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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2005

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna n. 5/2005 disciplina convivenza con gli animali, detenzione, commercio e allevamento degli animali di affezione, spettacoli e circhi, tutela di volatili e pesci ornamentali e controllo di sinantropi e infestanti. Prevede doveri del detentore e del venditore, autorizzazioni/SCIA e sanzioni. Alcuni obblighi transitori per attività già esistenti erano da adempiere entro 1 anno dall’entrata in vigore, con domande entro 90 giorni.

Tutela del benessere animale e disciplina degli animali di affezione

Norme a tutela del benessere animale

La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina la convivenza tra persone e animali nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali ed etologiche. Il provvedimento riguarda soprattutto gli animali di affezione, ma interviene anche su spettacoli con animali, controllo di specie infestanti e alcune forme di promozione del benessere animale.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica nel territorio regionale e prende a riferimento la tutela della salute umana e animale, in coerenza con l’Accordo del 6 febbraio 2003 sulla pet-therapy e con la normativa statale sul maltrattamento degli animali.

Per animale di affezione si intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Rientrano nella definizione anche:

  • gli animali da compagnia e di affezione definiti da leggi statali, diritto UE e accordi vigenti;
  • gli esemplari di specie esotiche detenuti per tali fini, nel rispetto della disciplina CITES e del regolamento UE sul commercio delle specie protette.

La legge esprime inoltre un orientamento a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Doveri del detentore e regole generali di custodia

Chi convive con un animale di affezione, o comunque se ne occupa a qualunque titolo, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve garantirgli sistemazione idonea, cure e attenzioni adeguate, secondo bisogni fisiologici ed etologici correlati a età, sesso, specie e razza.

In particolare deve:

  • fornire cibo e acqua sufficienti, accessibili e con tempistica adeguata;
  • assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  • consentire un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
  • adottare precauzioni temporanee e idonee per evitare la fuga dell’animale e tutelare i terzi;
  • garantire la regolare pulizia degli spazi di dimora;
  • assicurare condizioni adeguate di benessere animale anche in attesa delle disposizioni tecniche regolamentari previste dalla legge.

È vietato usare la catena o strumenti di contenzione similari, salvo:

  • ragioni sanitarie documentate e certificate dal veterinario curante;
  • misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Chi utilizza un animale di affezione per la riproduzione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, evitando rischi per la salute della prole e della femmina gravida o allattante.

È vietato separare dalla madre i cuccioli di cane e gatto prima dei due mesi di età, salvo necessità certificate dal veterinario curante. La detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa statale, UE e CITES.

Norme tecniche, vigilanza e archivi

L’attuazione della legge è vigilata da Aziende USL, Province e Comuni. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le associazioni interessate, adotta indicazioni tecniche entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, riguardanti tra l’altro:

  • condizioni di protezione e tutela degli animali di affezione, compresi luce, ambienti esterni, strutture e ricoveri, e obblighi verso animali malati o feriti;
  • criteri di classificazione del rischio di cani con aggressività non controllata, parametri di rilevazione e percorsi di controllo/rieducazione;
  • condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali e da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
  • requisiti specifici per strutture e attività previste dalla legge;
  • indicazioni tecniche per gare di equidi e altri ungulati nelle manifestazioni popolari e per i requisiti tecnici dei circhi.

La Giunta emana inoltre specifiche indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture per il ricovero di cani e gatti e sui requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni particolari per i cani detenuti dai privati.

La Regione pubblica le indicazioni tecniche sul Bollettino ufficiale e ne cura la diffusione. Inoltre istituisce e aggiorna un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, al fine di registrare gli episodi di aggressività.

Terapie assistite dagli animali e accesso nelle strutture di cura

La Regione promuove lo studio e l’uso di terapie e trattamenti di supporto integrati alle cure clinico-terapeutiche, svolti con impiego di animali.

La Giunta regionale, d’intesa con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali, definisce linee guida su:

  • ambito e modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con animali;
  • protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
  • figure professionali coinvolte e relativa formazione.

La Giunta disciplina inoltre l’accesso, al seguito del proprietario o detentore, degli animali di affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale.

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia

Sono considerate attività connesse al commercio di animali di affezione le attività economiche di allevamento, vendita, pensione, toelettatura e addestramento. Le strutture veterinarie pubbliche e private sono escluse da tale nozione.

Per l’allevamento di cani e gatti vale una soglia specifica: si ha allevamento quando vi sono almeno tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Se l’attività è a fini di lucro rientra tra le attività economiche soggette a SCIA; se è amatoriale e senza scopo di lucro, è sufficiente una dichiarazione ai servizi veterinari dell’AUSL competente.

Per le altre specie, l’allevamento è tale solo se esercitato a fini di lucro.

