L.R. Emilia-Romagna 9/2005
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Emilia-Romagna il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, organo indipendente che tutela i diritti dei minori, vigila sull’applicazione delle norme, riceve segnalazioni, promuove iniziative e riferisce annualmente al Consiglio regionale. Disciplina nomina, requisiti, durata quinquennale dell’incarico, incompatibilità, indennità e copertura finanziaria.
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
La legge istituisce in Emilia-Romagna il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale figura indipendente di tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale. Il provvedimento ne definisce funzioni, poteri, modalità di nomina, durata dell’incarico, rapporti con le istituzioni regionali e profili economico-organizzativi.
Finalità e natura dell’ufficio
Il Garante opera nel rispetto delle competenze degli enti locali e senza subordinazione gerarchica. La sua funzione è assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti all’infanzia e all’adolescenza, sia sul piano della tutela individuale sia su quello degli interessi diffusi.
Compiti istituzionali e attività di promozione
Il Garante:
- promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei minori;
- vigila sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, della normativa internazionale ed europea e delle disposizioni statali e regionali di tutela;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso le sedi istituzionali regionali;
- promuove, insieme agli assessorati e ai soggetti pubblici e privati, iniziative per diffondere una cultura rispettosa dei diritti dei minori;
- cura servizi di informazione destinati a bambini e ragazzi;
- collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale.
Poteri di segnalazione, intervento e tutela degli interessi diffusi
Per la tutela degli interessi diffusi il Garante può:
- segnalare alle amministrazioni regionali e territoriali fattori di rischio o danno derivanti da attività, provvedimenti o omissioni di amministrazioni o privati;
- raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di omissioni delle amministrazioni competenti;
- informare i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta sulla possibilità di iniziative giudiziarie o amministrative a tutela dei diritti collettivi dell’infanzia;
- intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990, quando vi siano fattori di rischio o danno per i minori;
- prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti.
Tutela dei diritti individuali e accesso agli atti
Il Garante agisce d’ufficio o su segnalazione per tutelare diritti e interessi individuali dei minori, possibilmente in accordo con le famiglie. Può segnalare casi di rischio o pregiudizio, promuovere interventi di aiuto e sostegno, sollecitare modifiche di provvedimenti lesivi, richiamare le amministrazioni al superiore interesse del fanciullo e trasmettere informazioni al giudice amministrativo, civile o penale, informando il servizio sociale competente. Ha diritto di accesso agli atti pubblici non coperti da segreto e può estrarne copia gratuitamente, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Tutela e curatela
La Regione prevede che il Garante promuova, anche insieme agli organi regionali e territoriali competenti, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite corsi di formazione specifici.
Nomina, requisiti e incompatibilità
Il Garante è scelto tra persone eleggibili al Consiglio regionale e dotate di comprovata competenza ed esperienza professionale di almeno cinque anni in campo minorile, nell’età evolutiva e nella famiglia. Non sono eleggibili membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province, sindaci, assessori e consiglieri di vari livelli istituzionali, dirigenti di partiti e sindacati, nonché amministratori di enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni dalla Regione. L’incarico è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e con attività commerciali o professionali che possano generare conflitto di interessi.
Procedura di elezione
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può presentare una candidatura motivata con curriculum. È richiesto il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati; se dopo più votazioni non si raggiunge il quorum, la scelta è rinviata alla seduta successiva e, dopo ulteriori votazioni, basta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Durata dell’incarico, rinuncia e decadenza
Il mandato dura cinque anni ed è non rinnovabile. Alla scadenza il Garante resta in carica fino alla nomina del successore, comunque per non più di novanta giorni. Può rinunciare con preavviso scritto di almeno tre mesi ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali. La decadenza è dichiarata dal Consiglio se sopravvengono cause di ineleggibilità o incompatibilità non rimosse entro venti giorni dall’elezione. In caso di cessazione anticipata, la nuova elezione va posta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
Trattamento economico
Al Garante spetta un’indennità mensile di funzione pari al 45% dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali, per dodici mensilità, oltre al medesimo trattamento di missione.
Relazioni, pubblicità e controllo politico-istituzionale
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante trasmette ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali una relazione sulla propria attività, con osservazioni e proposte normative e amministrative. Per questioni urgenti può inviare relazioni in qualsiasi momento. L’Assemblea legislativa esamina e discute la relazione entro due mesi; il Garante può riferire in Aula. Le relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuse anche tramite quotidiani e mezzi radiotelevisivi regionali. Le commissioni consiliari possono convocarlo per chiarimenti.
Sede, struttura e rapporti organizzativi
Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e utilizza la struttura di supporto agli istituti di garanzia prevista dalla legge regionale n. 25 del 2003. Svolge le proprie funzioni anche in collegamento con l’assessorato regionale competente e con i servizi pubblici competenti sui minori.
Programmazione delle attività e gestione finanziaria
Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante presenta all’Ufficio di Presidenza il programma di attività per l’anno successivo, con il fabbisogno finanziario. L’Ufficio di Presidenza lo approva previa discussione con la partecipazione del Garante e, sulla base del programma, vengono determinate le risorse da iscrivere nel bilancio dell’Assemblea legislativa. Il Garante dispone di autonomia gestionale e organizzativa entro il programma approvato e la relativa dotazione finanziaria; gli atti di spesa sono adottati dal dirigente della struttura di supporto.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante appositi stanziamenti nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
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