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Direttiva 2026/806

Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32026L0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva riforma in modo rilevante la direttiva 2014/59/UE, con l’obiettivo di rendere più efficace e coerente l’applicazione del regime di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Rafforza il coordinamento tra vigilanza e risoluzione, semplifica e rende più tempestive le misure di intervento precoce, ridefinisce le condizioni per l’avvio della risoluzione e amplia/precisa il ricorso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi. Introduce inoltre una preferenza generale per i depositanti nella gerarchia concorsuale e esclude dai procedimenti di appalto i servizi di valutazione svolti nel quadro della risoluzione.

Modifica il quadro UE di risanamento e risoluzione bancario per rafforzare le misure di intervento precoce, chiarire le condizioni di risoluzione e riorganizzare il finanziamento dell’azione di risoluzione, con adeguamenti anche agli appalti per i servizi di valutazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento, nonché alle altre entità rientranti nell’ambito della direttiva 2014/59/UE, con disciplina specifica per gruppi soggetti a risoluzione, entità soggette a risoluzione, filiazioni, organismi centrali affilianti e succursali significative. Incide anche sui sistemi di garanzia dei depositi, sulle autorità competenti e di risoluzione, sull’ABE, sulla BCE e, limitatamente ai servizi di valutazione nel quadro della risoluzione, sugli appalti pubblici. Sono previste regole transitorie e di grandfathering, in particolare per taluni depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, e una decorrenza differita per specifiche disposizioni dal 12 maggio 2028.

Direttiva (UE) 2026/806: rafforzamento del quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

La direttiva interviene in modo esteso sulla direttiva 2014/59/UE per rendere più efficace, coerente e tempestivo il regime di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il legislatore europeo muove dal rilievo che il quadro attuale, pur avendo migliorato la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, è stato applicato raramente e in modo non uniforme, con frequente ricorso a soluzioni nazionali e a fondi pubblici anziché alle reti di sicurezza finanziate dal settore.

Obiettivi della riforma

La direttiva mira soprattutto a:

  • ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti;
  • favorire l’uso del quadro di risoluzione quando ciò sia nell’interesse pubblico;
  • migliorare la continuità delle funzioni essenziali;
  • chiarire i passaggi tra vigilanza, intervento precoce, risoluzione e liquidazione;
  • rafforzare il finanziamento della risoluzione e il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi;
  • aumentare certezza del diritto, trasparenza e coordinamento transfrontaliero.

Ambito soggettivo e sistematico

La direttiva modifica la disciplina applicabile agli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, quindi agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle ulteriori entità incluse nel quadro BRRD. Incide anche su gruppi soggetti a risoluzione, filiazioni non soggette a risoluzione, organismi centrali e relative affiliate permanenti, succursali significative e sistemi di garanzia dei depositi. Sul piano procedurale coinvolge autorità competenti, autorità di risoluzione, autorità designate, ABE, BCE e, per i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione, il regime degli appalti pubblici.

Definizioni e coordinamento con altre fonti UE

L’articolo 1 amplia o aggiorna varie definizioni chiave della direttiva 2014/59/UE. Tra le più rilevanti figurano:

  • la nozione di "funzioni essenziali", che ricomprende attività o servizi la cui interruzione potrebbe colpire la stabilità finanziaria o i servizi essenziali per l’economia reale anche a livello regionale;
  • la nozione di "misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato";
  • la definizione di "passività sottoponibili al bail-in", che include anche le passività di scadenza o ammontare incerti;
  • la nuova nozione di "passività di scadenza o ammontare incerti", riferita a obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che genereranno una perdita, ma con scadenza o importo incerti;
  • l’aggiornamento della disciplina dei depositi rilevanti ai fini degli articoli 108 e 109.

Queste modifiche servono a uniformare il trattamento di depositi, passività bail-inable, strumenti subordinati e soggetti G-SII con la disciplina prudenziale e con la normativa sui depositi garantiti.

