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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro applicabile a una scrittura privata del 12 luglio 1999, con cui B.G., titolare esclusivo di alcuni brevetti, aveva concesso ad A. Italia s.r.l. il diritto di sfruttarli economicamente dietro pagamento di corrispettivi annuali. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile la registrazione in misura fissa, qualificando il contratto come relativo a prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 10 della tariffa, parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale qualificazione, sostenendo che l'atto avesse ad oggetto non una prestazione lavorativa, ma la concessione del godimento economico di diritti patrimoniali sui brevetti, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa, parte prima, del medesimo decreto. È stata inoltre dedotta l'omessa o insufficiente motivazione sul contenuto e sugli effetti del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la qualificazione del contratto sulla base delle categorie proprie dell'imposizione sui redditi. Ha stabilito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, che considera la natura e gli effetti giuridici dell'atto e non la qualificazione reddituale del corrispettivo. Il contratto non prevedeva l'esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo, ma il trasferimento temporaneo del godimento economico dei brevetti, senza trasferimento della titolarità, in cambio di royalties. L'atto rientra quindi tra gli atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, soggetti all'imposta di registro proporzionale del 3%, in assenza di assoggettamento a IVA. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario di B.G. e A. Italia s.r.l. Queste ultime sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 9, tariffa, parte prima

    atti diversi da quelli indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

    La disposizione si applica, con imposta di registro proporzionale del 3%, agli atti onerosi con contenuto patrimoniale non riconducibili a una diversa specifica previsione e non soggetti a IVA. La concessione del godimento economico di brevetti dietro corrispettivo rientra in questa categoria.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 10, tariffa, parte seconda

    contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo

    La registrazione in misura fissa, generalmente in caso d'uso, riguarda i contratti aventi effettivamente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo; non è applicabile a un contratto che trasferisce il godimento economico di diritti brevettuali.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    interpretazione degli atti in base alla loro intrinseca natura e agli effetti giuridici

    Il regime dell'imposta di registro deve essere determinato considerando la natura e gli effetti giuridici dell'atto, non la qualificazione fiscale del reddito prodotto dal contratto.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 43, lett. h), e 51

    Per i contratti onerosi di contenuto patrimoniale, la base imponibile è collegata ai corrispettivi pattuiti per la durata del contratto, non all'ammontare del reddito effettivamente percepito.

  • T.U.I.R., artt. 53, comma 2, lett. b), e 67, comma 1, lett. g)

    redditi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, brevetti

    Le norme classificano i proventi derivanti dallo sfruttamento dei brevetti ai fini dell'imposizione sui redditi, ma tale classificazione non determina automaticamente il regime dell'imposta di registro.

  • Codice civile, artt. 2222 e 2589

    L'art. 2222 riguarda il contratto d'opera, mentre l'art. 2589 riconosce la possibilità di disporre dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione. Nel caso concreto prevale la natura patrimoniale della concessione di sfruttamento economico, non una prestazione personale di lavoro.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 384

    L'art. 360 ha consentito il ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; l'art. 384 ha permesso alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro occorre qualificare l'atto in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti, non in base alla classificazione del reddito prevista per le imposte dirette.
  • Un contratto di licenza brevettuale, con cui il titolare conserva la proprietà del brevetto ma concede a terzi il suo sfruttamento economico dietro royalties, costituisce normalmente un atto oneroso a contenuto patrimoniale.
  • La concessione d'uso o di sfruttamento di un diritto immateriale non diventa automaticamente una prestazione di lavoro autonomo solo perché il concedente è l'autore o l'inventore del bene immateriale.
  • In assenza di una diversa previsione e qualora l'operazione non sia soggetta a IVA, gli atti di questo tipo possono ricadere nella previsione residuale dell'art. 9 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
  • La qualificazione reddituale delle royalties può rilevare per l'imposizione diretta, ma non determina necessariamente il trattamento applicabile all'imposta di registro.

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