Cassazione Civile, Ordinanza n. 31258/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e la rendita di unità immobiliari denunciate con Docfa, riferite a immobili ricompresi nel gruppo catastale D. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; la CTR aveva confermato, ritenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione e di supporti probatori, e che per tali immobili la rendita dovesse essere determinata mediante stima diretta analitica, con valutazione economica di tutti gli elementi componenti l'immobile, non risultando nell'atto i relativi elementi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo; asserita extrapetizione/ultrapetizione della CTR, perché la contribuente avrebbe impugnato l'avviso solo per errato classamento e non per difetto di motivazione; e omessa considerazione delle schede relazioni allegate all'avviso, che l'Ufficio assumeva integrassero la motivazione dell'atto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché nel ricorso non erano riportati in modo puntuale il contenuto del ricorso introduttivo, dell'avviso e delle schede richiamate, né era dimostrato come e quando la censura di extrapetizione fosse stata realmente dedotta in appello. Ha inoltre escluso che dal contenuto dell'appello riportato emergesse una critica alla sentenza di primo grado per extrapetizione. Quanto al vizio di omesso esame, ha rilevato che il ricorso non consentiva il controllo della decisività dei documenti asseritamente trascurati, essendo necessario, nei giudizi tributari, trascrivere testualmente gli atti amministrativi impugnati o indicarne con precisione la collocazione processuale. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati riportati nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti, né indicata in modo preciso la loro collocazione nei fascicoli di merito. La Corte ha inoltre osservato che, dal contenuto dell'appello trascritto, non risultava una specifica doglianza di extrapetizione, e che non era possibile verificare l'asserito omesso esame delle schede allegate all'avviso di accertamento. La soccombenza ha quindi riguardato l'Amministrazione finanziaria, con conferma indiretta della decisione favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare asserita ultrapetizione/extrapetizione; la Corte rileva che, in concreto, la censura non è sorretta da adeguata autosufficienza e non consente di verificare la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost.; la Corte non entra nel merito del vizio, dichiarando inammissibile il motivo per carenze di specificità e autosufficienza.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel quadro della denunciata nullità della decisione; la Corte non esamina il profilo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio di nullità della sentenza/processo dedotto dalla ricorrente; la Corte rileva che la censura non può essere scrutinata per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancata specifica indicazione e trascrizione dei fatti/documenti asseritamente trascurati.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità della decisione per il dedotto vizio di extrapetizione; la Corte non accoglie la censura, ritenendola non scrutinabile per difetto di specificità.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari al controllo di legittimità, con integrale o quanto meno specifica trascrizione degli atti rilevanti e precisa indicazione della loro collocazione processuale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso che deduca vizi attinenti a un atto amministrativo o a documenti di causa è inammissibile se non trascrive nel corpo dell'impugnazione il contenuto rilevante degli atti asseritamente mal valutati, oppure non indica con precisione dove essi siano rinvenibili nei fascicoli di merito.
- In materia tributaria, quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento o la valutazione del suo contenuto, il controllo di legittimità può essere svolto solo sulla base del ricorso, sicché il ricorrente deve riportare testualmente i passi dell'atto amministrativo che assume pretermessi o erroneamente interpretati.
- La deduzione di extrapetizione o ultrapetizione richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale dove e come la relativa questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito; in difetto, la censura non è scrutinabile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere prospettato in modo generico: il ricorrente deve specificare il fatto storico, il documento o la circostanza decisiva asseritamente trascurata, non essendo sufficiente un mero richiamo agli atti di causa.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli elementi necessari al controllo di legittimità siano contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e non possano essere integrati mediante rinvii al fascicolo, alla sentenza impugnata o ad altri atti processuali.
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