Cassazione Civile, Ordinanza n. 34061/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'annualità 2005, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili e indetraibili, riferiti a un contratto di sponsorizzazione del 28/07/2004 stipulato tra la contribuente e una società calcistica, assumendo l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate. La C.T.R. della Liguria aveva respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento dell'atto impositivo da parte del giudice di primo grado, valorizzando: la ritenuta certezza della data del contratto nonostante la mancanza di data certa formale; lo scambio di e-mail e i pagamenti eseguiti; l'asserita prova dell'effettività della sponsorizzazione; l'irrilevanza, per la contribuente, della qualità di evasore totale della controparte. In cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 109 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'assenza di data certa del contratto impedisse di provare l'inerenza dei costi; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, deducendo che la C.T.R. avesse risolto la questione decisiva dell'effettività delle prestazioni con una mera affermazione di non contestazione, trascurando che l'Ufficio aveva invece contestato la mancata prova delle prestazioni; 3) nullità per violazione degli artt. 36 e 7 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., lamentando che il giudice regionale avesse disatteso senza adeguata motivazione gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio e avesse, inoltre, deciso una questione diversa da quella devoluta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse omesso di considerare la reale contestazione dell'Ufficio sull'inesistenza delle prestazioni fatturate, affermando erroneamente che quei fatti non fossero contestati, con conseguente vizio motivazionale rilevante in cassazione.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 633/1972
richiamato come parametro sulla deducibilità/detraibilità dei costi e sulla loro inerenza
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa i presupposti della deduzione/detraibilità
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alla prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni
art. 360 c.p.c.
utilizzato come norma sul ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la sua inosservanza è stata dedotta come motivazione apparente
art. 7 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alla prova nel processo tributario
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'asserita decisione di una domanda diversa da quella devoluta
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nella massima sulle anomalie motivazionali denunciabili in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo la sua mancanza assoluta, l'apparenza, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito dichiara insussistente o non contestato un punto decisivo della controversia senza confrontarsi con la concreta contestazione svolta dalla parte e con il contenuto effettivo dell'atto impositivo o difensivo richiamato in giudizio.
- In tema di deducibilità/detraibilità di costi inerenti a operazioni asseritamente di sponsorizzazione, il giudice deve verificare in concreto l'effettività delle prestazioni fatturate e confrontarsi con gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio; non è sufficiente fondare la decisione su affermazioni apodittiche o su una ricostruzione inesatta del thema decidendum.
- Quando il motivo accolto riguarda un vizio motivazionale o processuale che incide sulla decisione nel suo nucleo essenziale, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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