Chi esercita le attività economiche soggette alla legge deve presentare SCIA allo Sportello unico per le attività produttive competente, allegando scheda tecnica e planimetria dei locali e indicando:

  • tipologia dell’attività;
  • specie ospitabili;
  • conformità della struttura agli atti della Giunta regionale;
  • attrezzature utilizzate;
  • responsabile dell’assistenza agli animali, dotato di qualificata formazione sul benessere animale.

Il titolare, salvo la toelettatura, per cani, gatti e furetti deve tenere un registro di carico e scarico con provenienza e destinazione degli animali.

Sono esclusi dall’articolo i cani delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Doveri del venditore e tutela dei minori

Il venditore di animali di affezione deve consegnare all’acquirente un documento informativo sui bisogni etologici dell’animale e deve segnalare all’AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell’acquirente.

È vietata la vendita o cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità parentale.

Esposizioni, competizioni e spettacoli

È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti per esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari più anziani possono partecipare solo con idonea copertura vaccinale secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria territoriale. Il divieto non si applica alle manifestazioni organizzate da associazioni finalizzate alla promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

Gli animali, cuccioli o adulti, non possono essere offerti come premio, vincita o omaggio in giochi, attività commerciali o spettacoli. È inoltre vietato usarli o esporli come richiamo o attrazione in luoghi pubblici.

Le gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari sono autorizzate dal Comune nel rispetto di indicazioni tecniche regionali, che devono prevedere in particolare materiali delle piste e requisiti di sicurezza del percorso per persone e animali.

L’attività circense è autorizzata dal Comune in cui si svolge la manifestazione, nel rispetto dei requisiti fissati da indicazioni tecniche regionali, comprese le condizioni di tutela degli animali e i requisiti formali della domanda.

Tutela di volatili e pesci ornamentali

Chi detiene volatili ornamentali deve custodirli in gabbie che non impediscano il volo.

È vietato amputare ali o altri arti, salvo ragioni chirurgiche o di forza maggiore, con intervento eseguito da medico veterinario; è inoltre vietato mantenere i volatili legati a trespoli.

I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere tenuti in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alla specie; se trasportati, devono essere immersi in acqua. La norma non si applica ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Controllo dei colombi urbani, dei muridi e degli altri infestanti

Per i colombi liberi urbani, i Comuni attuano piani di controllo predisposti dalla Regione, con collaborazione delle AUSL nella definizione dei programmi. Le AUSL vigilano e dispongono interventi per assicurare pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Per muridi e altri animali infestanti, le AUSL svolgono programmi di studio e informazione, mentre i Comuni attuano piani di controllo finalizzati a eliminare le nicchie ecologiche delle popolazioni infestanti, limitando l’uso di biocidi e tutelando gli animali non bersaglio.

La Regione promuove anche corsi di formazione o aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli infestanti per il personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.

Sono inoltre favoriti adeguamenti ambientali da parte dei privati, come reti sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione, buona tenuta del sistema fognario, canalizzazioni stagne per cavi e pulizia di intercapedini, giardini e terrazze.

Informazione, educazione e formazione

La Giunta regionale definisce modalità, tempi e finanziamenti per programmi di informazione ed educazione volti a diffondere il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere fisico ed etologico.

La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, promuove anche corsi di formazione o aggiornamento sul benessere animale per:

  • medici veterinari;
  • personale di vigilanza;
  • associazioni di volontariato.

Sanzioni e destinazione dei proventi

La violazione delle disposizioni su doveri del detentore, vendita, esposizioni e spettacoli, tutela di volatili e pesci ornamentali, così come integrate dalle indicazioni tecniche regionali, è punita con sanzione amministrativa da 150 a 450 euro.

La violazione degli obblighi relativi alle attività di commercio e allevamento, in particolare SCIA e registro di carico/scarico, è punita con sanzione amministrativa da 250 a 750 euro.

Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni deve essere destinato alla diffusione, applicazione e realizzazione delle finalità della legge. La Giunta presenta annualmente alla Commissione assembleare una relazione su sanzioni irrogate, violazioni accertate, proventi riscossi e attività finanziate o realizzate con tali risorse.

Disposizioni transitorie

Le attività già in essere alla data di entrata in vigore della legge, tra quelle disciplinate per commercio, allevamento, addestramento e custodia, dovevano adeguarsi entro un anno. I responsabili delle strutture interessate dovevano inoltre:

  • presentare domanda di autorizzazione al Comune entro 90 giorni dall’entrata in vigore;
  • partecipare ai corsi di formazione previsti dall’articolo 5 entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Parti abrogate

Risultano abrogate la disciplina sulla tutela della fauna e sui centri di custodia e recupero, nonché un comma dell’articolo relativo al controllo dei colombi liberi urbani e un comma dell’articolo sui doveri del detentore.

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