Cassazione Penale, Sentenza n. 1953/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 12/08/2022 con la quale, confermando in gran parte l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 12/07/2022, era stata applicata nei confronti di Pietrocola la misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che il fatto relativo al capo C2) dovesse essere qualificato come reato di cui all'art. 323 c.p., anziché art. 353 c.p. I difensori hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente, su deposito di dichiarazione di rinuncia in data 7 dicembre 2022 motivata dalla revoca della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente (revoca intervenuta il 9 novembre 2022). La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e perdura fino alla decisione; la rinuncia sopravvenuta rende quindi il ricorso privo di interesse e inammissibile. La sentenza precisa inoltre che la rinuncia fondata su nuovi elementi di fatto non integra responsabilità tale da giustificare la condanna al pagamento delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 323 c.p.
La qualificazione giuridica del fatto contestato al capo C2) è stata ritenuta riconducibile a questo articolo (abuso d'ufficio) dal Tribunale di riesame, in luogo della precedente imputazione
art. 353 c.p.
Era la qualificazione alternativa inizialmente contenuta nell'imputazione provvisoria, che il Tribunale di riesame ha riformulato in favore della qualificazione ex art. 323 c.p.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. dalla legge n. 176/2020
Norma richiamata per la disciplina del procedimento di cassazione a trattazione scritta applicata al giudizio in esame
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla legge n. 15/2022
Richiamata in riferimento alla proroga della disciplina procedurale che ha consentito la trattazione scritta
art. 568, comma quarto, c.p.p.
Principio applicato dalla Corte: per proporre impugnazione il soggetto deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; la sopravvenuta perdita dell'interesse (es. per revoca della misura) determina l'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Norma sanzionatoria richiamata per spiegare che la rinuncia fondata su nuovi elementi di fatto non giustifica la condanna al pagamento delle ammende previste da questa disposizione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile se sopravviene la perdita dell'interesse concreto e attuale; è quindi importante valutare se permane l'utilità pratica dell'impugnazione fino alla decisione
- La revoca della misura cautelare che motivava l'impugnazione normalmente toglie la materia del contendere e può portare all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
- La rinuncia motivata da nuovi elementi di fatto emersi dopo la proposizione del ricorso è ammessa e non integra di per sé profili di colpa tali da giustificare la condanna alle ammende ex art. 616 c.p.p.
- In sede di riesame il giudice può riformulare la qualificazione giuridica del fatto (c.d. reformatio in peius o in melius limitatamente all'imputazione); tale riformulazione è sindacabile in sede di impugnazione, ma l'impugnazione resta soggetta al requisito dell'interesse concreto
- Prima di proporre ricorso è opportuno verificare l'attualità dell'interesse (per esempio l'esistenza della misura cautelare o di un altro pregiudizio attuale) e monitorare tempestivamente eventuali provvedimenti sopravvenuti che possano rendere inefficace l'impugnazione
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