Sentenza del 28/02/2019 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - Iva - non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria ha rigettato l'appello di GE. S.p.A. e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non dovuta l'IVA applicata alla TARSU/TIA e confermato nel resto l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità e del precedente dibattito interpretativo sulla questione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
GE. S.p.A. ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che fosse riconosciuta la debenza integrale delle somme richieste, inclusa l'IVA applicata alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Il contribuente ha resistito sostenendo l'illegittimità dell'IVA, poiché la TARSU/TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi.
Norme richiamate
Art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista da tale disposizione ha natura tributaria. Di conseguenza, non rappresentando il corrispettivo di un servizio acquistato dal contribuente, non è assoggettabile a IVA.
IVA
L'IVA colpisce la capacità contributiva collegata al pagamento di un corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi, non il pagamento di un'imposta, anche quando quest'ultima finanzia un servizio di cui il contribuente beneficia.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016
Le Sezioni Unite hanno chiarito in via generale che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA.
Massime di principio
- Quando una somma richiesta per la gestione dei rifiuti ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo contrattuale di una prestazione, l'IVA non può essere applicata.
- Il fatto che il tributo finanzi un servizio di cui il contribuente beneficia non ne modifica la natura tributaria e non lo trasforma in un corrispettivo soggetto a IVA.
- In caso di applicazione dell'IVA su TARSU o su una tariffa rifiuti qualificata come tributo, il contribuente può contestare tale componente dell'addebito, anche se il tributo principale resta dovuto.
- La qualificazione giuridica della prestazione è decisiva: l'IVA può applicarsi solo se l'importo deriva da una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non se deriva dall'esercizio di una potestà impositiva.
- La pronuncia riguarda specificamente la natura tributaria della tariffa considerata e non implica automaticamente l'esclusione dell'IVA per ogni forma di tariffa rifiuti: occorre verificare la disciplina applicabile e la concreta natura dell'entrata.
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