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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25911/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione revocatoria proposta dalla banca (Credito Bergamasco/Banco BPM) contro la donazione tra Bornati e la moglie Baronchelli, ritenuta idonea a pregiudicare l'azione dei creditori. I ricorrenti (Bornati e Baronchelli) proponevano poi domande riconvenzionali di restituzione e risarcimento basate sulla presunta nullità della fideiussione (per adesione allo schema ABI) e su plurime illegittimità contrattuali bancarie; in Cassazione i ricorrenti lamentavano omissione di valutazione della CTU che avrebbe dimostrato nullità parziale o totale del rapporto di credito e chiedevano il riconoscimento della nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello senza specifica censura della ratio decidendi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la nullità negoziale, pur rilevabile d'ufficio, non può essere accertata senza che negli atti processuali siano presenti tutti gli elementi di fatto che ne consentano l'accertamento; secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 41994/2021) le fideiussioni costruite recependo clausole dello schema ABI sono da considerare, di regola, parzialmente nulle solo per le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova contraria che giustifichi la nullità dell'intero contratto. Inoltre la Corte ha confermato che il Bornati non aveva titolo a chiedere la ripetizione (non essendo provato un pagamento in proprio) né il risarcimento per un danno diverso da quello della debitrice principale. Spese compensate. Viene dato atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma che disciplina l'azione revocatoria: la banca l'ha invocata per chiedere l'inefficacia della donazione; la Corte ha ritenuto provati i presupposti dell'azione revocatoria a favore del creditore.

  • artt. 1936 ss. c.c. (fideiussione)

    Riferimento normativo sul contratto di fideiussione richiamato dai ricorrenti per contestarne la validità; la Corte ha osservato che le questioni di nullità vanno valutate alla luce degli elementi processuali prodotti.

  • art. 1419 c.c.

    Prevista la nullità del contratto: la Corte richiama la possibilità di nullità parziale ex art.1419 e, conformemente alle Sezioni Unite, ritiene che la nullità per intese anticoncorrenziali possa essere parziale (solo per le clausole riprodotte) salvo prova di incidenza sull'intero contratto.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di nullità contrattuale; la Corte non ha ritenuto che dagli atti emergessero elementi tali da estendere la nullità all'intero rapporto.

  • legge 287/1990 art. 2, comma 2, lett. a)

    Norma antitrust richiamata per sostenere l'illegittimità dello schema ABI: la Corte ha applicato il principio secondo cui le intese dichiarate illegittime possono determinare una nullità parziale delle clausole riprodotte.

  • art. 101 TFUE

    Richiesto in connessione con le regole sulla concorrenza: la Corte ha richiamato il principio che intese anticoncorrenziali comportano nullità delle clausole che le riproducono.

  • art. 2033 c.c.

    Norma sulla ripetizione dell'indebito evocata nelle domande riconvenzionali; la Corte ha confermato che può agire solo chi ha effettivamente pagato (solvens), non chi non ha effettuato versamenti in proprio.

  • art. 119 TUB

    Richiamato dai convenuti tra le contestazioni relative a comunicazioni periodiche e trasparenza bancaria; la Corte non ha ritenuto tali censure decisive alla luce dell'assenza di prova di pagamento da parte del garante.

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 41994 del 30/12/2021

    Fondamentale per la decisione: stabilisce che le fideiussioni 'a valle' di intese parzialmente nulle sono, di regola, parzialmente nulle con riferimento alle sole clausole che riproducono lo schema illecito, salvo che dal contratto o dagli atti emerga diversamente.

  • Cass. civ., Sez. Un., n. 26242 del 2014

    Richiamata in tema di rilievo d'ufficio della nullità negoziale: conferma l'esigenza che gli elementi della nullità siano già presenti negli atti per poter essere rilevati d'ufficio in sede di legittimità.

  • Cass. civ., Sez. 2, n. 20438 del 29/07/2019

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la nullità non può essere accertata in Cassazione sulla base di mere eccezioni prive di elementi probatori già agli atti.

  • Cass. civ., Sez. 3, n. 4175 del 19/02/2020

    Richiamata per lo stesso principio di esigenza probatoria e di completezza degli elementi per accertare la nullità in sede di legittimità.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza del presupposto per un eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La nullità negoziale rilevabile d'ufficio può essere accertata in Cassazione solo se tutti gli elementi fattuali e probatori che ne consentono la valutazione sono già presenti nel fascicolo processuale.
  • Le fideiussioni costruite recependo clausole di schemi predisposti (p.es. ABI) sono, in linea con le Sezioni Unite (n. 41994/2021), di regola da considerare parzialmente nulle limitatamente alle clausole che riproducono l'intesa vietata; l'annullamento dell'intero contratto richiede prova che le clausole nulle incidano sull'intero equilibrio contrattuale o che le parti avessero voluto il contratto solo nella forma contenente quelle clausole.
  • Chi chiede la restituzione per indebito (art.2033 c.c.) deve essere il reale solvens: la mera posizione di garante non legittima a ripetere somme non effettivamente versate dalla persona fisica garante.
  • Eccezioni o censure formulate tardivamente (ad es. solo in comparsa conclusionale) rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di gravame se non adeguatamente sviluppate e collegate alla ratio decidendi impugnata.
  • Una CTU è elemento importante ma, se da sola non produce tutti gli elementi richiesti per accertare la nullità o l'illegittimità, non basta per riformare la decisione; le parti devono specificamente collegarla alle censure sostanziali.
  • In azioni revocatorie la banca deve dimostrare l'esistenza del credito e la tempestività/pertinenza dell'atto impugnato rispetto alla conoscenza del creditore; le contestazioni di illiceità di clausole contrattuali rilevano solo se adeguatamente provate e discusse nel processo.

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