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

La direttiva rafforza la pianificazione preventiva. I piani di risanamento devono essere aggiornati almeno ogni anno, o in presenza di cambiamenti rilevanti nella struttura, attività o situazione finanziaria dell’ente. È consentita una deroga eccezionale e temporanea di massimo 12 mesi se, dopo l’ultimo aggiornamento annuale, non intervengono modifiche sostanziali.

I piani non possono presupporre l’accesso a:

  • sostegno finanziario pubblico straordinario;
  • assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
  • altra assistenza di liquidità bancaria con garanzie, durata o tasso non standard.

Devono inoltre contenere, se pertinente, l’analisi dell’accesso ai meccanismi di banca centrale non esclusi dal piano e l’individuazione delle attività idonee a fungere da garanzia.

Sul versante della risoluzione, il piano non viene adottato se è già stata avviata una procedura di liquidazione ordinata a norma del diritto nazionale. Nei gruppi, il piano di risoluzione deve indicare con precisione le entità soggette a risoluzione e, se opportuno, le entità soggette a liquidazione. Per le filiazioni non soggette a risoluzione, l’autorità può seguire un approccio commisurato, tenendo conto di dimensioni, profilo di rischio, ruolo nelle funzioni essenziali, continuità operativa del gruppo e impatto sul sistema di garanzia dei depositi.

Misure di intervento precoce

Uno degli interventi più incisivi della direttiva è la riscrittura degli articoli 27, 28, 29 e 30 sulla gestione precoce delle crisi.

Le autorità competenti devono considerare senza ritardo misure di intervento precoce quando:

  • l’ente soddisfa le condizioni prudenziali richiamate dalla direttiva 2013/36/UE o dalla direttiva (UE) 2019/2034, o quando il processo SREP evidenzia una gestione inadeguata dei rischi e l’ente non ha adottato le misure richieste oppure misure diverse dall’intervento precoce non sono sufficienti;
  • l’ente viola i requisiti MREL o quelli del titolo II della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR, o rischia di violarli entro 12 mesi.

Le misure possibili includono:

  • attuazione o aggiornamento del piano di risanamento;
  • convocazione dell’assemblea degli azionisti;
  • preparazione di un piano di ristrutturazione del debito;
  • modifica della struttura giuridica;
  • rimozione o sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione;
  • nomina di amministratori temporanei;
  • preparazione di un piano per la liquidazione volontaria delle attività.

Le autorità devono applicare le misure secondo proporzionalità e stabilire termini di attuazione strettamente necessari. La valutazione dell’efficacia va effettuata subito dopo la scadenza del termine, con comunicazione all’autorità di risoluzione. L’ABE deve adottare orientamenti entro l’11 maggio 2028 per favorire un’applicazione coerente delle condizioni di intervento precoce.

Preparazione alla risoluzione e cooperazione tra autorità

Il nuovo articolo 30 bis istituzionalizza un coordinamento più stretto tra vigilanza e risoluzione. Le autorità competenti devono comunicare senza ritardo alle autorità di risoluzione:

  • le misure prudenziali rilevanti adottate o imposte;
  • il fatto che le condizioni dell’intervento precoce sono soddisfatte;
  • l’attivazione di una misura di intervento precoce.

Se emerge un rischio concreto di dissesto, la notifica deve indicarne le ragioni, le possibili misure alternative e il termine stimato per evitarlo. Dopo la notifica, le autorità di vigilanza e di risoluzione devono monitorare congiuntamente l’ente, scambiando informazioni senza ritardo e riunendosi periodicamente secondo una frequenza stabilita dalla risoluzione.

Le autorità di risoluzione possono inoltre:

  • commercializzare l’ente presso potenziali acquirenti;
  • disporre o richiedere la commercializzazione;
  • chiedere la predisposizione di una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni.

