Cassazione Civile, Ordinanza n. 36079/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2013 emesso nei confronti del socio unico di una società a responsabilità limitata, a seguito di un accertamento con rettifica del reddito effettuato nei confronti della società. L'atto rivolto alla società era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente ha impugnato l'accertamento a lui notificato sostenendo che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili non sarebbe applicabile nel caso concreto, perché i maggiori importi recuperati dall'Ufficio derivavano da un maggior reddito ricostruito sui dati di bilancio e non da proventi extra-contabili idonei a trasformarsi in flussi monetari disponibili per il socio; ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla questione della insussistenza di utili extrabilancio e ha invocato violazione degli artt. 47 TUIR, 2697 c.c. e 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza di omessa pronuncia, perché la questione era comunque stata affrontata dal giudice di appello. Ha poi reputato inammissibili le censure di violazione di legge perché formulate in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, con onere per il contribuente di fornire prova contraria. Ha anche richiamato il principio per cui l'accertamento notificato al socio può essere motivato per relationem all'accertamento definitivo della società. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure sono state formalmente proposte per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 47 TUIR
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'inapplicabilità della presunzione di utili distribuiti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, operando la presunzione di distribuzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte lo considera inammissibilmente invocato perché la questione era stata trattata in appello.
art. 2261 c.c.
Richiamato per giustificare la motivazione per relationem dell'accertamento emesso nei confronti del socio, in ragione del diritto dei soci di consultare la documentazione sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la ristrettezza dell'assetto societario consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il fatto noto non è costituito dall'accertamento induttivo dei maggiori redditi della società, ma dalla particolare struttura della compagine sociale, che implica reciproco controllo e solidarietà tra i soci.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul socio contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a vincerla.
- L'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può essere legittimamente motivato per relationem all'accertamento definitivo effettuato nei confronti della società, senza che sia necessaria la partecipazione del socio al procedimento accertativo societario.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione sia stata comunque affrontata dal giudice di merito e il motivo difetti di specificità.
- In sede di legittimità, la critica a un orientamento giurisprudenziale consolidato è inammissibile se non sorretta da argomentazioni idonee a prospettarne una rimeditazione.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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