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Direttiva 2026/805

Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026L0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in modo sostanziale le direttive quadro sulle acque, sulle acque sotterranee e sugli standard di qualità ambientale per rispondere a nuove evidenze scientifiche e rafforzare l’obiettivo di “inquinamento zero”. Introduce nuovi o più severi standard per PFAS, bisfenolo A, prodotti farmaceutici, pesticidi e altri inquinanti emergenti, oltre a regole più dettagliate su monitoraggio, elenco di controllo, trasparenza dei dati e cooperazione tra Stati membri. Vengono inoltre codificate alcune precisazioni giurisprudenziali sul deterioramento dello stato dei corpi idrici e ampliati i rimedi giurisdizionali per il pubblico interessato. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2027.

Aggiornamento del quadro UE sulle acque per rafforzare il contrasto all’inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee, introdurre nuovi standard per PFAS, bisfenoli e altri inquinanti emergenti, e potenziare monitoraggio, trasparenza e cooperazione transfrontaliera.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alla protezione delle acque superficiali interne, di transizione e costiere, nonché delle acque sotterranee, nell’ambito dei bacini idrografici e dei distretti idrografici, anche internazionali. Incide sulle autorità competenti nazionali per la classificazione dello stato dei corpi idrici, la fissazione di valori soglia, il monitoraggio, la comunicazione dei dati, i piani di gestione dei bacini idrografici e le misure di controllo delle emissioni; coinvolge inoltre Commissione, ECHA e AEA. La direttiva interessa in particolare sostanze prioritarie, sostanze pericolose prioritarie, inquinanti specifici dei bacini idrografici, sostanze attive nei pesticidi, prodotti farmaceutici, PFAS, bisfenoli, microplastiche e indicatori di resistenza antimicrobica. Restano centrali gli ambiti legati all’uso dell’acqua potabile, alle emissioni industriali e alle normative settoriali su medicinali, pesticidi, biocidi, fertilizzanti, emissioni industriali e acque reflue urbane.

Direttiva (UE) 2026/805: aggiornamento del quadro UE sulle acque

La direttiva interviene sulle tre principali fonti normative europee in materia di acque: direttiva quadro 2000/60/CE, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee e direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale. L’obiettivo è rafforzare la protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana alla luce di nuove evidenze scientifiche, con particolare attenzione all’inquinamento chimico, agli inquinanti emergenti e alla coerenza con l’obiettivo UE di inquinamento zero.

Finalità e contesto

La direttiva si fonda sull’esigenza di migliorare l’attuazione del quadro sulle acque, ancora ostacolata da pressioni diffuse, contaminazione storica, sostanze persistenti e insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali. I considerando evidenziano il ruolo del diritto all’acqua potabile sicura, la necessità di proteggere gli ecosistemi acquatici e di avvicinare le concentrazioni in mare ai valori di fondo per le sostanze naturali e allo zero per quelle sintetiche antropogeniche.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda:

  • le acque superficiali interne, di transizione e costiere;
  • le acque sotterranee;
  • i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua potabile;
  • le autorità competenti degli Stati membri per monitoraggio, classificazione, valori soglia, piani di gestione e cooperazione transfrontaliera;
  • la Commissione, l’ECHA e l’AEA, cui sono attribuiti compiti di riesame, supporto scientifico, esecuzione e trasmissione dati.

Sul piano sostanziale, la direttiva incide su sostanze prioritarie, sostanze pericolose prioritarie, inquinanti specifici dei bacini idrografici, PFAS, bisfenoli, prodotti farmaceutici, pesticidi, microplastiche e indicatori di resistenza agli antimicrobici.

Modifiche alla direttiva 2000/60/CE

La direttiva ridefinisce il buono stato chimico delle acque superficiali, includendo gli SQA per le sostanze prioritarie e per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati ai sensi della nuova disciplina, nonché le soglie di allerta basate sugli effetti, se disponibili. Introduce inoltre definizioni autonome di sostanze pericolose prioritarie, inquinanti specifici dei bacini idrografici, soglia di allerta basata sugli effetti e deterioramento dello stato di un corpo idrico.

Viene rafforzato l’obbligo di prevenire il deterioramento di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei e di raggiungere, entro 15 anni dall’entrata in vigore, il buono stato o il buon potenziale ecologico, salvo proroghe ed esenzioni già previste dalla direttiva quadro. È confermato l’orientamento a privilegiare le misure di controllo alla fonte e la coerenza con la normativa UE settoriale.

