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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24654/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005 aveva rideterminato il reddito di una ditta individuale in base agli studi di settore, con recupero a tassazione di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata e l'accertamento confermato. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva tre profili: primo, violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, che sarebbe stato privo di specifici motivi; secondo, violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, perché non esplicitava le ragioni del mancato recepimento delle giustificazioni rese nel contraddittorio preventivo; terzo, nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che la CTR si era limitata ad aderire apoditticamente alla tesi dell'Ufficio senza valutare concretamente le difese della contribuente e senza spiegare le ragioni dell'insufficienza delle giustificazioni offerte rispetto alle incongruenze rilevate dagli studi di settore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché la decisione di merito sull'impugnazione comportava implicitamente il rigetto di quella eccezione, e ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, sulla base degli standard di settore e delle incongruenze rilevate. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la sentenza di appello non aveva superato il minimo costituzionale della motivazione: non aveva indicato l'entità dello scostamento tra dati dichiarati e studi di settore, non aveva specificato quali fossero le incongruenze riscontrate e non aveva spiegato perché le giustificazioni fornite dalla contribuente fossero state ritenute non idonee. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione proposta, senza necessità di esaminare espressamente ogni argomento delle parti.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione ai requisiti dell'appello nel processo tributario; la Corte non ravvisa nel caso concreto l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È utilizzato come parametro del vizio motivazionale denunciato, ma il terzo motivo viene accolto per mancanza del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento è ritenuto adeguatamente motivato quando richiama gli standard applicabili, gli studi di settore e le incongruenze rilevate.

  • artt. 62-bis ss. d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Costituiscono il fondamento normativo dell'accertamento standardizzato tramite studi di settore.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli studi di settore possono integrare il presupposto per l'accertamento analitico-induttivo, da svolgersi necessariamente in contraddittorio con il contribuente.

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione presuntiva; la Corte ribadisce che le presunzioni derivanti dagli studi di settore nascono dal contraddittorio e vanno valutate con riferimento concreto al caso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone, anche in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; restano implicitamente disattese le tesi incompatibili con essa.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sul merito sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione preliminare, potendo il suo rigetto risultare implicito dalla struttura argomentativa della sentenza.
  • L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore richiede il contraddittorio con il contribuente ed è legittimo solo se l'Ufficio dimostri l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente può contrastarlo allegando e provando circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento.
  • La motivazione della sentenza tributaria non può limitarsi a un richiamo apodittico alle "presunzioni gravi, precise e concordanti" o al dato dello scostamento statistico, ma deve indicare in modo intelligibile l'entità dello scarto, le incongruenze riscontrate e le ragioni per cui le difese del contribuente sono state disattese.
  • Gli studi di settore non operano come parametri astratti autosufficienti: la loro attendibilità presuntiva si consolida solo all'esito della verifica del caso concreto e della valutazione delle spiegazioni fornite dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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