Sentenza n. 8808/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento ex art. 55, comma 10, c.p.a., della nota del MASAF prot. n. 0471204 del 19.9.2025 di conclusione del procedimento di riesame dei provvedimenti di decurtazione delle sovvenzioni per le riprese delle corse per l'anno 2024 per gli ippodromi di Treviso trotto e galoppo e Trieste; del verbale della Commissione nominata dal MASAF - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - DG Ippica del 17.9.2025 di riesame delle immagini televisive relative alle corse svolte presso l'Ippodromo di Treviso galoppo e trotto e presso l'Ippodromo di Trieste, trasmesso a mezzo pec il 19.9.2025; in via presupposta, laddove occorre possa della nota del MASAF prot. 0238400 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di Treviso Tr e Gl. Oggetto di contestazione trasmesse dalla società relativa all'anno 2024”; della nota del MASAF prot. n. 0238390 del 28.5.2025 avente a oggetto “Comunicazione esito verifica della qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di Trieste oggetto di contestazione trasmesse dalla società relative all'anno 2024”; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi inclusi per quanto occorrer possa della nota del MASAF prot. n. 0055103 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di Treviso galoppo - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre e novembre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota del MASAF prot. n. 0055100 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di Treviso trotto - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, maggio, ottobre, novembre e dicembre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota del MASAF prot. n. 0055105 del 6.2.2025 avente a oggetto “Ippodromo di Trieste trotto - Esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 - Controdeduzioni rispetto a osservazioni formulate dalla società di corse”; della nota MASAF prot. n. 40558 del 29.1.2025 avente a oggetto “Ippodromo di Treviso galoppo, comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, ottobre e novembre”; della nota MASAF prot. n. 40563 del 29.1.2025 avente a oggetto “Ippodromo di Trieste, comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte nei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre” della nota MASAF prot. n. 560606 del 23.10.2024 avente a oggetto “Comunicazione esito verifiche standard di qualità delle immagini relative alle corse svolte presso l'ippodromo di TREVISO GL dal mese di GENNAIO al mese di FEBBRAIO 2024”. in ogni caso per la condanna della P.A. resistente a pagare l'importo di € 70.150,00, pari alla differenza tra la somma effettivamente erogata alla società Nord Est Ippodromi come corrispettivo per le riprese televisive svolte negli ippodromi di Treviso e Trieste nel corso del 2024 e quanto la stessa società avrebbe dovuto incassare in base all'effettiva classificazione in fascia alta delle medesime riprese, oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo effettivo, con il risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo dalla società ricorrente, nella somma che sarà dimostrata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali di declassamento da fascia alta a fascia media delle riprese televisive di alcune giornate di corse svolte nel 2024 presso gli ippodromi di Treviso trotto, Treviso galoppo e Trieste, con conseguente decurtazione delle sovvenzioni per complessivi € 70.150,00
Esito
Favorevole al ricorrente (società di corse)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare della gestione degli ippodromi e del servizio di riprese televisive, ha impugnato le comunicazioni ministeriali, il verbale della Commissione di riesame e gli atti presupposti con cui il Ministero ha ridotto da fascia alta a fascia media la classificazione delle riprese relative a determinate giornate di corse del 2024, chiedendo anche la condanna al pagamento della differenza di sovvenzione. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della delibera del Commissario UNIRE n. 106/2006, della determinazione UNIRE n. 4074/2006, del decreto ministeriale n. 59285/2017 e degli accordi sostitutivi per il 2024; violazione degli artt. 3 e 11 l. 241/1990; falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione della situazione concreta, illogicità della motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che gli impianti e la strumentazione erano rimasti invariati rispetto agli anni precedenti, nei quali le riprese erano state riconosciute conformi alla fascia alta; che il Ministero non aveva indicato quale requisito tecnico previsto dalla disciplina di riferimento fosse venuto meno; che la Commissione aveva utilizzato parametri qualitativi non adeguatamente ancorati alle fonti applicabili; che era illogico declassare soltanto alcune giornate, anziché l’intero sistema di riprese o tutti gli eventi dell’anno; e che il riesame si era limitato a ripetere le precedenti valutazioni senza un’effettiva istruttoria. Il Ministero ha sostenuto che le convenzioni costituissero accordi ex art. 11 l. 241/1990, che le sovvenzioni fossero soggette a rendicontazione e che il mancato mantenimento del livello qualitativo autorizzasse la riduzione del corrispettivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, assorbendo le ulteriori censure. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva spiegato perché le medesime riprese, effettuate con la stessa strumentazione e già riconosciute conformi alla fascia alta negli anni 2017, 2018, 2019 e 2023, fossero divenute inadeguate nel 2024 soltanto per alcune giornate. Gli atti non indicavano quale specifico requisito tecnico previsto dalle fonti applicabili fosse venuto meno, quali parametri della delibera UNIRE n. 106/2006 fossero stati violati, né quali differenze qualitative distinguessero le giornate declassate da quelle rimaste in fascia alta. Il giudice ha inoltre rilevato che la motivazione non chiariva la compatibilità del declassamento parziale con una disciplina riferita alle caratteristiche della strumentazione, rimasta invariata. Le lacune non potevano essere colmate dalle risultanze processuali, dalle quali non emergevano differenze rilevanti di qualità o difetti funzionali idonei a giustificare il declassamento. Gli atti sono stati annullati nei limiti dell’interesse e ai fini del riesame, ma, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., è stata mantenuta la loro efficacia per ragioni di pubblico interesse connesse al corretto svolgimento del servizio pubblico e dei relativi finanziamenti. Il Ministero dovrà riesaminare la posizione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, adottando un nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulla base delle effettive e invariate caratteristiche tecniche e qualitative delle riprese e dei criteri tecnici applicabili. In caso di esito favorevole, dovranno essere riconosciute le giornate precedentemente decurtate e ricalcolate le sovvenzioni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
per ragioni di pubblico interesse ricollegate al corretto svolgimento del servizio pubblico e dei correlati finanziamenti, i provvedimenti impugnati, seppur caducati nei limiti dell’interesse, continueranno ad avere efficacia
Consente al giudice di annullare gli atti ai fini del riesame, mantenendone temporaneamente l’efficacia per ragioni di pubblico interesse e imponendo all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere entro un termine prefissato.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione; la motivazione deve indicare i requisiti tecnici applicati, le ragioni del mancato mantenimento della classificazione precedente e gli elementi che giustificano il declassamento limitato ad alcune giornate.
art. 11 l. 241/1990
È richiamato in relazione alla natura degli accordi sostitutivi intercorrenti tra Ministero e società di corse; la decisione è definita sulla base della necessità che l’attività amministrativa e valutativa rispetti i criteri tecnici e gli obblighi motivazionali applicabili.
delibera del Commissario UNIRE n. 106 del 7.9.2006
Costituisce la fonte tecnica di riferimento per la classificazione qualitativa dei sistemi di ripresa televisiva; il nuovo provvedimento deve indicare quali specifici parametri o requisiti siano stati ritenuti non rispettati.
determinazione del Segretario generale UNIRE n. 4074 del 10.3.2006
Stabilisce i corrispettivi collegati alle diverse fasce qualitative delle riprese televisive, con conseguenze economiche sul finanziamento delle società di corse.
decreto ministeriale n. 59285/2017
Aveva classificato in fascia alta il sistema di riprese degli ippodromi interessati; tale precedente classificazione deve essere considerata e superata con motivazione specifica qualora si proceda al declassamento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione modifica una classificazione tecnica precedentemente riconosciuta e mantenuta per più anni, deve indicare specificamente quale requisito o parametro oggettivo sia venuto meno e perché la nuova valutazione si discosti da quelle precedenti.
- Se la classificazione qualitativa riguarda le caratteristiche della strumentazione o del sistema di ripresa, il declassamento limitato soltanto ad alcune giornate richiede una motivazione puntuale sulle differenze tecniche o qualitative tra le giornate declassate e quelle rimaste nella classificazione superiore.
- La motivazione di un provvedimento tecnico non è adeguata quando si limita a formule generiche sulla qualità delle immagini senza collegare le criticità riscontrate ai parametri previsti dalla disciplina applicabile.
- Le lacune motivazionali dell’atto amministrativo non possono essere colmate mediante generiche risultanze processuali quando l’Amministrazione non abbia previamente esplicitato nell’atto i presupposti tecnici e fattuali della decisione.
- In presenza di un annullamento disposto ai fini del riesame, il giudice può mantenere temporaneamente efficaci gli atti impugnati per ragioni di pubblico interesse e fissare all’Amministrazione un termine per l’adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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