L.R. Emilia-Romagna 11/2005
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Emilia-Romagna la figura dell’Operatore professionale naturopata del benessere, ne definisce funzioni, competenze, formazione triennale minima e un Comitato regionale con compiti di consulenza, accreditamento e registri. La disciplina riguarda il territorio regionale e prevede copertura finanziaria dal bilancio 2006.
Istituzione della figura del naturopata del benessere in Emilia-Romagna
Istituzione della figura del naturopata del benessere
La legge della Regione Emilia-Romagna istituisce la figura dell’Operatore professionale naturopata del benessere, con l’obiettivo di offrire una qualificazione professionale alle prestazioni rese e una garanzia di competenza per i cittadini. La disciplina è circoscritta al territorio regionale e riguarda un operatore del benessere, non sanitario.
Definizione, finalità e ambiti di intervento
La naturopatia è definita come l’insieme di metodi naturali finalizzati a garantire e migliorare la qualità della vita. Il naturopata realizza pratiche orientate a stimolare le risorse naturali dell’individuo, favorire il benessere, difendere e ripristinare condizioni ottimali della persona e rimuovere stati di disagio psicofisico.
L’operatore agisce in tre ambiti principali:
- educativo, per aiutare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico;
- preventivo, per promuovere stili di vita idonei e metodiche di mantenimento del benessere;
- assistenziale, per favorire il recupero dell’equilibrio psico-fisico-emotivo con approccio olistico.
Profilo professionale e limiti dell’attività
Il naturopata deve possedere un diploma conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato al termine di un percorso triennale di 1200 ore, comprensivo di 200 ore di pratica, verifiche annuali ed esame finale con tesi e valutazione di merito.
Le attività professionali comprendono, tra l’altro:
- osservazione della costituzione del “terreno” per una valutazione olistica;
- educazione su alimentazione naturale, igiene, attività fisica e stili di vita;
- educazione all’abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;
- tecniche di massaggio, rilassamento e respirazione;
- uso di fitoterapia tradizionale, integratori alimentari, oli essenziali per uso esterno e floriterapia;
- stimolo delle capacità di autoguarigione;
- sviluppo della consapevolezza delle dinamiche relazionali e conflittuali.
La legge precisa espressamente che tali pratiche non hanno carattere sanitario e non possono comportare diagnosi, cura o riabilitazione di patologie specifiche, né prescrizione di farmaci o diete. L’attività è di norma svolta in centri benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, oltre che in altri ambiti coerenti con le competenze indicate.
Formazione e rilascio del titolo
Il titolo è rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali o privati accreditati, anche in associazione tra loro, al termine di un percorso di almeno 1200 ore distribuite in tre anni, con circa 200 ore di pratica in strutture operanti nell’ambito della medicina convenzionale e non.
L’accesso ai percorsi e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi devono essere definiti in coerenza con la normativa regionale sulla formazione professionale. Il percorso si articola in un corso base propedeutico di 400 ore e in approfondimenti specialistici stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato regionale per la naturopatia.
Comitato regionale per la naturopatia
È istituito un Comitato regionale con funzioni consultive per la Giunta regionale sull’attuazione della legge. Ne fanno parte rappresentanti dell’assessorato alla formazione, dell’assessorato alla sanità, delle associazioni dei consumatori e un esperto per ciascun indirizzo formativo individuato.
Il Comitato:
- valuta le discipline esistenti ed emergenti da inserire nell’iter formativo;
- definisce i criteri di accreditamento delle scuole;
- definisce i criteri per il riconoscimento dei diplomi conseguiti in altre regioni o Paesi e delle esperienze professionali adeguate;
- valuta organizzazione, finanza e iter formativo delle scuole richiedenti;
- svolge monitoraggio continuo sugli enti accreditati;
- istituisce il registro regionale degli istituti di formazione;
- istituisce il registro regionale degli operatori, suddiviso per specializzazioni.
Le proposte del Comitato sono trasmesse agli organi competenti della Regione per le decisioni conseguenti.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono rinviati alla legge di approvazione del bilancio e decorrono dall’esercizio finanziario 2006.
Ambito temporale di efficacia
La legge disciplina in modo generale la figura professionale e i relativi percorsi formativi; non contiene una scadenza finale di applicabilità. Tuttavia, il riferimento alla copertura finanziaria è limitato all’avvio della spesa dall’esercizio 2006.
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