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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 2/2005

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 e 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARIO DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, n. 36)

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce in Emilia-Romagna la certificazione volontaria per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali del settore vivaistico, per aziende iscritte al Registro ufficiale dei produttori. Disciplina fasi, controlli, centri autorizzati, etichettatura e oneri eventuali. In sede di prima applicazione sono fatti salvi i centri già riconosciuti dal regolamento 26/1999, poi abrogato.

Certificazione volontaria di controllo genetico e sanitario per specie vegetali vivaistiche

Certificazione volontaria per il settore vivaistico

Il regolamento istituisce in Emilia-Romagna una certificazione volontaria di controllo per garantire requisiti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico. La disciplina si applica nel territorio regionale e opera nel quadro delle linee programmatiche regionali di settore, oltre che della normativa nazionale e comunitaria vigente.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

Possono aderire al processo di certificazione, su domanda, le aziende vivaistiche operanti in Emilia-Romagna che siano iscritte al Registro ufficiale dei produttori. La certificazione riguarda materiali vegetali e piante da frutto oggetto dei relativi disciplinari di produzione, con riferimento alle diverse categorie di materiale previste dal sistema.

Definizioni rilevanti

Il regolamento definisce in modo puntuale le principali categorie operative: accessione, campo di piante madri, centro di conservazione, centro di premoltiplicazione, centro di moltiplicazione, laboratorio di micropropagazione, materiale di pre-base o super-élite, materiale di base o élite, materiale certificato, clone, costitutore, fornitore, documento di commercializzazione, etichetta, fonte primaria, varietà/cultivar, virus controllato e virus esente. Le definizioni servono a distinguere le diverse fasi della filiera e i requisiti sanitari e genetici del materiale ammesso alla certificazione.

Struttura del processo di certificazione

Il processo di certificazione si articola in quattro fasi: conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivaio. Dalla conservazione si ottiene il materiale di pre-base o super-élite; dalla premoltiplicazione il materiale di base o élite; dalla moltiplicazione il materiale certificato; nella fase di vivaio si ottengono le piante, sia portinnesti sia piante finite, certificate. È prevista anche la possibilità di saltare la fase di moltiplicazione o di premoltiplicazione, ma solo se espressamente autorizzata dalla struttura fitosanitaria regionale.

Compiti della struttura fitosanitaria regionale

La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita i controlli sul processo di certificazione e predispone i disciplinari di produzione distinti per specie o gruppi di specie. Le competono anche:

  • la definizione dei requisiti dei centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e dei vivai;
  • le verifiche periodiche di idoneità dei centri e dei laboratori di micropropagazione;
  • l’attestazione della conformità dei campi di piante madri e dei vivai;
  • il controllo dell’applicazione dei disciplinari lungo tutta la filiera;
  • l’autorizzazione all’apposizione delle etichette;
  • l’ammissione di nuove accessioni e varietà e l’aggiornamento dell’elenco delle varietà in certificazione. Per lo svolgimento di tali attività può avvalersi di enti, istituzioni e organizzazioni con competenze nel settore agricolo o vivaistico.

Centri di conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione

I centri sono riconosciuti, su richiesta degli interessati, con atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale. Devono essere dotati di personale tecnico qualificato e strutture idonee, rispettare la normativa fitosanitaria, il regolamento e i disciplinari di produzione, nonché le prescrizioni regionali. Se privati, devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del codice civile.

I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di pre-base o super-élite da centri di conservazione riconosciuti, salvo specifica autorizzazione regionale. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base o di categoria superiore da centri di premoltiplicazione o di conservazione riconosciuti, salvo autorizzazione regionale.

Campi di piante madri e vivai

Per costituire campi di piante madri, il legale rappresentante del centro interessato, o un delegato, deve presentare domanda corredata dalla documentazione prevista dai disciplinari. La costituzione è subordinata ad autorizzazione regionale, previa verifica della conformità ai requisiti tecnici. Anche l’utilizzo del materiale di propagazione per la certificazione richiede una specifica autorizzazione. La gestione dei campi e l’uso del materiale devono rispettare i disciplinari, e presso i centri deve essere conservata copia della documentazione relativa.

Per i vivai destinati alla produzione di piante certificate, l’azienda vivaistica deve presentare apposita richiesta corredata dalla documentazione prevista. I vivai devono essere costituiti utilizzando esclusivamente materiale certificato, o di categoria superiore, salvo diversa autorizzazione regionale, e devono operare nel rispetto della normativa fitosanitaria, del regolamento e dei disciplinari.

Etichettatura e documenti di commercializzazione

Dopo i controlli previsti dai disciplinari, la struttura fitosanitaria regionale autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l’apposizione delle etichette secondo i disciplinari oppure l’uso di appropriati documenti di commercializzazione. L’etichetta e il documento ufficiale di commercializzazione attestano la rispondenza del materiale ai requisiti fissati dalla disciplina applicabile.

Oneri a carico degli utenti

La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, oneri a carico degli utenti per contribuire alla copertura dei costi del processo di certificazione. Gli oneri, se previsti, sono commisurati alla tipologia delle specie coltivate e alle superfici investite a vivaio oppure al numero di piante prodotte.

Responsabilità del fornitore

Il fornitore risponde della conformità del materiale certificato alle caratteristiche indicate in etichetta o nel documento di commercializzazione, secondo il regolamento e i relativi disciplinari di produzione.

Regime transitorio

In prima applicazione sono considerati idonei i centri di conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione, nonché le relative strutture produttive, già riconosciuti dal regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26. Se tali centri non risultano conformi al nuovo regolamento o ai disciplinari, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine per l’adeguamento; in caso di mancato adeguamento si applica la sanzione richiamata dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2004.

Disposizioni finali e abrogazione

La Regione può aderire, con atto della struttura fitosanitaria regionale, al sistema di certificazione nazionale per le specie per le quali tale certificazione è istituita. Il regolamento regionale n. 26 del 1999 è espressamente abrogato.

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