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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2005

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina la protezione civile in Emilia-Romagna, definendo funzioni di Regione, Province, Comuni e Comunità montane, disciplina del volontariato e istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile. Regola programmazione, piani di emergenza, interventi in crisi/emergenza, finanziamenti e organi di coordinamento. Abroga le precedenti leggi regionali del 1995 e 1983.

Norme in materia di protezione civile e volontariato; istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile dell’Emilia-Romagna

Norme in materia di protezione civile e volontariato in Emilia-Romagna

La legge riordina il sistema regionale di protezione civile dell’Emilia-Romagna, definendo compiti istituzionali, pianificazione, gestione delle emergenze e organizzazione del volontariato. Istituisce inoltre l’Agenzia regionale di protezione civile quale struttura operativa di gestione unitaria delle attività regionali.

Finalità, principi e sistema regionale

La disciplina regionale si fonda sulla sicurezza territoriale, sull’integrazione tra i diversi livelli di governo e sul coordinamento con le autorità statali e locali. Il sistema regionale di protezione civile comprende Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altre forme associative, oltre a ogni altra istituzione o organizzazione pubblica o privata, comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgano attività di interesse della protezione civile nel territorio regionale.

La legge valorizza il volontariato come componente essenziale del sistema, riconoscendone l’utilità sociale e l’autonomia. L’Agenzia regionale di protezione civile è istituita per assicurare l’unitarietà della gestione delle attività di competenza regionale e opera in raccordo con le strutture regionali, locali e statali presenti sul territorio.

Tipologia degli eventi e ambiti di intervento

Gli eventi calamitosi sono distinti in tre categorie, secondo gravità ed estensione:

  • eventi fronteggiabili localmente con le ordinarie risorse dell’ente competente;
  • eventi che richiedono l’intervento coordinato della Regione, anche con gli organi periferici statali;
  • eventi di intensità ed estensione tali da richiedere l’intervento e il coordinamento dello Stato.

La disciplina si applica anche quando, sulla base di elementi premonitori, si preveda una situazione di crisi.

Attività del sistema regionale di protezione civile

Le attività del sistema regionale comprendono previsione, prevenzione, preparazione ed emergenza. In particolare riguardano:

  • l’elaborazione del quadro conoscitivo dei rischi;
  • la pianificazione dell’emergenza e la definizione delle procedure coordinate di intervento;
  • formazione e addestramento di volontari e operatori;
  • informazione della popolazione sui rischi;
  • allertamento degli enti, delle strutture operative e della popolazione;
  • soccorso alle popolazioni colpite;
  • superamento dell’emergenza, con interventi urgenti di primo ripristino, ritorno alla normalità e riduzione dei rischi.

Funzioni della Regione

Alla Regione spettano le funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti. Essa indirizza e coordina l’attività di protezione civile degli organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale, può promuovere iniziative fuori dal territorio regionale e nazionale mediante convenzioni e favorisce forme di collaborazione con altre Regioni.

La Regione sostiene lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali anche tramite contributi e cooperazione tecnico-operativa. Favorisce inoltre:

  • la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile;
  • strutture comunali o intercomunali idonee a ospitare centri operativi per l’emergenza.

Compiti delle Province

Le Province costituiscono presidio territoriale locale per prevenzione, previsione e gestione dei rischi. Tra i compiti principali vi sono:

  • raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati di protezione civile;
  • predisposizione e aggiornamento del programma provinciale di previsione e prevenzione;
  • predisposizione dei piani provinciali di emergenza;
  • predisposizione dei piani di emergenza esterni per stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  • coordinamento e supporto della pianificazione comunale;
  • funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi;
  • vigilanza sui servizi urgenti da attivare in emergenza;
  • attuazione degli interventi di prevenzione previsti da programmi e piani regionali;
  • promozione del coordinamento provinciale del volontariato;
  • programmazione della formazione;
  • individuazione degli interventi finanziabili con il Fondo regionale di protezione civile;
  • gestione delle emergenze nell’ambito delle proprie competenze.

