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Ordinanza

Ordinanza n. 516/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola n. 258/2020, rgn. 779/2020.

Giustizia amministrativa202500721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per provare l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo all'amministrazione intimata, mediante produzione delle ricevute di consegna PEC in formato .eml. La successiva camera di consiglio è stata fissata al 17 giugno 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza nel merito.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola di cui è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un istituto bancario ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola. Il Comune intimato non si è costituito. Il ricorrente ha prodotto, quale prova della notificazione all'amministrazione del titolo di cui chiede l'esecuzione, soltanto una copia PDF della ricevuta di consegna della PEC. Il TAR ha rilevato che tale produzione non consente di verificare il contenuto del messaggio e, quindi, non fornisce adeguata prova della ricezione dell'atto notificato. La questione è stata esaminata ai fini della verifica preliminare della procedibilità della domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza presuppone la verifica dell'esistenza e della portata del titolo esecutivo; nel caso concreto il giudice ha richiesto la prova della notificazione del titolo all'amministrazione.

  • art. 44 c.p.a.

    La prova della notificazione telematica deve consentire di verificare la ricezione e il contenuto dell'atto; il TAR ha ritenuto insufficiente la sola copia PDF della ricevuta di consegna PEC.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità di una domanda di ottemperanza, il ricorrente deve provare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione intimata quando tale notificazione costituisce presupposto dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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