il giudice ha ritenuto dirimente tale profilo senza necessità di definire gli ulteriori aspetti della domanda, inclusi il nesso causale, il valore degli atti amministrativi e la compensatio lucri cum damno. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica dei dipendenti
La norma impone l'adozione delle misure esigibili secondo legge, tecnica ed esperienza, ma non configura una responsabilità oggettiva né un obbligo assoluto di assicurare un ambiente di lavoro a rischio zero; la colpa è elemento costitutivo della responsabilità.
art. 17 r.d. 530/1927
Norma invocata dai ricorrenti quale disposizione di prevenzione contro l'esposizione alle polveri; il TAR non ne ha accertato autonomamente la violazione, avendo respinto la domanda per difetto di colpa.
artt. 4, 19, 20 e 21 d.P.R. 303/1956
Disposizioni di prevenzione tecnica invocate dai ricorrenti; il TAR non ha esaminato nel merito la loro specifica violazione, ritenendo comunque insussistente la colpa dell'Amministrazione.
artt. 377 e 387 d.P.R. 547/1955
Disposizioni relative alla protezione individuale invocate dai ricorrenti; la loro violazione non è stata autonomamente accertata, per la decisività del difetto dell'elemento soggettivo.
l. n. 257/1992
Il giudice ha rilevato che l'impiego dell'amianto era consentito fino all'entrata in vigore della legge, quale elemento storico utile a escludere la colpa per i periodi anteriori, in assenza di conoscenze e presidi prevenzionali esigibili.
Convenzione SOLAS
Richiamata per evidenziare che l'uso di materiali coibenti contenenti amianto sulle navi era imposto dagli standard internazionali di sicurezza antincendio; tale circostanza è stata valorizzata per escludere che l'impiego costituisse una scelta autonoma dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE n. 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'art. 2087 c.c., applicabile anche alla responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro nei limiti affermati dalla decisione, non configura una responsabilità oggettiva: il risarcimento presuppone la prova della colpa, intesa come violazione di misure cautelari imposte dalla legge o esigibili secondo le conoscenze tecniche e l'esperienza disponibili al tempo dei fatti.
- Il mero verificarsi di una malattia professionale o di un danno all'integrità psicofisica non consente di presumere l'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate; occorre individuare la specifica condotta cautelare omessa e dimostrarne l'esigibilità nel periodo considerato.
- L'obbligo di sicurezza non impone al datore di lavoro pubblico la garanzia di un ambiente a rischio zero né l'adozione di cautele dirette a fronteggiare rischi imprevedibili o tecnicamente non conoscibili; l'esigibilità delle misure deve essere valutata in base alle conoscenze normative, scientifiche e tecniche storicamente disponibili.
- Quando il difetto dell'elemento soggettivo della colpa è dirimente per escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, il giudice può respingere la domanda risarcitoria senza definire gli ulteriori profili relativi al nesso causale, al valore degli atti amministrativi invocati come riconoscimento del debito e alla compensatio lucri cum damno.
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