In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, disciplinato dalla singola Provincia nel rispetto della normativa statale.

Compiti dei Comuni e delle Comunità montane

I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale e regionale e, in particolare:

  • raccolgono e aggiornano i dati di protezione civile;
  • predispongono e attuano i piani comunali o intercomunali di emergenza;
  • vigilano sui servizi urgenti da attivare in emergenza, inclusi quelli della Polizia municipale;
  • informano la popolazione sui pericoli e sui rischi;
  • attivano la prima assistenza alla popolazione colpita;
  • favoriscono la costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e associazioni di volontariato.

Per gli eventi di livello locale, l’attivazione degli interventi urgenti spetta direttamente al Comune interessato; il Sindaco dirige e coordina i soccorsi e informa immediatamente Prefetto, Presidente della Provincia e Presidente della Giunta regionale.

Le Comunità montane collaborano agli interventi di previsione, prevenzione ed emergenza e predispongono, in raccordo con i Comuni, i piani di emergenza per l’ambito montano; possono dotarsi di una struttura di protezione civile dedicata.

Organi di coordinamento regionale

È istituito il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive, presieduto dal Presidente della Regione o dall’Assessore competente delegato. Vi partecipano i Presidenti delle Province, il Presidente dell’Uncem regionale e sono invitati i Prefetti e il Presidente dell’Unione regionale dei Consorzi di bonifica. Il Comitato esprime pareri al programma e ai piani regionali di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.

Per il coordinamento operativo delle emergenze di maggiore rilievo è istituito il COREM, composto dai principali responsabili regionali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale, delle Capitanerie di porto, del volontariato e dei servizi regionali competenti. È inoltre istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con funzioni consultive e tecnico-scientifiche, rinnovata ogni cinque anni.

Presso l’Agenzia regionale è costituito il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), presidio permanente della Regione per la sala operativa. La Regione promuove anche una rete radio regionale e un programma informativo di pubblica utilità.

Stato di crisi e stato di emergenza

Quando eventi di livello intermedio minacciano o colpiscono il territorio regionale e richiedono una risposta immediata, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale e informandone Giunta e Consiglio.

Durante lo stato di crisi, il Presidente o l’Assessore delegato può:

  • adottare ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti, nel rispetto di Costituzione, leggi statali e principi generali;
  • assumere il coordinamento istituzionale delle attività di superamento della crisi, sulla base dei comitati istituzionali appositamente costituiti.

Se l’evento è tale da richiedere l’intervento dello Stato, il Presidente promuove la dichiarazione dello stato di emergenza e partecipa alle intese statali. In caso di emergenza, la Regione assicura immediata disponibilità di mezzi, strutture e volontariato e concorre al soccorso e al superamento dell’emergenza in raccordo con gli enti locali e gli organi statali.

Interventi per il superamento della crisi e dell’emergenza

Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la Giunta regionale può stanziare fondi, anche in anticipazione di risorse statali, per:

  • ripristino in sicurezza di strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
  • rimozione del pericolo o prevenzione del rischio;
  • eventuali contributi a cittadini e imprese danneggiati.

Il Presidente o l’Assessore delegato si avvale di comitati istituzionali composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti e approva piani di interventi urgenti di protezione civile. L’Agenzia regionale coordina l’istruttoria tecnica dei piani. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione.

Interventi indifferibili e urgenti

Anche in assenza di dichiarazione di crisi o emergenza, in presenza di situazioni di pericolo il Direttore dell’Agenzia regionale adotta i provvedimenti amministrativi necessari e impegna le spese nei limiti dei capitoli destinati a tali finalità. Se servono ulteriori fondi regionali, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta o dell’Assessore delegato, da ratificare entro trenta giorni dalla Giunta.

Programmazione regionale di previsione e prevenzione

Il Consiglio regionale approva il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale. Il programma ha validità quinquennale e costituisce il quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale, richiamando gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza.