La notifica preventiva della vigilanza non è condizione necessaria per tali attività preparatorie.

Condizioni per la risoluzione e liquidazione ordinata

L’articolo 32 viene riscritto per precisare che la risoluzione scatta solo se ricorrono congiuntamente:

  • dissesto o rischio di dissesto;
  • assenza di misure alternative ragionevolmente praticabili in tempi ragionevoli, incluse misure private, misure di un IPS, misure preventive dei sistemi di garanzia dei depositi, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o svalutazione/conversione di strumenti di capitale e passività ammissibili;
  • necessità dell’azione nell’interesse pubblico.

La valutazione dell’interesse pubblico deve confrontare, in concreto, risoluzione e liquidazione ordinaria. Se nessuno degli obiettivi della risoluzione è messo a rischio dalla liquidazione, la risoluzione non è necessaria. Se almeno un obiettivo è a rischio, la risoluzione è necessaria solo quando la liquidazione non consentirebbe di realizzare tali obiettivi in modo più efficace.

Se non vi è risoluzione, l’articolo 32 ter impone l’avvio o la richiesta di avvio di una procedura amministrativa o giudiziaria di liquidazione ordinata secondo il diritto nazionale. La constatazione dei presupposti di cui alle lettere a) e b) costituisce anche base sufficiente per la revoca dell’autorizzazione e per l’avvio della liquidazione senza ritardo.

Sostegno finanziario pubblico straordinario e misure cautelative

La direttiva ribadisce che il sostegno pubblico straordinario è eccezionale. L’articolo 32 quater consente tale sostegno solo in ipotesi tassative, tra cui:

  • garanzie statali a sostegno della liquidità della banca centrale;
  • garanzie statali sulle passività di nuova emissione;
  • acquisizione di strumenti di capitale o misure relative ad attività deteriorate;
  • attivazione di sistemi di garanzia dei depositi nei casi previsti dalla direttiva 2014/49/UE;
  • aiuti di Stato per enti o entità che devono essere liquidati ordinatamente.

Le misure cautelative devono essere:

  • rivolte a enti solventi;
  • temporanee e precauzionali;
  • fondate su una strategia di uscita con data di cessazione, vendita o rimborso;
  • proporzionate alla perturbazione sistemica;
  • non dirette a compensare perdite già subite o attese per almeno 12 mesi.

Se la misura assume la forma di acquisizione di strumenti di capitale, il limite ordinario è il 2 % dell’esposizione al rischio; il superamento è possibile solo eccezionalmente, con adeguata motivazione e senza compromettere l’uscita. Se la misura non viene rimborsata o cessata secondo il piano, l’ente deve presentare un piano di rimedio; in caso di mancata credibilità o mancato rispetto del piano, la situazione torna a essere valutata ai fini del dissesto o del rischio di dissesto.

Bail-in, passività incerte e riconoscimento contrattuale

La direttiva interviene in modo molto tecnico sul bail-in e sulle passività di importo o scadenza incerti.

In sostanza:

  • tali passività sono assimilate alle altre passività sottoponibili al bail-in;
  • la svalutazione o conversione ha effetto solo quando la passività si determina definitivamente;
  • il valutatore deve stimare anche il valore potenziale di passività future o incerte al fine di fissare correttamente l’entità della svalutazione o conversione;
  • l’obiettivo è garantire che, dopo la risoluzione, l’ente o l’ente-ponte conservi fiducia di mercato per almeno un anno.

L’articolo 55 è riformulato per restringere e semplificare l’obbligo di inserire la clausola di riconoscimento contrattuale del bail-in nei contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi. L’obbligo riguarda gli strumenti di capitale pertinenti e le passività sottoponibili al bail-in; non si applica alle entità soggette a liquidazione né, in linea di principio, alle filiazioni non soggette a risoluzione, salvo diversa decisione dell’autorità di risoluzione. Viene inoltre mantenuto il principio dell’inefficacia dell’obbligo se l’inserimento è giuridicamente o altrimenti impraticabile, ma con una disciplina di notifica e con poteri correttivi dell’autorità qualora l’esenzione crei un rilevante impedimento alla risoluzione.

