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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2005

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna disciplina formazione, programmazione, gestione, vigilanza e finanziamento del sistema regionale delle aree protette e dei siti Natura 2000, definendo tipologie, strumenti pianificatori, controlli, sanzioni e regole transitorie. In gran parte sostituisce il precedente impianto normativo del 1988 e aggiorna la governance delle aree protette regionali.

Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000

Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000

La legge detta i principi e le norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna. L’impianto mira a integrare tutela della biodiversità, pianificazione territoriale, sviluppo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali.

Finalità generali e ambito di applicazione

Il provvedimento si colloca nel quadro delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile e per la tutela delle risorse naturali, in coerenza con la normativa europea, statale e con la legge quadro sulle aree protette. Le finalità principali sono:

  • conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare ecosistemi, habitat e paesaggi naturali e seminaturali;
  • promuovere la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici;
  • valorizzare identità storico-culturali, produzioni tipiche e partecipazione delle popolazioni locali;
  • integrare aree protette e siti Natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione;
  • contribuire al sistema nazionale delle aree protette e alle reti ecologiche regionale, nazionale ed europea.

Definizioni e struttura del sistema regionale

Il sistema regionale comprende territori che richiedono pianificazione e gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio. La legge definisce inoltre:

  • aree naturali protette, soggette alla disciplina speciale statale e regionale;
  • siti della Rete Natura 2000, disciplinati dalla normativa europea, dal DPR n. 357/1997 e dalla legge regionale n. 7/2004;
  • biodiversità, intesa come varietà della vita a tutti i livelli;
  • aree di collegamento ecologico, esterne alle aree protette e ai siti Natura 2000, funzionali agli scambi biologici;
  • rete ecologica regionale, composta dalle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico interconnesse da tali aree.

Tipologie di aree protette e siti Natura 2000

Le aree protette regionali si articolano in:

  • parchi regionali;
  • parchi interregionali;
  • riserve naturali;
  • paesaggi naturali e seminaturali protetti;
  • aree di riequilibrio ecologico.

Le aree già istituite prima della legge conservano la tipologia prevista dall’atto istitutivo. La Rete Natura 2000 è costituita da ZPS e siti di importanza comunitaria; obiettivi e gestione rinviano alla legge regionale n. 7/2004.

Programmazione regionale e monitoraggio

La programmazione avviene tramite un Programma regionale, approvato di norma ogni tre anni dal Consiglio regionale. Il Programma definisce priorità, quadro finanziario, rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale, individuazione di nuovi siti e aree da destinare a parchi, riserve, paesaggi protetti, aree di riequilibrio e aree di collegamento ecologico, oltre a eventuali modifiche territoriali.

Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma con rapporti periodici, contenenti stato di conservazione, obiettivi, azioni prioritarie e fabbisogni finanziari. La Regione definisce criteri, indirizzi e linee guida per il monitoraggio; gli Enti di gestione devono fornire i dati necessari.

Coordinamento regionale, promozione e biodiversità

La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sugli Enti di gestione mediante direttive sulle modalità gestionali e sugli strumenti di pianificazione, programmazione e attuazione. Il Programma regionale individua anche le priorità di finanziamento dei diversi settori a favore dei territori protetti.

La tutela della biodiversità è obiettivo primario. Regione, Province ed Enti di gestione adottano misure per fauna e flora autoctone, promuovono ricerca, studio e monitoraggio e, nelle aree protette e nei siti Natura 2000, vietano l’introduzione di specie alloctone.

Aree di collegamento ecologico

La Regione emana direttive per l’individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione delle aree di collegamento ecologico. Le Province le individuano nell’ambito della pianificazione paesistica; quelle che interessano più Province sono definite d’intesa tra le amministrazioni territorialmente interessate. La disciplina di tutela è demandata agli strumenti urbanistici e ai piani faunistici provinciali, con coordinamento interprovinciale per gli ambiti sovracomunali.

Parchi regionali: istituzione e pianificazione

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che definisce finalità, perimetrazione provvisoria, norme di salvaguardia, obiettivi gestionali e misure di incentivazione. Per la predisposizione del progetto di legge la Giunta convoca una conferenza con enti territoriali e portatori d’interesse; nei territori a forte presenza agricola è prevista una specifica conferenza con le organizzazioni agricole.

