Cassazione Penale, Ordinanza n. 37311/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi autonomamente proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 gennaio 2025. I ricorrenti contestavano il giudizio di responsabilità penale, sostenendo la non configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e l'applicabilità, nel caso concreto, della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. Uno dei due ricorrenti, inoltre, deduceva anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e logicamente coerente; il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che le doglianze non erano consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato nei gradi precedenti. Quanto al motivo sulle attenuanti generiche, ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma invocata dai ricorrenti per contestare la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte rileva che la censura era già stata vagliata e correttamente disattesa nel merito
art. 393-bis c.p.
norma invocata per sostenere l'applicabilità della causa di non punibilità; la Corte ritiene la relativa doglianza non proponibile in cassazione perché già esaminata e respinta dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi precedenti.
- La configurabilità del reato e l'eventuale applicabilità di una causa di non punibilità, quando siano state valutate dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, non possono essere rimesse in discussione in cassazione attraverso una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di violazione di legge o di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione sufficiente e non incongrua rende il relativo apprezzamento di merito insindacabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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