Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale della Polizia municipale di Livigno che contestava al ricorrente la violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada per guida in stato di ebbrezza. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione e il Tribunale di Sondrio aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 186 cod. strada in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., contestando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non decisiva la cd. 'curva di Widmark'. Secondo il ricorrente, tale criterio scientifico avrebbe dovuto condurre a ritenere che, al momento del controllo, il tasso alcolemico fosse inferiore alla soglia di punibilità. Le amministrazioni intimate resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che il Tribunale aveva escluso l'attendibilità generale della curva di Widmark, richiamando giurisprudenza penale, perché non idonea a tenere conto delle variabili soggettive di assorbimento e smaltimento dell'alcol; ha inoltre valorizzato gli ulteriori elementi fattuali accertati dal giudice di merito, come l'alito alcolico e l'ammissione di avere bevuto un amaro, oltre al fatto che il verbale non era stato impugnato con querela di falso. La censura è stata considerata, in sostanza, un tentativo di rivalutazione del materiale probatorio e del merito, non consentito in sede di legittimità, e comunque non idonea a integrare un vizio di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
norma sanzionatoria in materia di guida in stato di ebbrezza, applicata in base agli accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere, sotto tale veste, una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non può essere utilizzato per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nella logica della decisione, quale regola sulla prova, ma senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede che, accertati i fatti dal giudice di merito, si dimostri una reale e autonoma erroneità della sussunzione giuridica; non basta contestare la ricostruzione fattuale presupposta dalla decisione.
- Una teoria tecnico-scientifica può essere utilizzata in giudizio solo se risulti, nel caso concreto, idonea a superare gli altri elementi probatori e non sia smentita dalle risultanze ritualmente acquisite; se presenta margini di variabilità soggettiva, la sua attendibilità è apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che l'atto attesta come compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, sicché tali risultanze non possono essere neutralizzate con mere contestazioni difensive indirette.
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