Il Piano territoriale del Parco è lo strumento generale di governo del territorio, dell’ambiente e degli habitat. Deve essere coerente con la legge istitutiva, con il PTPR e con il Programma regionale; costituisce stralcio del PTCP. Il Piano è composto da quadro conoscitivo, relazione illustrativa, elaborati grafici, norme di attuazione e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, comprensiva della relazione d’incidenza per i siti Natura 2000.

Zonizzazione e contenuti del Piano del Parco

Il Piano articola il territorio in:

  • zona A: protezione integrale, accesso consentito solo per scopi scientifici e didattici autorizzati;
  • zona B: protezione generale, con divieto di nuove opere edilizie e di trasformazioni non finalizzate alla tutela;
  • zona C: protezione ambientale, con attività agricole e compatibili e nuove costruzioni funzionali ad attività agrituristiche e agro-forestali;
  • zona D: territorio urbano e urbanizzabile del Parco;
  • area contigua: fascia di transizione e connessione.

Il Piano definisce anche perimetro definitivo, interventi conservativi e di riqualificazione, servizi e infrastrutture, eventuali progetti particolareggiati, modalità di uso sociale e ricreativo, attività produttive compatibili, indirizzi e prescrizioni, nonché beni da acquisire in proprietà pubblica. In tutte le zone del Parco e nell’area contigua è vietato lo smaltimento e recupero dei rifiuti; nelle zone A, B, C e D è vietata l’apertura di miniere e l’attività estrattiva, salvo limitate eccezioni previste dal Piano nelle aree contigue per il ripristino ambientale.

Elaborazione, approvazione ed efficacia del Piano del Parco

L’Ente di gestione elabora il documento preliminare e la VAS/VALSAT; segue Conferenza di pianificazione con Regione, enti territoriali e soggetti rappresentativi. La Provincia adotta il Piano, lo deposita per 60 giorni e acquisisce osservazioni; la Regione può formulare riserve entro 120 giorni. L’intesa regionale è espressa sul piano controdedotto entro 90 giorni, salvo formazione tacita dell’intesa.

Per i parchi interprovinciali il Piano è adottato d’intesa tra le Province. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR.

Regolamento del Parco e salvaguardie

Il Regolamento del Parco disciplina attività consentite e modalità attuative nel Parco e nel pre-Parco, anche con regolamenti settoriali o territoriali. È elaborato contestualmente al Piano e deve essere approvato, di regola, entro sei mesi dall’approvazione del Piano; acquista efficacia con la pubblicazione sul BUR.

Dalla data di adozione del Piano e fino alla sua approvazione si applicano le misure di salvaguardia della legge urbanistica regionale. Le previsioni del Piano sono vincolanti per i Comuni, che devono adeguare i propri strumenti entro dodici mesi. Il Piano e il Regolamento possono prevedere agevolazioni e incentivi per residenti e proprietari.

Attività agricole nei parchi e accordi agro-ambientali

Le attività agricole sostenibili nei parchi sono considerate attività economiche locali da valorizzare. La gestione dei rapporti con le organizzazioni agricole si ispira alla concertazione.

La legge prevede accordi agro-ambientali nei parchi con forte presenza di proprietà private agricole o in caso di ampliamenti finalizzati a includere aree agricole. Tali accordi, coerenti con PTCP, programmazione regionale agricola e finalità del Parco, possono disciplinare:

  • preservazione attiva dell’agricoltura;
  • individuazione degli ambiti per nuove costruzioni e riuso del patrimonio edilizio;
  • promozione delle produzioni locali;
  • pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali;
  • mantenimento di assetti e infrastrutture storiche del territorio rurale;
  • pratiche tradizionali e produzioni tipiche;
  • turismo rurale e naturalistico.

L’accordo può essere recepito nel documento preliminare del Piano o di sue varianti; la Giunta regionale approva linee guida per assicurarne la coerenza con la programmazione regionale.

Fauna selvatica, controllo e attività venatoria

Nei parchi è vietata la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica, salvo gli interventi di controllo consentiti. È vietata l’attività venatoria nel Parco; l’attività ittica è ammessa secondo il Regolamento.

