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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28527/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zirollo impugnava l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva confermato il rigetto della richiesta di restituzione del veicolo targato EF794FB, sequestrato nell'ambito del procedimento penale n. 13909/21. Sosteneva violazione di norme di diritto penale e processuale (in particolare art. 125 c.p.p.), deducendo che all'epoca del controllo la società Erre Fuel S.r.l. non aveva titolo a esercitare vigilanza sul mezzo e che il patto di riservato dominio, successivamente rientrato in capo a Erre Fuel per inadempimento degli acquirenti, non consentiva controllo sull'impiego del veicolo al momento del sequestro. Ha inoltre rilevato che l'illecito sarebbe stato estemporaneo e imprevedibile e che la ricorrente aveva riposto fiducia in Esposito Pasquale; ha infine sostenuto che solo il gasolio travasato costituiva corpo di reato mentre la motrice era una res neutra.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione e di interesse: le procure speciali allegate erano state rilasciate da Zirollo Rosa quale persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della società Erre Fuel S.r.l., indicata come proprietaria del veicolo e titolare del diritto di ottenere la restituzione. La società non risultava aver conferito alcuna procura speciale per proporre il ricorso in Cassazione; il vizio è stato ritenuto preclusivo e insanabile. La corte ha escluso che l'impugnazione potesse essere valutata come proposta dalla società o che la ricorrente fosse comunque legittimata in proprio, non emergendo un interesse attuale e concreto in capo a Zirollo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo la causa dell'inammissibilità attribuita a colpa della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare il procedimento; nel testo la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo prevalenti i requisiti di legittimazione formale richiesti per l'impugnazione.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma cui si riferisce il provvedimento impugnato (ordinanza emessa ai sensi dell'art. 322-bis): disciplina l'impugnabilità delle misure interdittive e dei provvedimenti cautelari direttivi in sede di riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce chi è legittimato a proporre ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322-bis: imputato, suo difensore, la persona a cui sono state sequestrate le cose e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. La Corte ha applicato tale principio per escludere la legittimazione della ricorrente in assenza di procura da parte della società proprietaria.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiede che chi impugna abbia un interesse attuale e concreto; la Corte ha individuato tale interesse nella restituzione della cosa e ha ritenuto che esso mancasse in capo alla ricorrente personale.

  • art. 100, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che le parti private stiano in giudizio tramite difensore munito di procura speciale per l'atto. La Corte ha ritenuto necessaria e non sostituibile la procura speciale rilasciata dalla persona giuridica proprietaria del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese. La Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria sulla base della colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte Cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale citata per giustificare l'imposizione di una sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità sia dipesa da colpa del ricorrente; la Corte di legittimità ha fatto proprio il principio per irrogare la somma a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Per impugnare in Cassazione un provvedimento cautelare relativo a cose sequestrate occorre un interesse attuale e concreto, normalmente identificabile nel diritto alla restituzione del bene.
  • La legittimazione a ricorrere spetta al proprietario o a chi abbia diritto alla restituzione; un soggetto che agisce in proprio senza procura speciale rilasciata dalla persona giuridica proprietaria è privo di legittimazione e il ricorso è inammissibile.
  • Le procure speciali devono essere rilasciate nella qualità corretta (es. a nome della società quando il titolare del diritto è una persona giuridica) ed essere documentate al momento dell'impugnazione; la loro carenza è preclusiva e in genere insanabile.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione o interesse, la parte può essere condannata alle spese e, se l'inammissibilità è dovuta a colpa, a una sanzione pecuniaria.
  • Le questioni sostanziali sulla proprietà o sulla qualificazione del bene come corpo di reato (es. se il veicolo o solo il suo contenuto costituisca corpo di reato) non suppliscono ai requisiti formali di legittimazione: tali questioni devono essere sollevate dal soggetto legittimato o nel processo di merito.

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