Eccezioni al divieto di deterioramento

Sono introdotte due eccezioni rilevanti:

  • articolo 4, paragrafo 7 bis: non costituisce violazione un impatto negativo a breve termine causato da un nuovo progetto o dalla modifica di un progetto esistente, se l’impatto non è più rilevabile dopo un anno, o dopo massimo tre anni per gli elementi biologici, e se ricorrono le condizioni di valutazione ex ante affidabile, verifica ex post, misure praticabili di mitigazione e descrizione nel piano di gestione del bacino idrografico;
  • articolo 4, paragrafo 7 ter: non costituisce violazione il deterioramento conseguente al trasferimento di acque o sedimenti senza aumento netto del carico di inquinanti, purché siano adottate tutte le misure praticabili, il trasferimento non aumenti il rischio complessivo, non richieda più depurazione per l’acqua potabile, siano rispettate zone di divieto intorno ai punti di estrazione e vi sia regolamentazione o autorizzazione preventiva.

L’articolo 4, paragrafi 8 e 9, stabilisce che l’applicazione di queste deroghe non deve compromettere gli obiettivi in altri corpi idrici del distretto idrografico né ridurre il livello di protezione previsto dal diritto UE vigente.

Acque destinate al consumo umano

L’articolo 7, paragrafo 2, è modificato per precisare che, oltre agli obiettivi della direttiva quadro e agli standard UE, l’acqua risultante dal trattamento deve soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184. La disciplina sottolinea così il raccordo tra protezione della risorsa e qualità dell’acqua potabile.

Monitoraggio, dati e comunicazione al pubblico

Gli obblighi di monitoraggio sono ampliati e resi più digitali. Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA:

  • ogni tre anni, i dati validati sugli elementi di qualità biologica delle acque superficiali;
  • ogni due anni, i dati validati sugli elementi di qualità chimica delle acque superficiali e sotterranee.

La Commissione deve adottare atti di esecuzione per specifiche tecniche, metodi standardizzati, formati di comunicazione, esercizi di intercalibrazione e indicatori di progresso comparabili tra Stati membri. L’AEA deve elaborare e rendere disponibili le informazioni con strumenti elettronici e portali UE, con riduzione degli oneri amministrativi.

È inoltre prevista, entro l’11 novembre 2027, una relazione della Commissione sulle opzioni per istituire un centro di monitoraggio comune dell’Unione, con utilizzo volontario da parte degli Stati membri.

Elenco di controllo e sostanze emergenti

La direttiva rafforza i meccanismi dell’elenco di controllo sia per le acque superficiali sia per le acque sotterranee.

Per le acque sotterranee, la Commissione deve adottare un elenco di controllo fino a cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA. Devono esservi incluse microplastiche e indicatori di resistenza antimicrobica, se esistono metodi affidabili e non eccessivamente onerosi. I metodi di campionamento e analisi devono essere individuati entro il 1° dicembre 2027; il primo elenco di controllo va stabilito entro il 1° giugno 2028 e aggiornato ogni tre anni.

Per le acque superficiali, il corrispondente elenco di controllo può comprendere fino a dieci sostanze, gruppi di sostanze o indicatori. Anche qui sono incluse microplastiche e resistenza antimicrobica, con monitoraggio dei risultati per 24 mesi, riesame ECHA e possibile mantenimento o stralcio. Gli Stati membri possono fare affidamento su dati già disponibili se compatibili con i metodi richiesti.

Nuovi standard e riesame degli allegati

La direttiva rivede in profondità gli allegati delle direttive 2006/118/CE e 2008/105/CE.

Per le acque sotterranee, l’allegato I include ora, tra l’altro:

  • nitrati;
  • sostanze attive nei pesticidi;
  • PFAS con due sottogruppi, tra cui la somma di 4 PFAS;
  • carbamazepina, sulfametossazolo e primidone;
  • metaboliti non rilevanti dei pesticidi;
  • tricloroetilene e tetracloroetilene.

Viene inoltre introdotto nell’allegato II, parte D, un registro armonizzato di valori soglia UE per le sostanze sintetiche antropogeniche che destano preoccupazione, con valore soglia per singole sostanze attive farmaceutiche pari a 2,5 μg/l, salvo standard più rigorosi già esistenti.

Per le acque superficiali, l’allegato I viene completamente riscritto e comprende un nuovo elenco di SQA per 70 voci, tra cui sostanze storiche e nuove sostanze di crescente preoccupazione, come:

  • PFAS totali e somma di 25 PFAS;
  • bisfenolo A;
  • prodotti farmaceutici come diclofenac, ibuprofene, azitromicina, claritromicina, eritromicina;
  • pesticidi e neonicotinoidi;
  • sostanze industriali persistenti e bioaccumulabili;
  • mercurio, piombo, nichel e altri metalli.