Il programma riguarda, in particolare:

  • la caratterizzazione e valutazione dei rischi;
  • studi e ricerche sui fenomeni generatori di rischio;
  • criteri di priorità per opere e progetti di protezione civile;
  • attività conoscitive per procedure preventive;
  • sviluppo dei sistemi di monitoraggio e del sistema informativo regionale;
  • fabbisogno di formazione, addestramento e informazione della popolazione.

Pianificazione delle emergenze

La Giunta regionale approva gli indirizzi per i piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali e le disposizioni organizzative regionali per la preparazione e gestione delle emergenze, che costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

Gli indirizzi e il piano regionale:

  • sono predisposti tecnicamente dall’Agenzia regionale;
  • definiscono il raccordo organizzativo tra i soggetti preposti;
  • disciplinano le procedure operative per gli eventi attesi;
  • integrano e coordinano i piani regionali con quelli provinciali, comunali, intercomunali e con gli altri strumenti di pianificazione di emergenza;
  • hanno durata quinquennale, salvo aggiornamenti anticipati.

Piano regionale incendi boschivi

La Giunta approva un piano specifico per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto della legge quadro statale. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua aree e periodi a rischio, azioni vietate e possibili deroghe, attività formative e informative, programmazione finanziaria annuale degli interventi forestali, una sezione per le aree naturali protette regionali e un quadro riepilogativo annuale dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Il piano definisce anche i presupposti e le modalità di pubblicità dello stato di pericolosità in aree e periodi diversi da quelli ordinari individuati.

Strutture operative e convenzioni

Le attività regionali di protezione civile sono svolte dall’Agenzia regionale, dalle strutture regionali competenti e dal Centro Funzionale Regionale, con il supporto di strutture operative e soggetti quali vigili del fuoco, Corpo forestale, Capitanerie di porto, ARPA, volontariato, Croce Rossa, soccorso alpino, consorzi di bonifica e altri soggetti pubblici o privati di interesse.

L’Agenzia può stipulare convenzioni per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato. La Giunta può concedere contributi per attrezzature, mezzi e strutture a favore di enti locali e altri soggetti coinvolti, e può assegnare in comodato o uso gratuito beni regionali strumentali alle attività di protezione civile.

Formazione e informazione

La Regione promuove formazione permanente, aggiornamento e addestramento degli operatori e dei volontari. Le Province programmano tali attività e, in concorso con la Regione, favoriscono l’informazione della popolazione sui rischi, sulle norme comportamentali e sulle misure di autoprotezione, anche nelle scuole.

Le Province promuovono inoltre la creazione di una scuola di protezione civile operante in rete, avvalendosi di organismi di formazione accreditati, esperti e strutture del sistema regionale e nazionale di protezione civile.

Volontariato di protezione civile

La legge definisce organizzazioni di volontariato di protezione civile tutti gli organismi liberamente costituiti, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali, che concorrono alle attività di protezione civile mediante prestazioni volontarie e gratuite.

La Regione, tramite l’Agenzia regionale, coordina e impiega il volontariato regionale, favorendone la partecipazione anche in collaborazione con Stato ed enti locali. È promossa la colonna mobile regionale del volontariato, articolata in colonne mobili provinciali; il suo impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell’Agenzia.

Le Province promuovono il coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato, mentre i Comuni, anche associati, coordinano e impiegano il volontariato a livello locale.

Elenco regionale del volontariato e regolamento attuativo

È istituito presso l’Agenzia regionale l’elenco regionale del volontariato di protezione civile, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi le organizzazioni di volontariato già iscritte nei registri regionali o provinciali previsti dalla disciplina sul volontariato, nonché altre organizzazioni a componente prevalentemente volontaria e carattere locale, previa verifica di idoneità tecnico-operativa.

