Sentenza del 27/10/2016 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso intimazione - Calcolo interessi - Compensi riscossione concessionario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta, ritenendo valido l'avviso di intimazione anche senza l'indicazione dettagliata dei tassi e dei periodi di calcolo degli interessi. È stata inoltre ritenuta legittima l'applicazione dell'aggio, calcolato secondo i criteri normativi e destinato a coprire i costi dell'attività di riscossione, sia per entrate tributarie sia per entrate non tributarie.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava la legittimità di un avviso di intimazione, contestando presumibilmente la mancata indicazione dei tassi di interesse applicati, dei periodi di calcolo e degli importi richiesti a titolo di aggio o compensi di riscossione. La decisione afferma che non è necessario indicare analiticamente nell'intimazione il tasso annuo e i singoli periodi di calcolo, poiché il tasso è determinato da un provvedimento generale e le date iniziale e finale del calcolo sono ricavabili da elementi cronologici specifici. Quanto all'aggio, esso viene qualificato come compenso destinato a remunerare i costi del concessionario della riscossione, inclusi i costi fissi risultanti dal bilancio certificato, e non come autonoma imposizione patrimoniale.
Norme richiamate
Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 11177 del 29 maggio 2015
L'aggio non è imposizione patrimoniale ma è destinato a remunerare i costi fissi sostenuti dall'esattore.
L'aggio costituisce il compenso per il servizio di riscossione e non un tributo autonomo. Può comprendere sia la remunerazione delle attività concretamente svolte sia il rimborso dei costi fissi del concessionario, determinato secondo criteri percentuali riferiti alle somme riscosse e agli interessi di mora.
Provvedimento generale di determinazione del tasso annuo degli interessi
Il tasso degli interessi è considerato conoscibile perché fissato da un atto generale; pertanto, l'avviso di intimazione non deve necessariamente riportarne nuovamente il valore numerico, purché siano individuabili le date di decorrenza e di termine del calcolo.
Massime di principio
- Un atto di intimazione può essere ritenuto sufficientemente motivato anche senza l'indicazione analitica del tasso di interesse e dei singoli periodi di calcolo, se il tasso deriva da un provvedimento generale conoscibile e le date rilevanti sono determinabili.
- La mancata indicazione dettagliata degli interessi non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se il contribuente possa ricostruire il calcolo sulla base degli elementi indicati e della normativa applicabile.
- L'aggio o compenso di riscossione è normalmente qualificato come remunerazione del servizio e copertura dei costi del concessionario, non come imposizione patrimoniale autonoma.
- La legittimità dell'aggio dipende dall'applicazione dei criteri previsti dalla legge e dalla riferibilità del compenso all'attività e ai costi del servizio di riscossione.
- In una situazione analoga, è opportuno controllare le date iniziale e finale del calcolo, il tasso vigente nel periodo, la base imponibile dell'aggio e la corretta applicazione della disciplina temporale; la sola assenza di una spiegazione dettagliata nell'intimazione potrebbe non essere sufficiente per annullare l'atto.
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