MREL e ammissibilità dei depositi

Una parte centrale della riforma riguarda il MREL. La direttiva stabilisce che gli enti devono soddisfare in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili quando richiesto dall’autorità di risoluzione.

Le modifiche agli articoli 45, 45 ter, 45 quater, 45 quinquies, 45 septies, 45 octies e 45 quaterdecies mirano a:

  • chiarire quali passività possono concorrere al MREL;
  • disciplinare l’uso dei depositi nel MREL con regole più restrittive;
  • introdurre periodi transitori e livelli-obiettivo intermedi;
  • allineare il quadro ai requisiti TLAC per i soggetti G-SII;
  • specificare regole speciali per organismi centrali e gruppi con struttura affiliata permanente.

Per i depositi inclusi nel MREL sono richieste condizioni stringenti:

  • devono essere depositi a termine con scadenza originaria di almeno un anno;
  • non devono attribuire diritto al rimborso anticipato;
  • non devono essere detenuti da persone fisiche, microimprese o PMI;
  • la documentazione contrattuale deve indicare espressamente l’uso ai fini MREL e l’esclusione dal rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositi.

L’autorità di risoluzione può autorizzare l’inclusione, integralmente o parzialmente, solo se essa non costituisce un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione.

Per evitare effetti bruschi, è previsto il grandfathering per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, che possono essere inclusi fino all’11 maggio 2029. Inoltre, la direttiva fissa periodi transitori fino a tre anni, e in alcuni casi fino a sei anni, per l’adeguamento ai nuovi requisiti.

Struttura del finanziamento della risoluzione

Il quadro dei meccanismi di finanziamento della risoluzione è profondamente rivisto.

Le regole sui contributi ex ante prevedono che, se i mezzi finanziari disponibili scendono sotto il livello-obiettivo, la raccolta riprenda fino al suo raggiungimento. È possibile rinviare la raccolta dei contributi fino a tre anni se il costo di riscossione è sproporzionato rispetto all’importo dovuto, a condizione di non compromettere l’uso del fondo. Se i mezzi disponibili sono inferiori ai due terzi del livello-obiettivo, i contributi devono essere fissati in modo da raggiungerlo entro un periodo ragionevole non superiore a sei anni.

Gli impegni di pagamento irrevocabili sono ammessi fino al 30 % dei contributi totali. Se un’entità esce dall’ambito di applicazione, tali impegni sono cancellati e la garanzia reale è restituita; l’autorità può però imporre un contributo sostitutivo non superiore agli impegni cancellati.

I contributi straordinari ex post sono ricalibrati: l’importo totale annuo non può superare il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo.

Ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione

Il nuovo articolo 109 disciplina in modo articolato il concorso degli SGD all’azione di risoluzione. In sintesi:

  • nel bail-in, lo SGD contribuisce per l’importo corrispondente alla perdita che i depositi protetti avrebbero subito se fossero stati inclusi nel bail-in;
  • nelle operazioni di cessione ad acquirente o ente-ponte, lo SGD può coprire la differenza tra il valore dei depositi ceduti e delle passività di rango pari o superiore, da un lato, e il valore delle attività cedute, dall’altro, oltre a un importo per la neutralità patrimoniale del ricevente;
  • il contributo dello SGD ha limiti quantitativi, tra cui il tetto generale dell’importo dei depositi protetti e, per talune cessioni, il limite del 62,5 % del livello-obiettivo, salvo deroga per stabilità finanziaria o accesso ai depositi;
  • per enti tra 30 e 80 miliardi di EUR sono previsti ulteriori limiti percentuali;
  • se viene utilizzato il bail-in, il contributo dello SGD non può superare la perdita che avrebbe sostenuto in liquidazione ordinaria.

