L.R. Emilia-Romagna 10/2005
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Emilia-Romagna il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, definendone perimetro, finalità, zonizzazione e norme di tutela provvisorie fino al Piano territoriale del Parco. Modifica anche la l.r. 6/2005 vietando l’introduzione di specie alloctone nei siti Rete Natura 2000.
Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e relative norme di salvaguardia
Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
La legge istituisce il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola in Emilia-Romagna, con territorio ricadente nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice e Casalfiumanese. Il perimetro è quello indicato nella carta in scala 1:25.000 allegata; la zonizzazione e la perimetrazione definitiva sono demandate al Piano territoriale del Parco.
Finalità del Parco
Il Parco è finalizzato principalmente alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio, con particolare attenzione a specie, habitat, fenomeni carsici, grotte e cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola. Sono inoltre perseguite la tutela del patrimonio edilizio storico e delle emergenze architettoniche, il recupero di aree degradate, la ricerca e l’educazione ambientale, la promozione di attività culturali e del tempo libero compatibili, dell’agricoltura biologica e tradizionale ecosostenibile, delle produzioni tipiche e delle attività economiche sostenibili e compatibili con le finalità del Parco, nonché la valorizzazione della cultura e delle identità locali.
Obiettivi gestionali
Gli obiettivi gestionali riguardano il monitoraggio continuo delle componenti naturali, la gestione e tutela dei beni silvo-pastorali regionali compresi nel Parco, la gestione dei siti della Rete Natura 2000 interni al territorio, il censimento e, se necessario, il controllo della fauna selvatica, la realizzazione di strutture per divulgazione e educazione ambientale, la manutenzione di percorsi di fruizione responsabile, il monitoraggio e il risarcimento dei danni da fauna alle colture e agli allevamenti, oltre al coinvolgimento diretto delle aziende agricole e delle loro organizzazioni nelle scelte di programmazione e gestione.
Zonizzazione del Parco
L’area è suddivisa in quattro ambiti:
- Zona A, protezione integrale: aree a massima naturalità, con forte tutela di rupi, risorgenti e siti di elevato pregio scientifico e conservazionistico.
- Zona B, protezione generale: rupi, emergenze gessose, aree boscate, arbustate o a gariga, ingressi di grotte e doline; è una fascia ad alta naturalità ma con regole più articolate.
- Zona C, protezione e valorizzazione agroambientale: aree calanchive e agricole tradizionali, con presenza di habitat residui e attività agricole compatibili.
- Area contigua: ambito di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile, articolato in tipologie agricola, fluviale e urbana.
Norme di salvaguardia fino al Piano territoriale
Dalla data di entrata in vigore della legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco si applicano norme provvisorie di salvaguardia. Nella zona A sono vietate tutte le modifiche dello stato dei luoghi, compresa la caccia; l’accesso è consentito solo per fini scientifici ed educativi con guide abilitate, mentre agli ambienti carsici e ipogei possono accedere gruppi speleologici autorizzati. Nella zona B e nella zona C sono previsti divieti specifici su edilizia, trasformazioni del territorio, modifiche del sistema carsico, eliminazione di siepi e vegetazione ripariale, conversione di prati e pascoli, nuove strade, cave, discariche, fuochi, campeggio libero e caccia, con alcune attività ammesse entro limiti puntuali. Nell’area contigua valgono in via generale le norme urbanistiche comunali, salvo divieti su accesso non regolamentato alle grotte e alterazioni carsiche e ripariali. Per le aree esondabili è vietato l’uso agricolo del suolo e la realizzazione di impianti produttivi forestali o di arboricoltura da legno entro 10 metri dagli alvei ordinari.
Accesso alle grotte, attività faunistica, pesca e raccolta di prodotti spontanei
Nelle zone B e C e nell’area contigua sono consentite ricerca, esplorazione e disostruzione di sistemi carsici a fini scientifici o speleologici secondo programmi dei gruppi affiliati alla Federazione speleologica regionale; l’accesso è ammesso anche per esercitazioni di soccorso speleologico. Fino all’approvazione del Piano territoriale, la caccia è regolata dai piani faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari. Pesca, raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti spontanei restano disciplinate dalle leggi vigenti e dalla regolamentazione degli enti delegati.
Vigilanza, nulla osta e gestione faunistica
L’Ente di gestione vigila sulla tutela degli elementi naturali e, fino al Piano territoriale, i progetti relativi agli interventi ammessi devono essergli trasmessi per l’autorizzazione. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 60 giorni, trascorsi i quali si intende positivamente assentito. In mancanza di strutture tecniche idonee, l’Ente può avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati mediante convenzione. L’Ente, d’intesa con le Province, svolge inoltre il monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C e predispone piani di gestione faunistica per il controllo delle specie in soprannumero, con il supporto degli ambiti territoriali di caccia e il parere ISPRA.
Modifica alla disciplina regionale dei siti Natura 2000
La legge modifica l’articolo 11 della l.r. 6/2005 stabilendo che, nei siti della Rete Natura 2000, non solo va favorita l’introduzione di specie autoctone, ma è espressamente vietata l’introduzione di specie alloctone.
Regime temporale e attualità della disciplina
Le norme di salvaguardia hanno natura transitoria e operano solo fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco. La modifica alla l.r. 6/2005 ha invece efficacia generale e continua nel tempo nel quadro della disciplina regionale sulle aree naturali protette e sui siti della Rete Natura 2000.
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