Nelle aree contigue il prelievo venatorio è consentito in forma di caccia programmata, con accesso prioritario ai residenti nei Comuni del Parco e dell’area contigua. La disciplina viene definita da un regolamento di settore almeno biennale. La gestione faunistica deve essere coerente con la carta regionale delle vocazioni faunistiche e con la pianificazione provinciale.

Gli interventi di controllo faunistico sono ammessi per esigenze di funzionalità ecologica, prioritariamente con metodi ecologici e, in subordine, con piani di contenimento; per la fauna omeoterma è richiesto il parere ISPRA.

Strumenti di controllo: parere di conformità e nulla-osta

I piani, i regolamenti e i programmi di intervento nei territori dei parchi e delle aree contigue, salvo la zona D, devono essere sottoposti al parere di conformità dell’Ente di gestione prima dell’approvazione. Il parere si intende reso dopo 60 giorni. Per gli interventi incidenti sul territorio del Parco o dell’area contigua è inoltre previsto il nulla-osta dell’Ente di gestione, che si intende rilasciato dopo 60 giorni; il termine può essere prorogato una sola volta di 30 giorni.

La Giunta regionale definisce con direttive le modalità procedurali. Se gli interventi sono soggetti a VIA o valutazione di incidenza, il parere e il nulla-osta si acquisiscono nell’ambito di tali procedimenti.

Parchi interregionali

I parchi interregionali sono istituiti con legge regionale che ratifica le intese con le altre Regioni interessate. La legge può prevedere enti di diritto pubblico per garantire coordinamento e gestione unitaria, disciplinandone funzioni, organi, patrimonio, contabilità e personale.

Riserve naturali regionali: istituzione, gestione e tutela

Le riserve naturali regionali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale, sulla base del Programma regionale e previa conferenza con enti territoriali, organizzazioni agricole e associazioni ambientaliste. La delibera definisce perimetrazione, finalità, norme di attuazione e tutela, obiettivi gestionali e misure di incentivazione.

La proposta è pubblicata sul BUR e depositata per 60 giorni; chiunque può presentare osservazioni entro 60 giorni. La delibera di istituzione è pubblicata sul BUR. I suoi contenuti possono valere come prescrizioni urbanistiche.

Le riserve possono essere generali o speciali; l’atto istitutivo e il regolamento possono prevedere aree di conservazione integrale con accesso vietato al pubblico. Sono vietate miniere, attività estrattive e smaltimento/recupero rifiuti. È vietata la caccia; sono possibili interventi di controllo faunistico con parere favorevole dell’INFS/ISPRA, secondo piani predisposti dall’Ente di gestione.

Gestione delle riserve naturali

La delibera istitutiva attribuisce la gestione all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità competente. Il soggetto gestore realizza opere e interventi di conservazione, effettua studi e ricerche, promuove educazione ambientale, svolge vigilanza amministrativa, sorveglianza, rilascia il nulla-osta e svolge le ulteriori funzioni previste dall’atto istitutivo.

Il Regolamento della Riserva è lo strumento gestionale e regolamentare: disciplina attività consentite, accesso del pubblico, criteri di indennizzo, acquisizioni pubbliche e interventi necessari alla conservazione e al ripristino ambientale. Può prevedere agevolazioni e incentivi per proprietari e operatori. Il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul BUR.

Paesaggi naturali e seminaturali protetti

L’istituzione spetta agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni interessati, in coerenza con la legge e con il Programma regionale. Per i casi non già compresi nel Programma vigente, la Giunta regionale valuta la proposta e autorizza l’istituzione, verificando coerenza programmatoria e sostenibilità finanziaria.

La gestione può essere attribuita ai Comuni o a loro forme associative. La pianificazione avviene tramite strumenti provinciali e comunali, tenendo conto del Programma regionale e dell’atto istitutivo; l’adeguamento comunale deve avvenire entro un anno. I soggetti gestori devono assicurare tutela delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili, conservazione del paesaggio rurale tradizionale, monitoraggio delle risorse e promozione della fruizione turistica compatibile.

Il Programma triennale di tutela e valorizzazione del Paesaggio protetto fa parte del Programma triennale della Macroarea; se la gestione è attribuita a soggetti diversi, questi presentano una proposta di programma. Sono possibili programmi unici per più paesaggi tramite accordi di programma.