L’articolo 109 disciplina anche gli effetti successivi al contributo e il fatto che, in caso di trasferimento dei depositi ammissibili a un altro soggetto, i depositanti non hanno ulteriori diritti verso lo SGD per la parte non trasferita se l’importo trasferito è almeno pari al livello di copertura.

Gerarchia dei crediti e preferenza per i depositanti

Uno dei cambiamenti più significativi è la revisione dell’articolo 108. La direttiva introduce una preferenza generale per i depositanti nella procedura di insolvenza, con questo schema:

  • primo rango: depositi protetti e crediti degli SGD;
  • secondo rango: parte eccedente dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, PMI e autorità pubbliche, nonché alcuni depositi che sarebbero ammissibili se non effettuati tramite succursali fuori UE;
  • terzo rango: tutti gli altri depositi non ricompresi nelle categorie precedenti;
  • ultimo rango: crediti chirografari ordinari.

Restano fuori dalla preferenza alcuni depositi elencati dalla direttiva 2014/49/UE, in particolare quelli usati per soddisfare il MREL. La nuova gerarchia mira a rafforzare la fiducia dei depositanti, ridurre il rischio di corse agli sportelli e migliorare l’applicazione del bail-in e delle strategie di cessione.

In parallelo, i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione nei confronti dell’entità residua ottengono un rango privilegiato rispetto a depositi e SGD, al fine di aumentare il recupero delle risorse pubbliche/settoriali impiegate nella risoluzione.

Trasparenza, mercato e tutela degli investitori retail

La direttiva introduce obblighi di informativa centralizzata e maggiore trasparenza, attribuendo all’ABE il compito di pubblicare in forma centralizzata le informative prudenziali e di risoluzione. Per gli enti piccoli e non complessi, la pubblicazione centralizzata si basa sulle informazioni trasmesse alle autorità nazionali.

Sul fronte retail, l’articolo 44 bis viene rafforzato: l’ABE, in coordinamento con ESMA, deve riferire entro l’11 novembre 2027 sulle misure nazionali di protezione dei clienti al dettaglio che investono in strumenti ammissibili al MREL, sul loro impatto transfrontaliero e sulla loro efficacia. La Commissione potrà poi proporre ulteriori interventi legislativi.

Collegi di risoluzione, scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera

La direttiva amplia il ruolo dei collegi di risoluzione, con possibilità di istituirli anche per enti con succursali significative in altri Stati membri e per gruppi con struttura nazionale ma articolazione transfrontaliera. Le autorità di risoluzione devono coordinare strettamente la pianificazione, i preparativi e l’eventuale attuazione delle misure, e l’ABE può assisterle nel raggiungimento di decisioni congiunte.

È inoltre previsto un miglioramento dello scambio di informazioni con le autorità tributarie e con autorità di paesi terzi, ma solo entro limiti rigorosi e, quando necessario, con il consenso dell’autorità che ha originariamente comunicato le informazioni.

Servizi di valutazione e appalti pubblici

L’articolo 2 modifica la direttiva 2014/24/UE inserendo una nuova esclusione per i servizi di valutazione di cui agli articoli 36 e 74 della direttiva 2014/59/UE. In pratica, i servizi necessari per valutare l’ente ai fini della risoluzione o per il test del better off than liquidation sono sottratti alle regole ordinarie degli appalti pubblici, al fine di garantire rapidità operativa e riservatezza.

Recepimento, decorrenza e norme transitorie

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’11 maggio 2028 e applicare le misure dal 12 maggio 2028. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sono previste alcune decorrenze speciali:

  • l’articolo 1, punto 65, si applica già dall’11 maggio 2026;
  • l’articolo 1, punto 44, lettere b) e c), si applica dal 12 maggio 2028;
  • i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028 possono beneficiare del regime transitorio fino all’11 maggio 2029.

Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva comporta un impatto rilevante su governance bancaria, piani di risanamento, MREL, contratti transfrontalieri, clausole di bail-in, rapporti con SGD e gestione delle crisi bancarie, con un marcato accento sulla prevenzione e sulla tempestività dell’intervento delle autorità.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2014/59/UE: definizioni e perimetro concettuale

Aggiorna numerose definizioni dell’articolo 2, tra cui: "filiazione", "misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato", "funzioni essenziali", "passività sottoponibili al bail-in", "passività di scadenza o ammontare incerti", "strumenti subordinati ammissibili", "autorità designata", "deposito" ai fini degli articoli 108 e 109, oltre a integrare le nozioni di G-SII non UE e soggetto G-SII. Tali modifiche servono a coordinare la disciplina di risoluzione con i nuovi regimi di priorità, con il trattamento dei depositi e con gli strumenti di bail-in.

Pianificazione del risanamento e piani di risoluzione

L’articolo 5 impone l’aggiornamento annuale dei piani di risanamento, con possibilità eccezionale di deroga per un massimo di 12 mesi se non intervengono cambiamenti rilevanti. I piani non devono presupporre accesso a sostegno finanziario pubblico straordinario, a ELA o ad altra assistenza di liquidità non standard, e devono considerare l’uso di meccanismi di banca centrale non esclusi dal piano. L’articolo 10 chiarisce che non si adotta un piano di risoluzione se è stata aperta una procedura di liquidazione ordinata ai sensi del diritto nazionale; l’articolo 12 consente un approccio commisurato per le filiazioni non soggette a risoluzione e integra il divieto di mantenere piani di risoluzione per entità già avviate alla liquidazione. L’ABE è coinvolta in modo più marcato nel supporto tecnico e nel monitoraggio delle prassi.

Obblighi informativi e standard tecnici ABE

Gli articoli 11, 13, 45 decies e 128 ter rafforzano la segnalazione delle informazioni necessarie ai fini della pianificazione, del MREL e della trasparenza al mercato. L’ABE deve elaborare norme tecniche di attuazione e regolamentazione, modelli di segnalazione, standard di dati e soluzioni informatiche, con diversi termini di presentazione fissati all’11 maggio 2027. Viene introdotta la pubblicazione centralizzata sul sito ABE delle informative prudenziali e di risoluzione, con specifiche regole per enti piccoli e non complessi.

Misure di intervento precoce e coordinamento vigilanza-risoluzione

Gli articoli 27, 28, 29 e 30 riscritti semplificano le condizioni di intervento precoce, basandole su condizioni prudenziali, su violazioni o rischi di violazione di MREL e di norme MiFID/MiFIR, e introducono un elenco dettagliato di misure, inclusa la rimozione/sostituzione dell’alta dirigenza, la nomina di amministratori temporanei e la preparazione di un piano per la liquidazione volontaria delle attività. Le autorità devono agire secondo proporzionalità, fissare termini di attuazione strettamente limitati, valutare l’efficacia delle misure e condividere le valutazioni con l’autorità di risoluzione. L’ABE deve emanare orientamenti entro l’11 maggio 2028.

Preparazione alla risoluzione e anticipazione delle crisi

Con l’articolo 30 bis, le autorità competenti devono informare senza ritardo le autorità di risoluzione quando adottano misure prudenziali rilevanti, quando risultano soddisfatte le condizioni dell’intervento precoce o quando ritengono concreto il rischio di dissesto. Le autorità di risoluzione possono avviare attività preparatorie, commercializzazione dell’ente presso potenziali acquirenti, richiesta di informazioni e uso di piattaforme digitali per la condivisione dati, senza che la previa notifica della vigilanza sia condizione necessaria. Sono previste riunioni periodiche e scambio di informazioni continuo tra autorità.

