Cassazione Penale, Sentenza n. 36486/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale monocratico che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per il reato contestato e prospettando un vizio nella previsione edittale della pena, aveva disposto la restituzione del fascicolo al Pubblico Ministero per valutazioni di competenza. Il Procuratore sosteneva l'abnormità funzionale del provvedimento perché tale restituzione determina una regressione o una stasi processuale insuperabile: il P.M. non può reiterare il decreto di citazione diretta né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, sicché il provvedimento blocca il processo e impone al P.M. di compiere atti non conformi alla legge processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'operato del giudice monocratico come abnorme sul piano funzionale in quanto ha determinato uno stallo processuale non rimediabile (impossibilità di reiterare la citazione diretta o di chiedere il rinvio a giudizio). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice monocratico del Tribunale di Teramo per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 n. 4
Norma sostanziale relativa al reato contestato; la Corte osserva che per il reato in questione la citazione diretta a giudizio era corretta, per cui la decisione del giudice di rinviare gli atti al P.M. era infondata.
art. 550 c.p.p.
Richiamato nel procedimento relativamente alla valutazione della previsione edittale della pena; la Corte censura la valutazione errata del giudice che ha ritenuto necessario l'intervento dell'udienza preliminare in funzione del presunto limite di pena, determinando così l'abnormità dell'atto.
art. 33-sexies c.p.p.
Norma menzionata nella discussione circa i provvedimenti correttivi che potrebbero spettare al giudice dell'udienza preliminare in caso di attività difforme del P.M.; evocata per argomentare le conseguenze pratiche della restituzione degli atti, ma la Corte ha ritenuto comunque l'atto abnorme in ragione della stasi processuale prodotta.
Massime di principio
- Un provvedimento del giudice che disponendo la restituzione degli atti al P.M. dopo una citazione diretta a giudizio crea l'impossibilità di ripetere la stessa forma di esercizio dell'azione penale può essere qualificato come abnorme sul piano funzionale e annullato dalla Cassazione.
- Quando la restituzione del fascicolo impedisce al P.M. di ripristinare il punto processuale (es. non può reiterare la citazione diretta né correttamente chiedere il rinvio a giudizio), si configura una regressione o stasi processuale insuperabile che giustifica l'intervento in sede di legittimità.
- È necessario distinguere l'abnormità 'strutturale' (mancanza di potere in astratto o in concreto del giudice) dall'abnormità 'funzionale' (crisi di funzionamento del processo come stasi o regressione); quest'ultima può sussistere anche se il giudice ha formalmente competenza, ma il suo provvedimento rende impossibile il normale svolgimento del procedimento.
- Prima di disporre la restituzione degli atti in presenza di una citazione diretta a giudizio il giudice deve verificare le concrete possibilità di prosecuzione del procedimento da parte del P.M.; decisioni che generano un blocco processuale sono a rischio di annullamento.
- In ipotesi simili il ricorso per cassazione può essere lo strumento idoneo per ottenere il dissenso e la rimozione dell'atto abnorme quando il vizio comporti una stasi non sanabile in sede di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36461/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36463/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36466/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36467/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36468/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36469/2024 del 01/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →