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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28787/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel corso di un giudizio di divorzio era stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del patrimonio dei coniugi. La prima CTU era stata dichiarata nulla dal giudice di merito, con conseguente rinnovazione dell'elaborato, per il quale al consulente era stato già liquidato un compenso. Successivamente il Tribunale ha liquidato un ulteriore compenso di euro 7.000 oltre accessori per la relazione resa dopo la rinnovazione, applicando il D.M. 30 maggio 2002. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, chiedendo di dichiarare nullo il decreto di liquidazione del 19.7.2019 e, in subordine, di rideterminare il compenso secondo i criteri di legge, senza applicare una maggiorazione per particolare complessità; ha inoltre contestato la condanna alle spese. Il Tribunale ha però qualificato diversamente la domanda, ritenendo inammissibile una pretesa di nullità della CTU, ha confermato il compenso e ha condannato l'opponente alle spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe attribuito all'opponente una domanda di nullità della CTU mai proposta; 2) violazione del D.M. 30 maggio 2002, perché, pur avendo correttamente applicato l'art. 3 anziché l'art. 4, il giudice non avrebbe ridotto alla metà il compenso determinato secondo gli scaglioni dell'art. 2, finendo per liquidare una somma superiore al massimo consentito; 3) conseguente erroneità della regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto violato l'art. 112 c.p.c. perché l'ordinanza impugnata aveva pronunciato su una domanda di nullità della CTU non effettivamente proposta nell'opposizione, confondendola con la domanda di nullità del solo decreto di liquidazione. Ha poi ritenuto fondata la censura sul compenso del CTU: l'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 imponeva, per la stima di patrimoni, l'applicazione degli scaglioni dell'art. 2 con riduzione alla metà, sicché la liquidazione di euro 7.000 oltre accessori superava il massimo liquidabile. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su una domanda diversa da quella effettivamente proposta; la pronuncia che attribuisce alla parte una domanda di nullità della CTU non formulata integra ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella statuizione impugnata.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario.

  • art. 3 D.M. 30 maggio 2002

    Per le stime di patrimoni, il compenso va determinato secondo gli scaglioni dell'art. 2 ma con riduzione alla metà.

  • art. 2 D.M. 30 maggio 2002

    Contiene gli scaglioni base di determinazione del compenso, da applicare poi, nel caso previsto dall'art. 3, con riduzione della metà.

  • art. 4 D.M. 30 maggio 2002

    È stato ritenuto non pertinente rispetto alla prestazione valutativa oggetto della controversia.

  • art. 52 D.M. 30 maggio 2002

    Disciplina la possibile maggiorazione per particolare complessità, non riconosciuta nel caso di specie.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza; la censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, il giudice deve attenersi al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti, senza attribuire alla parte domande diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte.
  • Quando una norma tariffaria prevede, per una determinata attività peritale, la riduzione alla metà del compenso calcolato sugli scaglioni base, il giudice di merito deve applicare espressamente tale riduzione; una liquidazione superiore al massimo risultante dal calcolo legale è illegittima.
  • La determinazione del compenso del consulente deve seguire in modo rigoroso la disciplina tariffaria pertinente alla specifica prestazione resa; l'applicazione di un articolo non pertinente o l'omessa applicazione del correttivo normativamente imposto integra violazione di legge.
  • La censura sulle spese processuali resta assorbita quando la cassazione deriva dall'accoglimento dei motivi che investono il decisum principale e la regolazione delle spese dipende dal nuovo esito del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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