Le Province dispongono iscrizione e cancellazione dalle sezioni provinciali, secondo il regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina anche:

  • modalità di impiego e intervento del volontariato;
  • criteri e modalità di contributi e rimborsi spese;
  • condizioni per il concorso alle misure assicurative;
  • compiti, composizione e funzionamento del Comitato regionale di coordinamento del volontariato.

Benefici, rimborsi e coperture assicurative per il volontariato

La Regione può concedere contributi per attrezzature, mezzi, manutenzione, gestione e preparazione tecnica delle organizzazioni iscritte, nonché il rimborso delle spese sostenute per interventi e attività regolarmente autorizzati.

Può inoltre disciplinare il rimborso, su richiesta dei datori di lavoro, degli emolumenti corrisposti ai dipendenti volontari impiegati su autorizzazione regionale in attività di soccorso, assistenza, formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione. Per i lavoratori autonomi il rimborso riguarda il mancato guadagno giornaliero.

L’autorizzazione regionale all’impiego dei volontari è condizione per l’ammissibilità ai benefici a carico della Regione. È infine possibile concorrere a misure assicurative contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Comitato regionale di coordinamento del volontariato

È istituito un Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile, con funzioni consultive e propositive, per assicurare la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni iscritte alla formazione delle politiche regionali di promozione del volontariato. Composizione, compiti e funzionamento sono demandati al regolamento attuativo; la partecipazione è a titolo non oneroso per la Regione.

Natura e compiti dell’Agenzia regionale di protezione civile

L’Agenzia regionale è un’agenzia operativa con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile, con sede a Bologna. Gestisce finanziariamente, tecnicamente e amministrativamente le attività regionali di protezione civile ad essa demandate.

Tra i compiti principali figurano:

  • predisposizione degli atti di competenza degli organi regionali;
  • supporto tecnico alla predisposizione del programma di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza e antincendio boschivo;
  • istruttoria tecnica dei piani di interventi urgenti;
  • emissione di avvisi di attenzione, preallarme e allarme;
  • organizzazione, impiego, formazione e addestramento del volontariato;
  • realizzazione di attività e progetti affidati dalla Regione o da altri enti pubblici.

L’Agenzia si avvale, per la predisposizione dei programmi e piani, delle strutture tecniche regionali, dell’ARPA, degli enti locali, di supporti scientifici e di consulenze specialistiche.

Organi, personale e bilancio dell’Agenzia

Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Revisore unico. Il Direttore è nominato dalla Giunta, può essere scelto tra dirigenti regionali o soggetti esterni esperti, è assunto con contratto non superiore a cinque anni rinnovabile una sola volta e ha la rappresentanza legale e i poteri di gestione dell’Agenzia.

Il Revisore unico, nominato dalla Regione e iscritto nel registro dei revisori, dura in carica quattro anni e controlla la regolarità contabile, riferendo semestralmente alla Giunta.

Il personale dell’Agenzia proviene principalmente da distacchi dalla Regione; la Giunta può incrementare la dotazione organica e il tetto di spesa. Il Direttore può stipulare contratti di prestazione d’opera e contratti di lavoro temporaneo secondo gli indirizzi regionali.

L’Agenzia redige bilancio preventivo e conto consuntivo secondo contabilità finanziaria, con esercizio annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo va adottato entro il 31 ottobre dell’anno precedente e il consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Sono previste specifiche fonti di entrata regionali, statali, del Fondo regionale di protezione civile e comunitarie.

Regime transitorio e abrogazioni

Per i procedimenti e le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni fino alla conclusione. Nelle more dell’adozione del regolamento sul volontariato restano efficaci le norme regolamentari previgenti e continua ad operare il precedente Comitato regionale di coordinamento, in quanto compatibile.

L’operatività dell’Agenzia regionale e il distacco del personale regionale sono subordinati all’approvazione del regolamento di organizzazione e contabilità; fino ad allora resta operativa la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Sono abrogate la legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e la legge regionale 29 luglio 1983, n. 26.

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