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Sentenza

Sentenza n. 14003/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, - del provvedimento del 3 aprile 2023, prot. 26316 (Fasc. 3988/2022/sr), con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha annotato nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 la determina con cui la Provincia Autonoma di Trento ha annullato l'aggiudicazione in favore di Holding Service s.r.l. della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza passiva, non armata, presso gli immobili dell'Ente, CIG 9087860351; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso; ivi inclusa, ove occorrer possa, la segnalazione del 15 settembre 2022 operata dalla Provincia Autonoma di Trento e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento trasmessa da ANAC il 14 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202306895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la parte ricorrente, con memoria depositata il 17 aprile 2026, aveva manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità dell'annotazione ANAC né gli ulteriori motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione ANAC nel casellario informatico della determina con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva annullato l'aggiudicazione di una gara per un servizio di vigilanza, nonché gli atti presupposti, inclusa la segnalazione della stazione appaltante e la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'annotazione effettuata da ANAC nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, relativa alla determina provinciale di annullamento dell'aggiudicazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la segnalazione della Provincia Autonoma di Trento e la comunicazione di avvio del procedimento ANAC. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale base normativa dell'annotazione nel casellario informatico ANAC oggetto di impugnazione; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra le parti, ove il giudice ravvisi i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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