Sentenza del 13/12/2017 n. 29854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che le indennità di trasferta corrisposte agli ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dalla sede dell'ufficio avessero natura retributiva e non costituissero un semplice rimborso spese. Di conseguenza, per gli anni 1995-1997, tali indennità avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta alla fonte nei limiti previsti dall'art. 48, comma 4, del TUIR allora vigente. L'Agenzia contestava inoltre che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 314 del 1997 e applicabile dal 1998, con imposizione limitata al 50% dell'indennità, potesse essere applicata retroattivamente agli anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario dell'UNEP. Ha stabilito che l'indennità prevista dall'art. 133 del D.P.R. n. 1229 del 1959 ha natura retributiva, pur comprendendo una quota riferibile al rimborso delle spese documentate, ed è quindi imponibile ai fini IRPEF secondo la disciplina vigente negli anni 1995-1997. La disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 314 del 1997, efficace dal 1998, non è stata ritenuta retroattiva. L'UNEP è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 12.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 4, nel testo vigente per gli anni 1995-1997
Le indennità di trasferta di natura retributiva concorrono alla formazione del reddito imponibile nei limiti previsti dalla disposizione vigente ratione temporis. La norma comprendeva anche l'indennità degli ufficiali giudiziari, con esclusione della sola quota qualificabile come rimborso spese documentato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3
Le indennità di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 133 concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.
La disciplina che limitava al 50% la quota imponibile delle indennità è stata considerata applicabile dal 1998 e non retroattivamente agli anni 1995-1997.
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133
Prevede l'indennità spettante agli ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficio. Tale indennità è stata qualificata dalla Corte come compenso retributivo e non come mero rimborso spese.
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 154 e 155
La tassa del 10% applicata sull'indennità di trasferta costituisce una tassa su singoli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario e non un acconto sull'IRPEF; pertanto non determina doppia imposizione.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3
Ha introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 1998, un trattamento fiscale più favorevole per le indennità degli ufficiali giudiziari, senza attribuirgli efficacia retroattiva.
Costituzione italiana, art. 53
La Corte ha escluso che l'assoggettamento fiscale dell'indennità, unitamente alla tassa del 10%, violi il principio di capacità contributiva o il divieto di doppia imposizione.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di un'indennità occorre determinarne la natura sostanziale: se l'importo è collegato alla prestazione lavorativa ed è parametrato all'attività svolta, può avere natura retributiva anche se denominato indennità o rimborso.
- Le somme qualificabili come rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate possono essere escluse dall'imponibile nei limiti previsti dalla legge; la parte eccedente o forfetaria può invece essere imponibile.
- Una disciplina fiscale più favorevole si applica, di regola, dal momento previsto dalla legge e non agli anni precedenti, salvo un'espressa previsione di efficacia retroattiva.
- La qualificazione di un prelievo come tassa o contributo non determina automaticamente un credito o un acconto IRPEF: occorre esaminare struttura, modalità di applicazione e finalità del prelievo.
- In materia di ritenute, il soggetto che eroga redditi imponibili deve verificare la normativa vigente nell'anno di riferimento e applicare le ritenute anche quando il percettore opera nell'ambito di un ufficio pubblico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 44 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 264 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 356 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 13 dic 2017Sentenza del 13/12/2017 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →