Cassazione Civile, Ordinanza n. 11504/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore su istanza di un fallimento creditore. Il debitore ha proposto reclamo avverso la sentenza del tribunale, ma la Corte d'appello di Firenze lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il debitore ha sostenuto che il termine per impugnare non fosse quello breve di 30 giorni, bensì quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché la sentenza sarebbe stata solo comunicata dalla cancelleria e non notificata dal liquidatore. Con il secondo motivo ha contestato la declaratoria di tardività, deducendo che il deposito telematico del reclamo, pur seguito da esito negativo della quarta PEC, si era perfezionato tempestivamente con la successiva immediata rinnovazione del deposito lo stesso giorno. Con il terzo motivo ha censurato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il reclamo sarebbe stato comunque improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo, sostenendo che tale passaggio fosse illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Corte ha affermato che, in materia di liquidazione controllata, la comunicazione integrale della sentenza di apertura comporta l'applicazione del termine breve di 30 giorni per il reclamo, senza operatività del termine lungo ex art. 327 c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto, il deposito telematico del reclamo andato incontro a esito negativo con la quarta PEC era stato immediatamente rinnovato lo stesso giorno, sicché il gravame doveva ritenersi tempestivamente instaurato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché rivolto contro un obiter dictum sulla improcedibilità, estraneo alla ratio decidendi della sentenza di appello. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare il reclamo e provvedere anche sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso; il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili, il secondo fondato.
art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII)
il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata si propone entro 30 giorni; il termine decorre per le parti dalla notificazione telematica a cura dell'ufficio, con applicazione del termine breve e non di quello lungo ex art. 327 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
la Corte ha escluso la sua applicabilità al reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata quando la sentenza sia stata integralmente comunicata/notificata nei modi previsti dal CCII.
art. 360-bis c.p.c.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, perché la questione era già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 270 d.lgs. 14/2019 (CCII)
le disposizioni del procedimento unitario si applicano, in quanto compatibili, anche alla liquidazione controllata; i richiamati adempimenti pubblicitari hanno funzione suppletiva rispetto alla comunicazione legale della cancelleria.
art. 271 d.lgs. 14/2019 (CCII)
la soppressione del richiamo espresso agli artt. 51-55 CCII non è stata letta come esclusione del rinvio, ma come scelta resa superflua dal rinvio già operante tramite l'art. 270 CCII.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al deposito telematico; la Corte ha valorizzato il principio per cui il perfezionamento del deposito dipende dall'esito del sistema PEC, con obbligo di immediata riattivazione in caso di esito negativo.
art. 14, comma 3.1, d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, nell'ambito della censura sul deposito telematico e sugli effetti dell'esito negativo della procedura.
art. 347 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro per censurare l'affermazione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo.
art. 348 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro processuale relativo all'impugnazione.
art. 165 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione all'iscrizione a ruolo e al perfezionamento del deposito.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve di 30 giorni per impugnare, escludendo l'operatività del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
- In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna non basta da sola se il sistema successivamente restituisce esito negativo: la parte deve reagire immediatamente, rinnovando il deposito o chiedendo tempestivamente la rimessione in termini, per conservare gli effetti dell'attività processuale iniziata.
- Quando, a fronte di un esito negativo del deposito telematico, la parte ripresenti l'atto lo stesso giorno e senza apprezzabile intervallo, il deposito può considerarsi tempestivamente riagganciato alla prima attività, con esclusione della tardività.
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'affermazione meramente ipotetica o ad abundantiam della sentenza impugnata, se tale affermazione non costituisce la ratio decidendi del provvedimento.
- Nel sistema del CCII, gli adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla comunicazione legale hanno funzione integrativa e di conoscibilità verso i terzi, ma non incidono sul momento di decorrenza del termine per l'impugnazione delle parti già destinatarie della comunicazione telematica ufficiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11419/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11423/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11429/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11435/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11437/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11438/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →