Sentenza n. 344/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Torino - Sez. Lavoro n. 1248/2024 pubbl. il 14/05/2024 emessa a definizione del giudizio RG n. 8496/2023, notificata in data 31/01/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 maggio 2024, notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione. Il TAR ha verificato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., che era stata notificata mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal Tribunale di Torino entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato quale base per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese legali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato prodotto in copia conforme, notificato all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro e di un’omessa contestata o non contestata esecuzione da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente pubblico per attività connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso commissariale ulteriore.
- L’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di eventuali profili di danno erariale.
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