Gli SQA sono distinti per acque interne e altre acque superficiali, e in alcuni casi per biota o sedimenti. La direttiva modifica anche le modalità di applicazione degli SQA-AA e SQA-CMA.

PFAS, bisfenoli e altre sostanze prioritarie

L’atto attribuisce particolare rilievo a PFAS e bisfenoli:

  • nelle acque sotterranee la Commissione deve valutare la fissazione di una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” e per il TFA;
  • nelle acque superficiali deve essere valutato il parametro “PFAS – totale” e il TFA come sostanza separata;
  • è introdotto il parametro “Somma di bisfenoli” e la Commissione deve valutare il totale dei bisfenoli o una somma di bisfenoli selezionati;
  • sono previsti ulteriori riesami su prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione e pesticidi selezionati per modalità d’azione.

Inquinanti specifici dei bacini idrografici

La direttiva supera l’assetto eccessivamente nazionale e frammentato dei vecchi inquinanti specifici dei bacini idrografici. Viene previsto un meccanismo di standard armonizzati UE per alcune sostanze che, pur non essendo più considerate prioritarie a livello dell’Unione, restano problematiche in taluni Stati membri.

L’articolo 8 quinquies stabilisce che gli Stati membri fissino e applichino SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nelle categorie dell’allegato II, parte A, quando il rischio sia accertato a livello di distretto. Gli SQA UE di cui all’allegato II, parte C, prevalgono su quelli nazionali. La direttiva modifica inoltre la definizione di buono stato chimico, che ora comprende anche questi inquinanti.

Inventario delle emissioni, scarichi e perdite

L’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE è riformulato: ciascuno Stato membro deve istituire un inventario delle emissioni, scarichi e perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti specifici dei bacini idrografici rilevanti nel proprio territorio. Una parte delle informazioni confluirà nel portale europeo sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244, riducendo duplicazioni e oneri.

Ruolo dell’ECHA e coordinamento scientifico

L’ECHA riceve un ruolo strutturale nella preparazione dei futuri riesami. Deve produrre relazioni scientifiche basate su dati di monitoraggio, ricerche, portali UE, dati di telerilevamento, Copernicus, scienza dei cittadini e contributi degli stakeholder. RAC e SEAC devono supportare i lavori con i propri pareri.

Accesso alla giustizia

È inserito l’articolo 14 bis nella direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri devono garantire al pubblico interessato la possibilità di contestare, dinanzi a un giudice o a un organo indipendente e imparziale, la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4, 11 e 13, se sussiste un interesse sufficiente o una violazione di un diritto. Le ONG ambientali che soddisfano i requisiti nazionali devono essere considerate titolari di interesse sufficiente e di diritti suscettibili di violazione.

Cooperazione transfrontaliera e gestione delle emergenze

Gli Stati membri devono notificare senza ritardo agli altri Stati potenzialmente interessati gli aspetti o gli incidenti che incidono sulla gestione delle acque e non possono essere risolti a livello nazionale. Devono cooperare per individuarne l’origine e le misure necessarie, rispondendo entro tre mesi. In caso di inondazioni estreme, siccità prolungate o eventi di inquinamento significativi, la cooperazione deve essere immediata e può coinvolgere la Commissione e il meccanismo unionale di protezione civile.

Responsabilità estesa del produttore

Entro l’11 maggio 2029 la Commissione deve presentare una relazione sulla possibilità di introdurre un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione deve considerare anche l’ipotesi di far contribuire i produttori ai costi dei programmi di monitoraggio quando i prodotti immessi sul mercato contengono sostanze incluse negli allegati delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 21 dicembre 2027 e comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali. La direttiva è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro normativo sulle acque

La direttiva modifica la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2006/118/CE e la direttiva 2008/105/CE per rafforzare la protezione delle acque in relazione all’inquinamento chimico, al buono stato dei corpi idrici e all’allineamento con il Green Deal e il piano d’azione per l’inquinamento zero.

Nuove definizioni e revisione del concetto di stato/deterioramento

Sono introdotte o riformulate le definizioni di sostanze pericolose prioritarie, inquinanti specifici dei bacini idrografici, soglia di allerta basata sugli effetti e deterioramento dello stato di un corpo idrico. Il buono stato chimico delle acque superficiali include anche il rispetto degli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e, se disponibili, delle soglie di allerta basate sugli effetti.