Condizioni per la risoluzione e nozione di interesse pubblico

L’articolo 32 ridefinisce le condizioni per avviare la risoluzione: ente in dissesto o a rischio di dissesto, assenza di misure alternative ragionevolmente praticabili in tempi ragionevoli, e necessità dell’azione nell’interesse pubblico. La valutazione dell’interesse pubblico deve confrontare risoluzione e liquidazione ordinaria tenendo conto degli obiettivi della risoluzione, dei costi e della distruzione di valore, e il sostegno finanziario pubblico straordinario è in linea di principio incompatibile, salvo le ipotesi dell’articolo 32 quater. L’articolo 32 ter disciplina la liquidazione ordinata quando la risoluzione non è nell’interesse pubblico, imponendo l’avvio o la richiesta di avvio della procedura nazionale e collegando la revoca dell’autorizzazione alla liquidazione.

Sostegno finanziario pubblico straordinario e misure cautelative

Il nuovo articolo 32 quater circoscrive il ricorso eccezionale al sostegno finanziario pubblico straordinario, distinguendo tra garanzie statali, acquisto di strumenti di capitale, misure relative ad attività deteriorate e attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi. Le misure cautelative devono riguardare enti solventi, avere natura temporanea, essere basate su una strategia di uscita predefinita, non compensare perdite già subite o attese per 12 mesi, e, se assumono la forma di acquisizione di strumenti di capitale, rispettare limiti quantitativi: in via ordinaria entro il 2 % dell’esposizione al rischio, con possibile superamento motivato in circostanze eccezionali. L’ABE deve emanare orientamenti entro l’11 maggio 2027.

Bail-in, passività incerte e riconoscimento contrattuale

Le modifiche agli articoli 44, 46, 47, 53, 55, 59 e 63 chiariscono il trattamento delle passività di scadenza o importo incerti, prevedendo che possano essere svalutate o convertite quando la passività si determini definitivamente. Si rafforza il riconoscimento contrattuale del bail-in per strumenti e passività disciplinati dal diritto di paesi terzi, ma si restringe l’ambito dell’obbligo agli strumenti di fondi propri e alle passività sottoponibili al bail-in; sono escluse le entità soggette a liquidazione e alcune filiazioni, salvo diversa decisione dell’autorità di risoluzione. Vengono anche rimossi alcuni passaggi procedurali ritenuti eccessivamente onerosi, e vengono precisati gli effetti della svalutazione a zero o parziale.

MREL, ammissibilità dei depositi e periodi transitori

La disciplina del MREL viene ricalibrata con criteri più rigorosi per l’inclusione dei depositi tra le passività ammissibili: sono esclusi i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; sono richiesti scadenza originaria almeno annuale, assenza di diritto al rimborso anticipato e chiaro richiamo contrattuale alla finalità MREL. L’autorità di risoluzione può autorizzare l’inclusione, integralmente o parzialmente, se non vi è rilevante impedimento alla risoluzione. È introdotta una clausola di grandfathering per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, ammissibili fino all’11 maggio 2029. Per talune entità sono previsti livelli minimi specifici e periodi transitori fino a tre anni, in alcuni casi fino a quattro o sei anni.

Preferenza dei depositanti nella gerarchia concorsuale

L’articolo 108 introduce una preferenza generale per i depositanti: i depositi protetti e i crediti dei sistemi di garanzia dei depositi hanno il rango più alto; seguono la parte eccedente dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese e autorità pubbliche; infine gli altri depositi hanno priorità superiore ai crediti chirografari ordinari. Sono previste eccezioni per alcuni depositi non ammissibili, incluso quelli utilizzati per soddisfare il MREL, che non beneficiano della preferenza. I crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione nei confronti dell’entità residua ottengono un rango privilegiato superiore a depositi e SGD.

