Cassazione Penale, Sentenza n. 36863/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: pur non essendo stata violata la cornice edittale, la determinazione della pena violava l'art. 99, comma 4. È stato quindi annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., l'aspetto della sentenza relativo alla misura della pena e la pena è stata rideterminata in anni uno e mesi otto di reclusione. La decisione è stata adottata con procedura scritta.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva condannato Mancuso per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), denunciando l'illegittimità della misura della pena: in presenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l'aumento di pena applicato dal giudice (pare pari a sei mesi) sarebbe inferiore a quello minimo imposto dall'art. 99, comma 4, cod. pen. (non inferiore a due terzi e, nel caso concreto, non inferiore a mesi otto), fermo restando il divieto di superare il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Il fatto contestato è qualificato come evasione ai sensi dell'art. 385; su questa base è stata inflitta la pena di base che poi è stata oggetto di aumento per recidiva
art. 99, comma 4, cod. pen.
ricorrendo la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l'aumento di pena non può essere inferiore a due terzi, fermo restando che la pena non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle precedenti condanne
La Corte ha ritenuto che l'aumento applicato dal giudice di merito non rispettava il minimo previsto da questa disposizione e che la norma impone un aumento non inferiore a due terzi, salvo il limite costituito dal cumulo delle pene pregresse
art. 619 cod. proc. pen.
richiesta del Pubblico Ministero di rideterminare la pena entro i limiti legali
Il Procuratore generale si è avvalso di questa via per chiedere la correzione della misura della pena, ossia la rideterminazione nei limiti di legge
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
annullamento senza rinvio quando la correzione non implica esercizio di poteri discrezionali
La Corte ha ritenuto possibile correggere la misura della pena direttamente in questa sede perché la questione era di diritto (calcolo dell'aumento per recidiva) e non richiedeva valutazioni di merito discrezionali
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla L. 176/2020) e art. 17 d.l. 75/2023
disciplina della procedura scritta per il rito davanti alla Corte
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi della normativa emergenziale richiamata
Massime di principio
- Quando è accertata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l'aumento di pena deve rispettare il minimo previsto dall'art. 99, comma 4: non può essere inferiore a due terzi della pena applicabile, salvo il limite costituito dal cumulo delle pene pregresse
- Anche se la pena rimane dentro le cornici edittali del reato, può comunque essere illegittima se non rispetta regole particolari di calcolo (es. aumenti per recidiva); ciò può giustificare l'impugnazione per illegittimità della misura
- Il pubblico ministero può chiedere la rideterminazione della pena nei limiti di legge (art. 619 c.p.p.); la corte d'appello o la corte suprema possono, se si tratta di questione di diritto puro, correggere la misura senza rinvio (art. 620 lett. l))
- In presenza di un aumento per recidiva, controllare sempre: a) la qualificazione corretta della recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale), b) il calcolo matematico dell'aumento (percentuale o frazione prevista), c) il confronto con il cumulo delle pene pregresse per non oltrepassarne il limite
- Se la correzione richiede valutazioni discrezionali di merito o modifica sostanziale dei fatti accertati, l'annullamento senza rinvio non è percorribile e occorrerà rinviare il giudizio per nuova determinazione della pena
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