Aree di riequilibrio ecologico

Le aree di riequilibrio ecologico sono istituite dalla Giunta regionale, previa verifica di coerenza con pianificazione e programmazione regionale. La proposta deve indicare finalità, perimetrazione in scala 1:10.000, obiettivi gestionali e misure di incentivazione.

Possono proporne l’istituzione Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna, previa consultazione di associazioni ambientaliste e agricole e dei proprietari interessati. La gestione è attribuita ai Comuni o alle Unioni; la pianificazione avviene tramite strumenti territoriali e paesistici provinciali e comunali.

I gestori devono assicurare prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo di specie autoctone e alloctone, sostenibilità delle attività ammissibili e monitoraggio della qualità ambientale. Devono inoltre comunicare alla Regione stato di gestione e fabbisogni finanziari.

Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale

Più Comuni o Unioni, se interessati da aree di riequilibrio ecologico o siti Natura 2000 vicini e omogenei, possono stipulare convenzioni con intesa regionale per la gestione e conservazione congiunta. L’intesa definisce durata, finalità e impegni reciproci. La Regione può contribuire alle spese, anche di investimento. Tali ambiti entrano nella rete regionale e possono assumere una specifica denominazione territoriale.

Sorveglianza, OGM, poteri sostitutivi e semplificazione

La sorveglianza è svolta prioritariamente dai guardiaparco, con funzioni di polizia amministrativa locale. Nelle aree protette concorrono anche polizia locale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, Corpo forestale dello Stato e guardie ecologiche volontarie; nei siti Natura 2000 operano inoltre le strutture di polizia locale e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti.

Nelle aree protette sono vietati sperimentazione, coltivazione e uso di OGM. In caso di persistente inattività degli enti gestori, la Regione esercita poteri sostitutivi. La Regione emana direttive per semplificare i procedimenti di parere di conformità, nulla-osta e valutazione di incidenza.

Indennizzi, contributi e sanzioni

Se il Piano o il regolamento comportano riduzione di reddito per proprietari o conduttori, spetta un indennizzo secondo criteri dei regolamenti di Parco o Riserva, purché il danno sia documentato e non dipenda da vincoli preesistenti. È inoltre dovuto un contributo per i danni della fauna selvatica a produzioni agricole, pascoli e allevamenti; nei casi di area contigua, gli oneri possono gravare sul soggetto gestore venatorio.

Le sanzioni amministrative per violazioni di piani, regolamenti, misure di conservazione e strumenti di tutela vanno da 25 a 20.000 euro a seconda della fattispecie, con possibile riduzione in caso di particolare tenuità. È possibile ordinare il ripristino dei luoghi e la restituzione di quanto asportato; i proventi spettano all’Ente di gestione.

Sono previste inoltre sanzioni specifiche per flora protetta e polizia forestale su tutto il territorio regionale.

Finanziamento del sistema regionale

Le risorse regionali sono destinate a:

  • promozione del sistema regionale;
  • gestione delle aree protette e dei siti Natura 2000;
  • investimenti per conservazione e valorizzazione.

La Regione può inoltre concedere contributi per interventi sui siti UNESCO, compresi programmi MAB e siti Patrimonio dell’Umanità, anche per nuove candidature.

Disposizioni transitorie, adeguamenti e soppressione di un parco

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta elabora le linee guida del primo Programma regionale; entro i successivi sei mesi Province ed Enti di gestione trasmettono i rapporti; il primo Programma è presentato al Consiglio entro ulteriori sei mesi.

Le aree protette già istituite mantengono la classificazione originaria e gli obiettivi gestionali sono specificati con il primo Programma regionale. I piani e regolamenti vigenti restano efficaci fino a scadenza. Le riserve naturali esistenti devono essere adeguate entro un anno con intese tra Regione, Province e Comuni.

È prevista la soppressione del Parco regionale dell’Alto Appennino Reggiano “Parco del Gigante” a seguito dell’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, con liquidazione del consorzio entro dodici mesi, salvo proroga.

Abrogazioni e aggiornamenti normativi

La legge abroga o disapplica varie disposizioni delle precedenti leggi regionali in materia di parchi, riserve, agriturismo e tutela ambientale, sostituendo il precedente assetto normativo del 1988 e coordinandolo con la pianificazione regionale più recente. Viene inoltre modificata la disciplina del programma ambientale regionale e un riferimento normativo in materia di agriturismo.

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