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione

Il nuovo articolo 109 disciplina in modo dettagliato i contributi degli SGD nelle risoluzioni, sia in caso di bail-in sia in caso di cessione dell’attività d’impresa o di ente-ponte. Fissa limiti quantitativi: in linea generale il contributo non può superare l’importo dei depositi protetti; per talune operazioni di cessione può essere conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, con limite ordinario del 62,5 % del livello-obiettivo dello SGD, salvo deroga motivata dell’autorità designata per stabilità finanziaria o accesso ai depositi. Per gli enti con attivi tra 30 e 80 miliardi di EUR sono previsti ulteriori vincoli, tra cui un tetto del 2,5 % in alcuni casi. Sono anche previste regole sull’eventuale contributo aggiuntivo e sul divieto di ulteriori distribuzioni dopo il contributo.

Meccanismi di finanziamento della risoluzione

Gli articoli 102, 103, 104 e 107 ridefiniscono il livello-obiettivo, i contributi ex ante, gli impegni di pagamento irrevocabili e i contributi straordinari ex post. È introdotta la facoltà di rinviare fino a tre anni la raccolta dei contributi ex ante se l’importo è sproporzionato ai costi di riscossione, senza pregiudicare la capacità operativa del fondo. Gli impegni irrevocabili possono coprire fino al 30 % dei contributi, con cancellazione se l’entità esce dall’ambito di applicazione e possibilità per l’autorità di richiedere un contributo sostitutivo. I contributi straordinari ex post sono riallineati a una base di calcolo pari al 12,5 % del livello-obiettivo (triplicata).

Trasparenza, riservatezza e abusi di mercato

Sono introdotti gli articoli 84 bis e 84 ter, che consentono l’accesso, caso per caso e se necessario e proporzionato, alle informazioni aggregate detenute dai meccanismi centralizzati automatici AML sui clienti per i quali l’ente è unico o principale partner bancario. Vengono inoltre rafforzati i poteri delle autorità di risoluzione di imporre la riservatezza delle informazioni privilegiate durante la preparazione o l’esecuzione della risoluzione, con sospensione dell’obbligo di comunicazione al mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 finché la riservatezza è necessaria ai fini della risoluzione.

Collegi di risoluzione e cooperazione transfrontaliera

Gli articoli 88, 91, 92 e 98 rafforzano il funzionamento dei collegi di risoluzione, compresa la possibilità di istituirli anche per enti con succursali significative in altri Stati membri e per gruppi con impresa madre e filiazioni nello stesso Stato membro ma con succursali rilevanti transfrontaliere. Sono riorganizzati i flussi informativi, la partecipazione delle autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi e i meccanismi di consultazione e decisione congiunta. Lo scambio di informazioni con paesi terzi è mantenuto ma limitato da condizioni stringenti e dal consenso espresso quando le informazioni provengono da un altro Stato membro.

Tutela dei clienti al dettaglio sugli strumenti ammissibili al MREL

L’articolo 44 bis rafforzato mira a prevenire il collocamento eccessivo ai clienti retail di strumenti ammissibili al MREL. L’ABE, in coordinamento con ESMA, deve presentare entro l’11 novembre 2027 una relazione comparativa sull’efficacia delle misure nazionali e sul loro impatto transfrontaliero, sulla base della quale la Commissione può proporre ulteriori modifiche legislative.

Servizi di valutazione e appalti pubblici

La modifica della direttiva 2014/24/UE introduce nell’articolo 10 una nuova esclusione dagli appalti pubblici per i servizi di valutazione previsti dagli articoli 36 e 74 della direttiva 2014/59/UE. Ne deriva che le autorità di risoluzione non sono soggette alle regole ordinarie di appalto per questi servizi, per esigenze di rapidità, riservatezza e tutela della stabilità finanziaria.

Recepimento e decorrenze

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro l’11 maggio 2028 e applicarle dal 12 maggio 2028. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 65, si applica già dall’11 maggio 2026, mentre l’articolo 1, punto 44, lettere b) e c), si applica dal 12 maggio 2028.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialegaranzia dei depositiappalti pubblicimercati finanziari

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