Obblighi di risultato per gli Stati membri sui corpi idrici

Gli Stati membri devono impedire il deterioramento di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei e raggiungere il buono stato entro 15 anni dall’entrata in vigore della direttiva, salve le proroghe e le esenzioni previste dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. Per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati l’obiettivo è il buon potenziale ecologico e il buono stato chimico delle acque superficiali.

Eccezioni per impatti a breve termine e trasferimenti di acque/sedimenti

Sono introdotti i paragrafi 7 bis e 7 ter dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che consentono, a condizioni stringenti, di non considerare violata la direttiva in caso di impatti negativi a breve termine non più rilevabili dopo un anno o, per gli elementi biologici, dopo tre anni, e in caso di trasferimento di acque o sedimenti senza aumento netto del carico di inquinanti, purché vi siano misure di mitigazione, regolamentazione preventiva, assenza di alternative significativamente migliori e indicazione nel piano di gestione del bacino idrografico.

Tutela dell’acqua destinata al consumo umano

Per i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua potabile, gli Stati membri devono assicurare, oltre agli obiettivi della direttiva quadro e agli SQA UE, che l’acqua prodotta soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184. Viene inoltre richiamata la necessità di zone di protezione più rigorose intorno ai punti di estrazione.

Monitoraggio, trasparenza e dati aperti

Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA, con cadenza triennale o biennale, i dati di monitoraggio validati degli elementi biologici e chimici. È previsto l’uso di formati armonizzati, meccanismi elettronici automatizzati e la possibilità di impiegare telerilevamento, osservazione della Terra, sensori, monitoraggio online, dati di citizen science e strumenti di intelligenza artificiale. Entro l’11 novembre 2027 la Commissione deve pubblicare una relazione sulle opzioni per un centro di monitoraggio comune dell’UE.

Elenco di controllo e sostanze emergenti

Sono rafforzati i meccanismi dell’elenco di controllo per acque superficiali e sotterranee. La Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, deve adottare elenchi di sostanze o indicatori da monitorare; per le acque superficiali l’elenco può contenere fino a dieci voci, per le acque sotterranee fino a cinque. Devono essere inclusi microplastiche e indicatori di resistenza antimicrobica quando siano disponibili metodi affidabili e non eccessivamente onerosi, con scadenze specifiche per l’individuazione dei metodi (1 dicembre 2027) e per la prima adozione/aggiornamento degli elenchi (2028 e poi ogni tre anni).

Nuovi standard per PFAS, bisfenoli, farmaci e pesticidi

La direttiva introduce o prevede il riesame di standard per PFAS totali, somma di 4 PFAS, somma di 25 PFAS, TFA, bisfenolo A, somma di bisfenoli, somma di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione, somma di pesticidi selezionati per modalità d’azione e altri composti. Nelle acque sotterranee sono previsti anche valori soglia armonizzati UE per singole sostanze attive farmaceutiche (2,5 μg/l) e norme rivedute per PFAS e pesticidi.

Riesami periodici da parte di Commissione ed ECHA

La Commissione deve riesaminare entro l’11 maggio 2032 e poi ogni sei anni gli elenchi di sostanze prioritarie, degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e dei corrispondenti standard/valori soglia. L’ECHA deve predisporre relazioni scientifiche di supporto, con la prima relazione sintetica entro l’11 maggio 2030 e successivi aggiornamenti ogni sei anni.

Poteri delegati ed esecuzione

Sono conferiti alla Commissione poteri delegati per aggiornamenti tecnici e scientifici di allegati selezionati della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2006/118/CE; sono inoltre previsti atti di esecuzione per specifiche tecniche di analisi e monitoraggio, formati di trasmissione dati, esercizi di intercalibrazione e aggiornamenti degli elenchi di controllo. I poteri delegati decorrono dal 10 maggio 2026, con durata indeterminata o quinquennale/seiennale a seconda dell’atto, e sono soggetti a revoca e obiezione di Parlamento e Consiglio.

Accesso alla giustizia e cooperazione transfrontaliera

È introdotto l’articolo 14 bis sulla legittimazione del pubblico interessato a impugnare decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4, 11 e 13 della direttiva 2000/60/CE. Sono rafforzati gli obblighi di notifica e cooperazione tra Stati membri in caso di problemi che non possono essere risolti a livello nazionale e in caso di circostanze eccezionali o incidenti di inquinamento transfrontaliero.

Responsabilità estesa del produttore

Entro l’11 maggio 2029 la Commissione deve presentare una relazione sulla possibilità di introdurre un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, anche per far contribuire i produttori ai costi dei programmi di monitoraggio quando immettono sul mercato prodotti contenenti sostanze elencate negli allegati delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare entro il 21 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione del testo delle misure nazionali.

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