Sentenza n. 81/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 950/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 42/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 2.500 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 950/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, notificata al Ministero il 9 luglio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di riconoscere alla ricorrente l'importo nominale di euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, nonché la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha evidenziato che, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese legali della causa presupposta, senza dare esecuzione all'obbligo principale. Ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero si era costituito con un atto di mera forma e dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione della sentenza. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione rispetto ai compensi ordinari è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Prevede, per le somme riconosciute dal titolo giudiziale, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria nel periodo indicato dalla sentenza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo giudiziale quale norma collegata alla disciplina della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di una prestazione non sia stata eseguita, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato al persistente inadempimento dell'amministrazione, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, l'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso commissariale specifico.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può ridurre i compensi in ragione dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, pur ponendo le spese a carico dell'amministrazione soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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